TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 2023-06-23, n. 202300812

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 2023-06-23, n. 202300812
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300812
Data del deposito : 23 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/06/2023

N. 00812/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00504/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a;
sul ricorso numero di registro generale 504 del 2023, proposto da
N R, rappresentato e difeso dall'avvocato N R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ente Nazionale per L'Aviazione Civile - Enac, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M D G, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Aeroporti di Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Calasso, Gianluca Impedovo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato Lecce, domiciliataria ex lege ;

nei confronti

Comune di Taranto, Provincia di Taranto, non costituiti in giudizio;

- per la declaratoria

dell’obbligo, nei confronti di ENAC, Regione Puglia ed Aeroporti di Puglia o chi per essa, di immediata apertura ai voli civili e commerciali passeggeri dell'Aeroporto di interesse nazionale di Taranto-Grottaglie “Arlotta”, nel rispetto del funzionamento costante del servizio essenziale e di pubblica utilità del trasporto aereo, nonché del principio di non discriminazione e di imparzialità;

- per l'accertamento dell'inadempimento di ENAC, Regione Puglia e Aeroporti di Puglia spa, o chi di ragione, in ordine alla mancata apertura dell'Aeroporto di Grottaglie- Taranto a voli passeggeri, giusta convenzione n. 40 del 25 gennaio 2002 tra Seap (Società Esercizio Aeroporti Puglia spa-(SEAP,) successivamente dal 2006 ATP (Aeroporti di Puglia spa), ed E.N.A.C.- Ente Nazionale per

l'Aviazione civile.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ente Nazionale per L'Aviazione Civile – Enac, Regione Puglia, Aeroporti di Puglia e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 il dott. R M P e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

- visto il ricorso in esame, con il quale il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’obbligo, nei confronti di ENAC, Regione Puglia ed Aeroporti di Puglia o chi per essa, di immediata apertura ai voli civili e commerciali passeggeri dell'Aeroporto di interesse nazionale di Taranto-Grottaglie “Arlotta”;

- rilevato che, in sede di proposizione del ricorso in esame, il ricorrente ha dichiarato di agire ai sensi dell’art. 9 d. lgs. n. 267/2000, in sostituzione del Comune di Taranto e della Provincia di Taranto;

- ritenuto che, per pacifica giurisprudenza amministrativa: “ L' art. 9, TUEL disciplina un particolare meccanismo di sostituzione processuale del Comune a beneficio degli elettori che presuppone l'esistenza di un'azione giudiziale di spettanza dell'ente e la sua inerzia nell'esercitarla. Lo strumento ha natura sostitutiva o suppletiva - e non già correttiva, non potendo l'attore porsi in contrasto con l'ente stesso al fine di rimuovere gli errori e le illegittimità da questo commessi - e il suo presupposto necessario va rinvenuto nell'omissione, da parte dell'ente, dell'esercizio delle proprie azioni e ricorsi ” (TAR Trieste, I, 9.2.2022, n. 86);

- ritenuto che, nel caso di specie, alcuna inerzia è ravvisabile in capo alla Provincia di Taranto e al Comune di Taranto in ordine all’azione di che trattasi. Ciò in quanto:

a) con Delibera n. 57 del 23.6.2014 il Consiglio Comunale di Taranto ha chiesto: “ Alla regione Puglia, in qualità di socio di maggioranza, che impegni Aeroporti di Puglia al pieno rispetto della convenzione … rendendo fruibile da subito l’Aeroporto di Grottaglie … ai voli passeggeri di linea ”;

b) con delibera n. 62 del 28.4.2021 il Consiglio Provinciale di Taranto ha chiesto l’avvio della procedura di continuità territoriale, in relazione all’aeroporto di Taranto;

- tali circostanze escludono la legittimazione straordinaria del ricorrente ex art. 9 TUEL, potendosi il cittadino-elettore dolere dell’inerzia dei civici enti, ma non anche del modo in cui gli stessi esercitano le prerogative loro conferite dalla legge, essendo l’azione popolare in esame di tipo suppletivo, e non anche correttivo;

- per tali ragioni, il ricorso deve ritenersi inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire del ricorrente, conformemente all’avviso reso all’odierna udienza ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a;

- ad abundantiam , il ricorso è altresì infondato nel merito, in quanto il ricorrente chiede l’accertamento dell’obbligo di immediata attivazione, ai fini civili, dello scalo aeroportuale di Grottaglie, nel mentre alcun obbligo sussiste in capo alle Amministrazioni coinvolte, essendo le relative determinazioni rimesse all’apprezzamento discrezionale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile (MIMS), ai sensi della l. n. 144/99, nonché della l. n. 289/02;
con la conseguenza che il riconoscimento dell’obbligo di immediata attivazione, ai fini civili, dello scalo aeroportuale di Taranto si tradurrebbe in un indebito sindacato giudiziale su poteri non ancora esercitati, in violazione della previsione di cui all’art. 34 co. 2 c.p.a;

- ritenuto pertanto, in conclusione, che il proposto ricorso sia inammissibile, e comunque, nel merito, infondato;

- ritenuto che ragioni di pregiudizialità logico-giuridica impongono, in questa sede, di arrestarsi alla declaratoria di inammissibilità, per difetto di legittimazione ad agire da parte del ricorrente (nel senso dell’ordine di esame delle varie questioni rilevanti in sede giudiziale, cfr. C.d.S, AP n. 5/15);

- ritenuto che la natura delle questioni esaminate giustifichi la compensazione delle spese di lite;

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