TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-01-27, n. 201400972

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-01-27, n. 201400972
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201400972
Data del deposito : 27 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07438/2004 REG.RIC.

N. 00972/2014 REG.PROV.COLL.

N. 07438/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7438 del 2004, proposto da G G, rappresentato e difeso dagli avv. L V e M C, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Asiago, 8;
V A, rappresentato e difeso dagli avv. C C e C A, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Bellingeri n. 23,

contro

Ministero della Difesa e Ministero degli Affari Esteri, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12,

per il riconoscimento della spettanza in capo ai ricorrenti del trattamento economico relativo alle ore di servizio prestato in eccedenza rispetto all’orario di lavoro, senza aver potuto usufruire di riposi compensativi, per l’attività svolta presso l’Ufficio dell’Addetto alla Difesa dell’Ambasciata d’Italia in Washington D.C., tra la data di assunzione del’incarico (7.9.1998 per G, 31.8.1998 per V) e la data del 30.9.2000,

nonché per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle suddette somme oltre rivalutazione e interessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti il decreto di perenzione 5156/2012, successivamente revocato con decreti 5764/2013 e 6724/2013;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013 il Primo Referendario dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. I ricorrenti sono due Appuntati Scelti dei Carabinieri che hanno prestato servizio presso l’Ufficio dell’Addetto alla Difesa dell’Ambasciata d’Italia in Washington D.C.

Il servizio prevedeva una turnazione sulle 24 ore, 7 giorni su 7, con orario dalle 20 alle 8 del giorno successivo, per un massimo di 36 h settimanali.

Il punto è che, essendo il servizio coperto da soli quattro militari, le ore di servizio si sono moltiplicate arrivando anche a 48, con conseguente accumulo, dal 1998 al 2000 (data in cui la carenze di organico sono cessate), di circa 1500 ore di lavoro straordinario senza che venisse loro corrisposto alcunché e senza che venissero loro concessi i riposi compensativi, pur sempre richiesti a partire dal 2001, in applicazione della nota del Comando Carabinieri Ministero Affari Esteri del 14.3.2000, che appunto prevedeva il recupero delle ore di straordinario mediante il riposo compensativo.

1.1.A fronte del diniego opposto dall’Addetto alla Difesa (lettera del 10.9.2001) posto che l’art. 15 della l. 838/73 escluderebbe la concessione di indennità ordinarie e speciali in aggiunta alle indennità e ai rimborsi espressamente previsti, gli Appuntati G e V, dopo aver tentato invano di risolvere la questione in via stragiudiziale, hanno notificato il ricorso oggetto del presente giudizio, lamentando “ violazione degli artt. 3, 35, 36, 97 Cost., falsa applicazione della legge 873/73, eccesso di potere per erroneità dei presupposti e mancato riconoscimento del lavoro straordinario”.

La legge 838/73, disciplinante il trattamento economico del personale della Difesa destinato al servizio all’estero, riconosce il diritto al pagamento dello straordinario, in quanto detti emolumenti non sono esclusi dall’art. 15 della legge che vieta espressamente la corresponsione di indennità ulteriori rispetto a quelle previste dall’art. 4.

Inoltre, la richiesta corresponsione sarebbe in linea con gli articoli della carta costituzionale che sanciscono il diritto al pagamento del lavoro straordinario.

2. Costituitasi l’Amministrazione, alla udienza del 26 novembre 2013 il collegio ha trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

1.Al fine del decidere è necessaria una ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

L’art. 15 della l. 838/73, disciplinante la corresponsione delle indennità ai militari in servizio presso rappresentanze estere (art. ora abrogato dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 – Codice ordinamento militare - e attualmente trasposto nell’art. 39 del medesimo Codice) stabilisce che “Nessuna indennità ordinaria o straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale di cui alla presente legge, in relazione ed in dipendenza del servizio prestato all'estero, in aggiunta al trattamento stabilito dalla legge medesima. “

La norma va letta in coordinamento con l’allora vigente art. 4 della medesima legge, che stabilisce le indennità spettanti al personale in questione, le quali sono elencate nelle lettere da a) a l).

Questa è stata oggetto, dopo la proposizione del presente ricorso, di una norma di interpretazione autentica, e precisamente del comma 39 dell’articolo 39 vicies semel comma 3, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, l. 23 febbraio 2006 n. 51, il quale ha stabilito che “ l' articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 , gli articoli 1 , primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642 , e l' articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838 , si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.

Pertanto, alla luce della suddetta interpretazione, è evidente che la pretesa vantata dai ricorrenti non ha ragione di essere accolta, poiché l’indennità di servizio all’estero (lett. a dell’art. 4, cit.) ricomprende anche il pagamento di eventuale straordinario.

Sul punto, il Cons. Stato, con decisione della IV sezione, del 15 maggio 2008 n. 2248, ha stabilito che ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a), l. 27 dicembre 1973 n. 838, nell'interpretazione autentica che di esso ha dato l'art. 39 vicies semel comma 3 d.l. 30 dicembre 2005 n. 273 , convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, l. 23 febbraio 2006 n. 51, nell'indennità per il servizio svolto all'estero di cui all'art. 16 cit. l. n. 838 deve ritenersi ricompreso il compenso sia per lavoro straordinario che per mera disponibilità.

2. Il ricorso, pertanto, non può essere accolto, poiché è ormai chiarito che, in base alle leggi vigenti all’epoca dei fatti, il lavoro straordinario è remunerato attraverso il pagamento delle numerose indennità corrisposte ai militari durante il periodo di permanenza all’estero, ed in particolare attraverso quella sopra citata di cui alla lett. a), che assume carattere onnicomprensivo.

3. Le spese seguono la soccombenza, poiché nonostante la legge di interpretazione autentica sia successiva alla proposizione del ricorso, essa doveva esser nota alle rispettive difese allorquando, nonostante il decreto di perenzione, hanno manifestato interesse alla prosecuzione del giudizio, senza con ciò apportare elementi utili alla soluzione da essi auspicata.

L’aver insistito nella decisione di una questione che la legge aveva ormai chiarito in senso opposto a quanto prospettato nel ricorso, pertanto, non consente di compensare le spese processuali come si è soliti fare quando una condanna è frutto di un’oggettiva incertezza interpretativa o della sopravvenienza di fatti o disposizioni di legge che, all’epoca del ricorso, non erano noti al soggetto ricorrente.

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