TAR Torino, sez. II, decreto decisorio 2016-09-03, n. 201600249
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Pubblicato il 03/09/2016
N. 00249/2016 REG.PROV.PRES.
N. 00501/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 501 del 2010, proposto da:
PIGNATELLI DI CERCHIARA STEFANO, rappresentato e difeso dagli avvocati M P C.F. PSTMSM58R07L219Z, C N C.F. NVRCDL58P05L219O, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M P in Torino, via Moretta, 7;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
del provvedimento del 29.01.2010, notificato in pari data, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha ordinato l'allontanamento del ricorrente dal Comune di Torino ed il suo rimpatrio presso il Comune di Firenze, ed ha stabilito il divieto di rientro a Torino per il periodo di un anno;
nonché per l'annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento;e per ogni ulteriore statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti gli artt. 35, c.2, lett. b), 71 e 81 del c.p.a.;
Considerato che il ricorso indicato in epigrafe, fissato all’udienza pubblica del 15 aprile 2015, è stato cancellato dal ruolo e che della cancellazione dal ruolo è stata data comunicazione alle parti in data 20 aprile 2015;
Considerato che dalla data del 20 aprile 2015 non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che il ricorso è da ritenersi perento;