TAR Torino, sez. I, decreto cautelare 2020-04-08, n. 202000180
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Pubblicato il 08/04/2020
N. 00180/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00241/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 241 del 2020, proposto da
Lavanderia Industriale Cipelli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Massena n. 17;
contro
Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle - Cuneo non costituito in giudizio;
nei confronti
Servizi Ospedalieri S.p.A. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
con concessione di misure cautelari collegiali ex art. 55 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (C.p.a.),
- della deliberazione n. 97-2020 del 28.2.020 del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Cuneo, recante l’aggiudicazione del servizio di lavaggio, noleggio, distribuzione e raccolta di biancheria piana e divise, coperte e materasseria occorrente per mesi 36 all’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, nonché ogni atto presupposto, conseguente connesso e collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 84 comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18;
Ritenuto che nel bilanciamento degli interessi non sussistono i presupposti di danno grave ed irreparabile per l’accoglimento della domanda di sospensione degli atti impugnati.