TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-03-10, n. 202000176

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-03-10, n. 202000176
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202000176
Data del deposito : 10 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/03/2020

N. 00176/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00995/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 995 del 2009, proposto da
M M, L F, F N, F M, M C, P A e P F, rappresentati e difesi dagli avvocati C C e G G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C C in Ancona, corso Garibaldi, 110;

contro

Comune di Matelica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M D, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Matteotti, 99;

nei confronti

R R, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto di esproprio proc. 12878 del 7 agosto 2009, notificato in data 11 agosto 2009, con cui il Responsabile del Settore Servizi Tecnici del Comune di Matelica ha disposto l’acquisizione coattiva al patrimonio indisponibile dell’Ente dei beni immobili ivi descritti, siti nel Comune stesso, autorizzando il trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto Comune, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso con l'atto impugnato, quali, ad esempio, l'atto di avviso di immissione in possesso emesso dal Responsabile del settore Servizi Tecnici del Comune di Matelica dell'11 agosto 2009, il verbale di esecuzione del decreto di esproprio emesso sempre dal predetto Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Matelica del 17 agosto 2009, la delibera del Consiglio del Comune di Matelica n. 34 del 22 aprile 2009 e l'atto di frazionamento delle corti di pertinenza dei fabbricati di proprietà dei ricorrenti allegato al decreto di esproprio;

e per la condanna dell’Amministrazione alla restituzione delle aree e al risarcimento di tutti i danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Matelica;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2020 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- con ordinanza n. 732 del 27 novembre 2019 il Tribunale ha dato atto dell’interruzione del processo nei confronti dei ricorrenti F N e P A, nel frattempo deceduti, ai sensi di quanto disposto agli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 299 e ss. c.p.c., disponendo, al contempo, la prosecuzione del giudizio nei confronti delle altre parti;

- con atto depositato in data 21 febbraio 2020 - nonché con dichiarazione resa dal difensore alla pubblica udienza del 4 marzo 2020 - i ricorrenti hanno rappresentato di non avere più interesse al ricorso, avendo essi raggiunto, con il Comune di Matelica, un accordo che ha definito l’intero giudizio;

Rilevato che non è intervenuta la riassunzione del processo interrotto, ex art. 80, commi 2 e 3, c.p.a., da parte di coloro cui sarebbe spettato di proseguirlo;

Ritenuto, pertanto, che vada dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti dei soli ricorrenti F N e P A e che, per le restanti parti, il ricorso sia da dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto, altresì, che le spese processuali possano essere compensate tra le parti, anche avuto riguardo all’accordo dalle stesse manifestato in tal senso;

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