TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-02-06, n. 202300373

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-02-06, n. 202300373
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202300373
Data del deposito : 6 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2023

N. 00373/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02396/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2396 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati O S, S S, con domicilio eletto presso lo studio O S in Palermo, via G. Abela, 10, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Favignana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaspare Visco', con domicilio eletto presso lo studio Gaspare Viscò in Alcamo, via Monte Bonifato 77, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

1°) dell'ordinanza del Comune di Favignana n. -OMISSIS-, notificata in data 19 giugno 2017, con la quale si ingiunge al ricorrente la rimessione e la messa in pristino dello stato dei luoghi in relazione ad alcune opere asseritamente abusive riscontrate sull'immobile di sua proprietà;

2°) verbale di accertamento edilizio, redatto dal Comando di Polizia Municipale, prot. n. -OMISSIS- del 7 settembre 2016


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Favignana;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2023 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso all’esame l’odierno istante, in qualità di proprietario di un immobile sito nel Comune di Favignana, -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale l’Amministrazione ha ordinato la demolizione di opere abusive, realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi, consistenti in:

- sopraelevazione di parte del lastrico solare, al secondo piano fuori terra;

- realizzazione di un vano chiuso, al secondo piano fuori terra, in ampliamento alla struttura di cui al precedente punto;

- realizzazione di un vano chiuso, al terzo piano fuori terra dell’edificio, in sopraelevazione al preesistente torrino scala, mediante struttura precaria;

- apertura al secondo piano fuori terra, lungo la via -OMISSIS- di una finestra;

- realizzazione di una canna fumaria in acciaio inox;

- apertura a terzo piano fuori terra di una finestra.

A sostegno della domanda caducatoria parte ricorrente – premesso di aver chiesto l’autorizzazione ex art. 36 T.U. Edilizia (accertamento di conformità), al fine di regolarizzare gli abusi contestati – ha dedotto i seguenti motivi di gravame:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001 come recepito dall’art. 14 della l. reg. 10 agosto 2016 n. 16 ed eccesso di potere per errore nei presupposti, atteso che la richiesta del rilascio dell’autorizzazione edilizia in sanatoria avrebbe dovuto sospendere gli effetti dell’ordine demolitorio già adottato.

2. Violazione degli artt. 5 e 10 l. 28 febbraio 1985 n. 47, e degli artt. 31 e 37 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 recepito con l. reg. 10 agosto 2016 n. 16, e dell’art. 20 L. Reg. 16 aprile 2003 n.

4. Eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di istruttoria.

Il Comune resistente avrebbe erroneamente ritenuto che le opere indicate nel provvedimento sub 1, 2 e 3 siano soggette al regime della concessione edilizia, quando invece le stesse rientrerebbero nell’alveo dell’art. 20 L.R. n. 4/2003, che esonera dal regime autorizzatorio e concessorio le coperture di spazi interni con strutture precarie.

Il provvedimento sarebbe altresì illegittimo in quanto la canna fumaria, anch’essa destinataria dell’ordine di demolizione, non sarebbe soggetta a concessione edilizia.

Il Comune di Favignana si è costituito in giudizio il 22 novembre 2017, chiedendo il rigetto del ricorso e depositando documentazione a sostegno delle difese svolte.

All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 17 gennaio 2023, tenutasi tramite collegamento da remoto ai sensi del comma 4-bis art. 87 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.

L'ordine di demolizione delle opere abusive, realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi (edilizi e paesaggistici) è immune dalle censure dedotte.

Il primo motivo d’impugnazione è infondato in quanto sulla richiesta di accertamento di conformità si è formato il silenzio-rigetto ex art. 36 T.U.E. In ordine al rapporto fra l’accertamento di conformità di cui all’art. 36 D.P.R. n. 380/2001 e l’ingiunzione di demolizione, cui fa esplicito riferimento il primo motivo di gravame, si richiama l’indirizzo giurisprudenziale seguito dal Tribunale secondo cui: “la proposizione della istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001 successivamente all’ordinanza di demolizione, non vale, di per sé sola, a incidere sulla legittimità del provvedimento repressivo, causandone, al più, una temporanea inefficacia in relazione alla decorrenza del termine di 60 giorni previsto dalla norma stessa perché l’Amministrazione si pronunci, decorso il quale si forma il silenzio - rigetto sull’istanza (Cons. Stato Sez. VI, 30/07/2018, n. 4671). Infatti, se si sostenesse che l’Amministrazione, nell’ipotesi in cui debba operare un rigetto esplicito o implicito dell’istanza di accertamento di conformità, abbia l’obbligo di riadottare l’ordinanza di demolizione, ciò “equivarrebbe a riconoscere in capo a un soggetto privato, destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il potere di paralizzare, attraverso un sostanziale annullamento, quel medesimo provvedimento” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez.

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