TAR Napoli, sez. II, sentenza 2012-04-12, n. 201201722
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N. 01722/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01583/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 129 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1583 del 2012, proposto da:
A V, rappresentato e difeso dagli avv.ti G C e L R, con domicilio eletto in Napoli, alla via Santa Lucia n.15;
contro
U.T.G. - Prefettura di Caserta - Sottocommissione Elettorale Circondariale di Carinola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso il cui ufficio distrettuale di Napoli, alla via Diaz 11, è domiciliato per legge;
per l'annullamento
DEL VERBALE N. 43 DEL 4 APRILE 2012 CON CUI LA SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE DI CARINOLA HA RICUSATO LA LISTA "FUTURO E LIBERTÀ" DALLA COMPETIZIONE ELETTORALE, PREVISTA PER I GIORNI 6 E 7 MAGGIO 2012, PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MONDRAGONE.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 12 aprile 2012 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Giova premettere in fatto che la Sottocommissione elettorale circondariale di Carinola (CE), con l’impugnata delibera di cui al verbale n.43 del 4.4.2012, ha ricusato la lista “ Futuro e Libertà ”, escludendone la partecipazione alle elezioni amministrative che si terranno il 6 e 7 maggio 2012 presso il Comune di Mondragone, avendo rilevato che risultano prodotti n.47 (quarantasette) atti separati, recanti le sottoscrizioni dei presentatori, “ privi del contrassegno di lista e dei dati anagrafici dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere, contrariamente alla prescrizione normativa di cui all’art.32, 3° comma, del T.U. 16.5.1960 n.570 e ss.mm.ii .” per cui “ non vi è alcuna certezza sul fatto che gli elettori, che hanno materialmente apposto le sottoscrizioni sui fogli allegati, intendessero effettivamente e consapevolmente presentare proprio quella lista e quei candidati, in contrapposizione alla ratio della norma che è quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine ai candidati cui si riferisce l’atto di presentazione sottoscritto ”.
A sostegno della domanda giudiziale di annullamento del provvedimento di ricusazione, il sig. A V, nella qualità di delegato della suddetta lista, ha dedotto un unico, articolato motivo, così formulato: violazione dell’art.32 del D.P.R. n.570/1960 – violazione degli artt.49 e 51 della Costituzione – violazione dell’art.3 L. n.241 del 1990, per difetto di motivazione e di istruttoria. Il ricorrente ha richiamato il più recente orientamento giurisprudenziale che, superando la più risalente linea interpretativa ispirata ad un rigido formalismo e nell’ottica di garantire i principi costituzionali in tema di libera e completa partecipazione di cittadini e delle parti politiche alla competizione elettorale, esclude le formalità di cui agli artt. 28 e 32 del T.U. n.570/1960 dal novero di quelle sostanziali, ammettendo che i moduli aggiunti possano richiamare gli elementi ivi previsti, tra i quali pure l’indicazione dei candidati, attraverso scritte o simboli inequivocabili.
Si sono costituiti in resistenza il Ministero dell’Interno e la Sottocommissione elettorale intimata con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha concluso con richiesta di reiezione del gravame.
Alla pubblica udienza del 12 aprile 2012, sulle conclusioni delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ad avviso del Collegio, il ricorso è meritevole di accoglimento per le seguenti considerazioni.
E’ noto che sulla questione di diritto sottoposta all’esame del Collegio la giurisprudenza della Sezione (cfr. sentenze n.1528 e 1531 del 18.3.2010, n.14237 del 14.6.2010, n.2274 del 22.4.2011) ha seguito la più recente opzione ermeneutica richiamata dalla parte ricorrente, evidenziando come una lettura rigidamente formalistica delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 32 del T.U. n.570/1960 contrasta con fondamentali principi costituzionali – essendo in gioco la libera e completa partecipazione della parti politiche alla competizione elettorale nella realtà locale - ed escludendo quindi le formalità ivi previste dal novero di quelle sostanziali (cfr., in termini, Consiglio di Stato, Sezione V, 7.11.2006 n.6545;28.11.2008 n.5911). In particolare si è affermato che l’art. 28 non richiede che il modulo aggiunto debba contenere anche la indicazione dei candidati, del simbolo o della lista, ammettendo che possa richiamare tali elementi attraverso scritte o simboli inequivocabili, idonei a far desumere aliunde la consapevolezza del sottoscrittore in ordine a tutti gli elementi della lista sostenuta.
Nel caso di specie, la sicura riferibilità delle sottoscrizioni dei cittadini elettori alla medesima lista è ravvisabile nella presenza sui moduli allegati della dichiarazione secondo cui gli stessi “ sono informati, ai sensi dell’art.13 del D. L.vo 30/6/2003, n.196, che il promotore della sottoscrizione è l’Associazione Politica “FUTURO E LIBERTA’”, con sede in Roma, via Poli, 29. Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal T.U. n.570/60, e successive modificazioni, e dal D. L.vo n.267/00, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione Elettorale Circondariale, presso la quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. L.vo n.196/03” .
In presenza di tale elemento sostanziale di collegamento tra i fogli nonchè della rituale autenticazione delle sottoscrizioni e della presentazione in un unico contesto dell’intera documentazione, può ragionevolmente ritenersi raggiunta la certezza che i sottoscrittori abbiano consapevolmente apposto la firma con riferimento a quella determinata lista.
Soccorre in tal senso la evocata giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., per tutte, la già citata decisione n.6545 del 2006), che ha ritenuto illegittima l’esclusione di una lista anche nell’ipotesi meno evidente di collegamento, in cui i moduli aggiuntivi con le firme dei sottoscrittori non recavano né il contrassegno di lista né le generalità anagrafiche di ciascuno dei candidati, essendo riportate su fogli separati, non assistiti da timbro di legatura con la pagina iniziale. Ivi si è affermato testualmente che “ Con riguardo all’art. 28 del t.u., la Sezione ha pertanto concluso che la norma considera "perfetto" e valido il modulo che rechi in calce l'attestazione da parte del pubblico ufficiale dell'avvenuta apposizione delle firme in sua presenza, previo accertamento dell'identità dei dichiaranti, con la conseguenza che, se un modulo è insufficiente a raccogliere il numero di firme necessario, occorre proseguire l'attività di raccolta utilizzando un diverso modulo recante l'articolata intestazione descritta dal ridetto art. 28. Tale norma non specifica però se il diverso modulo debba contenere anche l’indicazione dei candidati, del simbolo e della lista o possa più semplicemente richiamarlo tramite delle scritte o simboli inequivocabili. Analogamente, l’art. 32 del DPR n. 570/60 specifica i requisiti di cui devono essere in possesso i sottoscrittori e le caratteristiche degli “appositi moduli” sui quali la loro firma deve essere apposta. Nulla prevede qualora, per mancanza di spazio su questi appositi moduli, siano adoperati moduli diversi contenenti le generalità dei sottoscrittori e l’autentica delle firme, la cui contiguità al primo contenente il contrassegno della lista e le generalità dei candidati sia assicurata da una spillatura e da un richiamo sostanziale.” In tale prospettiva, nel caso di specie, deve essere valorizzato l’elemento fattuale derivante dalla presenza su ciascun modulo aggiuntivo della riportata dicitura relativa alla informativa prevista dalla legge sul trattamento dati personali, che individua inequivocabilmente il promotore della sottoscrizione nell’associazione politica “FUTURO E LIBERTA’.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso va accolto;per l’effetto, va annullato l’impugnato provvedimento di ricusazione della lista denominata “FUTURO E LIBERTA’” e disposta la sua ammissione alle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012 per il rinnovo del Consiglio comunale di Mondragone.
In relazione alla peculiarità della controversia, sussistono peraltro giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.