TAR Napoli, sez. V, sentenza 2020-09-25, n. 202004024

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2020-09-25, n. 202004024
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202004024
Data del deposito : 25 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/09/2020

N. 04024/2020 REG.PROV.COLL.

N. 05128/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5128 del 2019, proposto da
P C, P C, R M, M R R, R R, A R, rappresentati e difesi dall'avvocato P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via A Pirro, 12;

contro

Asl 108 - Napoli 3 - Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R A P, G R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Ordine Nazionale dei Biologi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Rubinacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia, 15;

per l'annullamento:

- della delibera dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud (di seguito “Asl Na 3”) n. 789 del 24 settembre 2019, con oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di Dirigente Biologo - disciplina Patologia Clinica. Ammissione ed esclusione candidati”, nella parte in cui ha disposto l’esclusione dei ricorrenti poiché privi del “diploma di laurea in scienze biologiche”;

- se e in quanto occorra, delle note prot. 135037, 135236, 135284 e 135289 del 25 settembre 2019 con le quali la Asl Na 3 Sud ha comunicato l’esclusione ai ricorrenti;

- della nota prot. 146927 del 17 ottobre 2019, con cui la Asl Na 3 Sud, in riscontro ad atto di invito a provvedere dell’Ordine nazionale dei biologi, ha confermato di aver disposto l’esclusione dei ricorrenti poiché privi del “diploma di laurea in scienze biologiche”;

- della disposizione del bando di concorso - approvato con delibera della Asl Na 3 n. 815 del 27 novembre 2017 - che individua, fra i requisiti specifici di ammissione, il possesso del diploma di laurea in “Scienze Biologiche”, laddove interpretata nel senso di escludere i concorrenti in possesso di titolo di studio dichiarato equipollente sulla base dei decreti interministeriali adottati in esecuzione dell’art. 9, comma 6, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali se e in quanto lesivi degli interessi e dei diritti dei ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl Napoli 3 Sud;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2020 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame i ricorrenti, premesso di essere in possesso di laurea specialistica afferente alla classe 9-S (Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche) e alla classe LM-9 (Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche), hanno impugnato, unitamente agli atti connessi e con richiesta di sospensione, il provvedimento di esclusione - assunto con delibera del direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud n. 789 del 24 settembre 2019 - dal concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito dalla medesima Asl in esecuzione della delibera n. 815 del 27 novembre 2017 per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente biologo – disciplina patologia clinica.

1.1 L’esclusione dei ricorrenti è stata motivata dalla resistente ASL in ragione dell’asserita mancanza del titolo di studio, ovvero diploma di laurea in scienze biologiche, specificamente richiesto dal bando di concorso, oltre alla specializzazione in patologia clinica, per partecipare alla procedura selettiva.

1.2 Avverso l'esclusione i ricorrenti hanno dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, lamentando, in particolare, l’illegittimità dell’esclusione, non essendo stato valorizzato il criterio dell’equipollenza tra i titoli di studio, invero imposto dalla legge (art. 9, comma 6, legge 341/1990).

1.3 Si è costituita per resistere all’avverso dedotto l’

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