TAR Firenze, sez. II, sentenza 2022-07-14, n. 202200910

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2022-07-14, n. 202200910
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202200910
Data del deposito : 14 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/07/2022

N. 00910/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00626/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 626 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Salute, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;



per l'ottemperanza

della sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Prato in data 13.11.2020, munita di formula esecutiva del 30.03.2021, in giudicato dal 13.05.2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che con il presente gravame, notificato il 4 maggio 2022 e depositato il 18 maggio 2022, i ricorrenti agiscono per l’ottemperanza dell’epigrafata sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Prato in data 13 novembre 2020, di condanna del Ministero della Salute al pagamento, in favore degli odierni ricorrenti, della somma di € 6.679,13 a titolo di interessi maturati dal 22 aprile 2006 al 9 luglio 2010, oltre interessi legali su tale somma dal 10 luglio 2010 al saldo; nonché delle spese di lite liquidate in € 2.800,00, oltre spese generali, IVA e CAP di legge;

Considerato che:

- i ricorrenti evidenziano che la suddetta sentenza è passata in giudicato e che il Ministero della Salute non ha ancora ottemperato a quanto disposto

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