TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-07-26, n. 202302352

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-07-26, n. 202302352
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302352
Data del deposito : 26 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2023

N. 02352/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00536/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 536 del 2022, proposto per V S srl dalla mandataria Collextion Services srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C S, con domicilio digitale eletto presso la PEC concettasorrentino@ordineavvocatiroma.org;

contro

il Comune di Falcone, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti del 21 luglio 2015, n. 362.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato via PEC il 24 marzo 2022, e depositato il giorno 4 aprile 2022, parte ricorrente chiede l’ottemperanza al decreto ingiuntivo in epigrafe;
nei confronti di tale decreto risulta, a tenore degli atti versati, non essere stata proposta opposizione, giusto decreto di esecutorietà del Tribunale di Patti del 9 dicembre 2015, n. cron. 9260, nonché attestazione della Cancelleria del Tribunale di Patti datata 13 ottobre 2017;
il decreto risulta quindi essere stato munito di formula esecutiva rilasciata in data 4 febbraio 2016, ed essere stato notificato via PEC in data 12 febbraio 2016.

Il Comune intimato, sebbene il ricorso risulti ritualmente notificato, non si è costituito.

Con ordinanza 17 ottobre 2022, n. 2730, sul presupposto che «…- la società ricorrente ha riferito di essere titolare del credito quivi azionato nei confronti del Comune di Falcone, in forza di alcuni contratti di cessione di tale credito intervenuti dal 2016 al 2019;
- la documentazione prodotta dalla ricorrente per dare prova della propria legittimazione attiva non appare esaustiva, bensì parziale, poiché non risultano allegati né tutti contratti di cessione, né gli importi ceduti, né le comunicazioni al Comune intimato (risultano depositati due comunicazioni al Comune di Camastra in relazione a diverso titolo esecutivo)…»
, e che quindi occorresse «…acquisire dalla ricorrente una sintetica relazione, con allegati i relativi documenti, che illustri cronologicamente le varie cessioni intervenute, gli importi del credito di volta in volta ceduti fino all’importo oggi richiesto (diverso dall’importo recato dal D.I. n. 362/2015), le comunicazioni al Comune di Falcone in relazione alle cessioni intervenute…» è stata disposta istruttoria, concedendo termine di 20 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della citata ordinanza.

Parte ricorrente ha depositato memoria e documentazione in data 9 gennaio 2023, oltre il termine concessole, affermando che tale ordinanza non sarebbe stata «…mai comunicata…» (pag. 1 della citata memoria depositata il 9 gennaio 2023).

Diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, dal sistema informatico della Giustizia amministrativa risulta essere stata data comunicazione via PEC dell’emissione di tale ordinanza 2730/2022 all’indirizzo concettasorrentino@ordineavvocatiroma.org, in data 17 ottobre 2022, stesso giorno della sua emissione, e l’ordinanza risulta correttamente pubblicata nel fascicolo digitale del presente giudizio.

Pertanto, con ordinanza 21 aprile 2023, n. 1324, è stato dato avviso alle parti costituite, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cpa, circa la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso, discendenti da: «…1) la carenza della procura speciale alle liti, atteso che la procura depositata non individua il giudizio cui si riferisce in maniera specifica, riportando quale unico elemento identificativo del giudizio il nome del Comune intimato;
2) la carenza di prova della legittimazione attiva della società cessionaria del credito odierna ricorrente, non essendo stata depositata, nel termine di 20 giorni all’uopo concesso, la documentazione richiesta con l’ordinanza istruttoria del 17 ottobre 2022, n. 2730, appositamente emessa da questa Sezione…»
;
su tale presupposto, la decisione è stata riservata ed è stato concesso termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della citata ordinanza 1324/2023, per presentare memorie sulle questioni rilevate.

Parte ricorrente ha conseguentemente depositato memoria in data 19 maggio 2023, con cui ha argomentato: a) la procura originariamente depositata, se pur priva della specifica indicazione circa il giudizio a cui si riferisce, potrebbe essere ritenuta come riferita all’odierno ricorso in quanto sarebbe da ritenere – in forza del disposto di cui all’art. 8, comma 3, del

DPCM

16 febbraio 2016, n. 40 – come apposta in calce al ricorso;
b) in ogni caso, il vizio afferente la procura sarebbe sanabile ai sensi dell’art. 182 cpc;
a tal fine parte ricorrente ha depositato nuova procura;
c) il termine concesso con la citata ordinanza 2730/2022 non avrebbe avuto natura di termine perentorio.

La riserva è stata sciolta nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023.

Il ricorso, in disparte ogni valutazione in ordine al potere della Collextion Services srl di proporlo in nome della V S, nonché in ordine alla legittimità della cessione del credito da Banca sistema spa, in favore della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo per cui si propone l’odierno giudizio di ottemperanza, è inammissibile per difetto di procura alle liti.

Per quanto riguarda la procura alle liti, va preliminarmente richiamato l’insegnamento secondo cui nel giudizio amministrativo «…La procura speciale deve indicare l’oggetto del ricorso, delle parti contendenti, dell’autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto ed ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia…» (Cons. Stato, Sez. VI, 5 ottobre 2018, n. 5723).

A seguire, occorre precisare in punto di fatto che dalla procura depositata insieme con il ricorso non è possibile desumere l’indicazione della controversia per cui è stata concessa;
vi si legge infatti che il difensore è delegato «…a rappresentare e difendere la V S srl in ogni fase e grado, anche in fase di esecuzione ed opposizione, nel presente giudizio contro il Comune di Falcone…» .

La procura risulta poi anche priva di data, unica data ivi riportata essendo quella – logicamente successiva – della firma digitale apposta dal difensore (in data 4 aprile 2022) per asseverare la conformità della copia informatica della procura ai fini della proposizione di giudizio di fronte a questo TAR Sicilia – Catania.

La procura risulta altresì far riferimento a:

a) l’art. 4, comma 3, del D. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, recante Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ;

b) l’art. 2, comma 7, del DL 12 settembre 2014, n. 132, recante Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile ;

c) l’art. 18, comma 5, del DM Giustizia n. 44/2011, recante Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24 .

L’assenza di indicazione della controversia per cui è stata concessa, in uno con i riferimenti normativi appena indicati – riferibili al giudizio civile ma non a quello amministrativo – e con l’assenza di data, da cui poter ricavare quando essa è stata rilasciata, inducono il Collegio a ritenere che la procura sia stata rilasciata per un giudizio civile, e non per l’odierno giudizio di ottemperanza.

Né è utile ai fini dell’ammissibilità del ricorso l’art. 8, comma 3, del

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi