TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2024-06-11, n. 202401951
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2024
N. 01951/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00779/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 779 del 2023, proposto da -OMISSIS-, nella qualità di titolare della ditta individuale “Parking Car Brancaccio di Buzzi Silvana”, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppina Gangi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Cavour n.106;
contro
il Ministero dell’Interno e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Mariano Stabile n. 182, sono per legge domiciliati;
per l'annullamento
del decreto del 14.03.2023 Prot n.-OMISSIS-emesso dal Prefetto e trasmesso il 14.03.23 all’impresa individuale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Vista l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 538/2023, pubblicata il 30 maggio 2023;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, e vista la documentazione depositata;
Vista la memoria depositata dalle resistenti Amministrazioni;
Visti gli articoli 55 e 60 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Maria Cappellano nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2024, e uditi i difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con il ricorso in esame, notificato il 12 maggio 2023 e depositato il 25 maggio 2023, l’odierna istante ha impugnato la comunicazione antimafia ex art. 87 del d. lgs. n. 159/2011, adottata dal Prefetto della provincia di Palermo il 14 marzo 2023 nei riguardi dell’impresa individuale di cui la predetta è titolare.
Nell’esporre che con tale provvedimento le è stata comunicata la sussistenza di una causa di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del d. lgs. n. 159/2011, deduce avverso tale atto la censura di MANCATA APPLICAZIONE DELL’ART.7 DELLA LEGGE 7.08.90 N.241 ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER SVIAMENTO, ILLOGICITA’, MANIFESTA INGIUSTIZIA E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI .
Ha, quindi, chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con il favore delle spese.
B. – Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Palermo.
C. – Con ordinanza presidenziale n. 538 del 30 maggio 2023 sono stati disposti incombenti istruttori a carico della resistente Prefettura (adempiuti), la quale con memoria ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
D. – Alla camera di consiglio del giorno 11 giugno 2024, presenti i difensori delle parti come specificato nel verbale, il Presidente del Collegio ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, e la causa è stata posta in decisione.
E. – Ritiene preliminarmente il Collegio di potere definire il