TAR Catania, sez. III, sentenza 2016-09-02, n. 201602204

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2016-09-02, n. 201602204
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201602204
Data del deposito : 2 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/09/2016

N. 02204/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02106/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2106 del 2014, proposto dalla Angelo R S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Aliquò C.F. LQAGPP48H22C351W, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via Vagliasindi, 9;

contro

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 353/2013 emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Angelo R S.p.A., espone che, con decreto ingiuntivo n. 353/2013, il Tribunale di Barcellona P.G. ha ingiunto al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto il pagamento della somma di € 898.590,00 I.v.a. inclusa (dovuta a titolo di Certificati Lavori nn. 10 e 11 a margine dell'esecuzione di un appalto di opera pubblica), oltre agli interessi legali e moratori con le modalità ed i tempi previsti dagli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale d'Appalto per le oo.pp. approvato con D.M. n. 145/2000 sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese ed i compensi del procedimento liquidate in € 2.941,00 (oltre spese generali, IVA e CPA).

Il suddetto decreto, notificato il 2.12.2013, è stato dichiarato definitivamente esecutivo il 31.01.2014 (per mancata opposizione del Comune ingiunto), munito di formula esecutiva in data 20.02.2014 e rinotificato all'Amministrazione in data 24/25.02.2014.

La società ricorrente fa altresì presente che il Comune intimato ha corrisposto soltanto i seguenti importi:

- € 59.909,14 in data 11.11.2013;

- € 417.539,15 in data 31.03.2014;

- € 368.112,71 ed € 18.314,24 in data 19.06.2014.

Non avendo ricevuto il pagamento dell’intera somma ingiunta, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame, al fine di ottenere il dovuto pagamento anche a mezzo di commissario ad acta.

Con memoria depositata il 6 giugno 2016, la parte ricorrente ha precisato che, in data 29.9.2014, il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha corrisposto la somma di € 34.699,76;
pagamento questo non ancora completamente satisfattivo del credito portato dal decreto ingiuntivo in epigrafe.

Nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

L’Amministrazione resistente, non costituitasi in giudizio, ha solo parzialmente adempiuto alla doverosa esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo in epigrafe, senza d’altra parte contestare la pretesa della società ricorrente.

Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione intimata e deve essere affermata la persistenza dell’obbligo in capo alla stessa di ottemperare al giudicato, quanto al residuo ancora dovuto a seguito del pagamento parziale dichiarato dai ricorrenti.

La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori: sono dovute, cioè, le spese successive all’emanazione del titolo di cui si chiede l’esecuzione, quali le spese di registrazione, che rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione, senza che sia necessaria al riguardo un’espressa statuizione del giudice.

Il Comune intimato dovrà dare esecuzione ai provvedimenti in epigrafe entro un termine che appare equo al Collegio fissare in giorni sessanta decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.

Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Messina, con facoltà di conferire delega per l’espletamento dell’incarico ad idoneo funzionario in servizio presso lo stesso ufficio territoriale del Governo.

Insediandosi entro dieci giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni sessanta dal suo insediamento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Il compenso del commissario, da calcolare ai sensi dell'art. 2 D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla ricorrente.

Tale parcella andrà presentata, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi