TAR Trieste, sez. I, sentenza 2010-03-11, n. 201000166

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2010-03-11, n. 201000166
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201000166
Data del deposito : 11 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00563/2009 REG.RIC.

N. 00166/2010 REG.SEN.

N. 00563/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 563 del 2009, proposto da:
Comune di Muggia, rappresentato e difeso dall'avv. F L, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Regione Friuli - Venezia Giulia;

nei confronti di

Societa' Gas Natural Rigassificazione Italia Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Rosati, Giuseppe Velluto e Stefano Cunico, con domicilio eletto presso il primo in Trieste, via Donota 3;
Societa' Gas Natural Sdg Sa, Repubblica della Slovenia, Comune di San Dorligo della Valle;

per l'annullamento

del decreto n. 808 di compatibilità ambientale relativo al progetto del rigassificatore di Zaule del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dd. 17.7.2009.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Societa' Gas Natural Rigassificazione Italia Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2010 il dott. R D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Il ricorrente Comune di Muggia impugna l’atto interministeriale di concerto tra il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 17.7.2009, recante “giudizio favorevole di compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto di rigassificazione di GNL, nel porto industriale di Trieste, località Zaule”, e atti connessi.

2. - La controinteressata Gas Natural Rigassificazione Italia s.p.a., con l’atto di costituzione depositato in data 29.1.10, ha eccepito, tra l’altro, la carenza di competenza di questo Tribunale, in favore del TAR del Lazio - sede di Roma, a tenore dell’art. 41 della L. 99/09.

3. - Con nota del 4.2.10, l’Avvocatura dello Stato ha aderito alla sollevata eccezione.

4. - Peraltro, con memoria del 3.2.10, la controinteressata ha chiesto che il ricorso non sia trasferito al TAR competente, ma immediatamente definito, con dichiarazione di inammissibilità in quanto non radicato presso il Tribunale cui, per legge, è stata attribuita la competenza funzionale in subiecta materia, con norma entrata in vigore prima della notificazione del ricorso stesso, che risulta perciò insanabilmente inammissibile, neppure potendosi riconoscere la scusabilità dell’errore in cui parte ricorrente è incorsa.

5. - In pubblica udienza, il difensore di parte ricorrente ha sollevato anche questione di legittimità costituzionale dell’art. 41 della L. 99/09 che, secondo la sua prospettazione, violerebbe gli artt. 25 e 125 della Costituzione, in quanto distoglierebbe la causa dal suo “giudice naturale”, con l’aggravante che ciò viene fatto non con riferimento a particolari materie - situazione in cui potrebbe forse risultare opportuna la concentrazione delle cause presso un unico giudice, per la specialità della materia o per l’esigenza di uniformità delle decisioni - ma a singole fattispecie.

6. - Il Collegio ritiene di potersi pronunciare sulla questione di costituzionalità, dato che concerne una norma che limita il proprio ambito di competenza, sorretto da garanzia costituzionale.

6.1. La questione, ancorchè rilevante, è, ad avviso del Collegio, manifestamente infondata.

E invero, come la Corte Costituzionale ha avuto modo di stabilire in un caso simile (si veda, per tutte, la sentenza n. 237/07) non sussiste, nella norma che concentra le funzioni giurisdizionali in determinate materie o situazioni presso il TAR Lazio alcun contrasto con l'art. 125 della Costituzione, poichè “l'attribuzione della competenza al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, anziché ai diversi Tribunali amministrativi regionali dislocati su tutto il territorio nazionale, non altera il sistema di giustizia amministrativa”, esistendo (nella fattispecie in allora sottoposta alla Corte, così come nel presente caso) “ragioni idonee a giustificare la deroga agli ordinari criteri di ripartizione della competenza tra gli organi di primo grado della giustizia amministrativa”, in quanto “tale concentrazione appare finalizzata a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali coinvolte dalle singole situazioni”.

Analogamente, la materia “rigassificatori”, per la sua rilevanza in relazione alla tutela di pubblici interessi di portata generale e nazionale, oltre che internazionale (posto che coinvolge interessi anche di nazioni vicine), indubbiamente trascende quell’interesse territorialmente limitato che è il presupposto per la competenza territoriale dei singoli Tribunali Regionali.

6.2. - Né può accogliersi la prospettazione di parte ricorrente secondo cui l’art. 41, in quanto riferito a singole fattispecie, “distoglierebbe l’interessato dal suo giudice naturale”, in violazione dell’art. 25.

Il Collegio ritiene, invece, che l’ipotizzata contrarietà non sussista, poiché, in primis, non sono state sottratte al Giudice territorialmente competente singole fattispecie (situazione in cui effettivamente potrebbe ritenersi la violazione della regola del “giudice naturale”), bensì un’intera materia, che viene funzionalmente attribuita ad un Ufficio Giudiziario centrale, perché afferente ad interessi pubblici di carattere nazionale ed a rapporti che (come si è detto) trascendono gli interessi della comunità locale e coinvolgono anche Nazioni estere.

In secondo luogo, a confutazione dell’eccezione, non si può che ribadire quanto ha affermato, sul punto, la Corte Costituzionale nella già richiamata sentenza n. 237/07, e cioè che “non è affatto estranea” al sistema “la ripartizione della competenza territoriale tra giudici, dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio (da ultimo, sentenza n. 41 del 2006)”, tant’è che la giurisprudenza costituzionale non reputa necessariamente in contrasto con l’art. 25, primo comma, della Costituzione neppure gli interventi legislativi modificativi della competenza aventi incidenza sui processi in corso.

Ha affermato, difatti, la Corte che “il principio costituzionale del giudice naturale viene rispettato allorché la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo spostamento della competenza dall’uno all’altro Ufficio Giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento - e, dunque, della designazione di un nuovo giudice “naturale” - che il legislatore, nell’esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente (sentenza n. 56 del 1967;
nello stesso senso, sentenze n. 207 del 1987 e n. 72 del 1976)”.

Nel caso di specie, poi, la concentrazione delle competenze presso il TAR del Lazio è intervenuta prima che il presente giudizio fosse radicato. A maggior ragione, quindi, il ricorrente non ha ragione di dolersi del fatto che il legislatore, nella sua insindacabile discrezionalità, abbia stabilito di attribuire tutte le cause nella materia “rigassificatori” al un nuovo giudice, anch’esso “naturale e precostituito”.

La questione di legittimità costituzionale va quindi respinta perché manifestamente infondata.

7. - Il Collegio ritiene, invece, di non poter emettere alcuna pronuncia in ordine all’eccezione di inammissibilità del ricorso, dovendosi, per espresso tenore del ricordato art. 41, semplicemente spogliare della causa in favore del Tar del Lazio - Roma, proprio perché la competenza di quest’ultimo, è, nella materia di cui si controverte, assoluta e funzionale. Dispone, infatti l’art. 41, comma 1, per quanto qui rileva, che “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”;
precisando, al comma 3, che “le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d’ufficio”.

Ciò significa, ad avviso del Collegio, che, preso atto che il ricorso - nel caso di specie - concerne una delle materie indicate dall’art. 41, il TAR incompetente può solo spogliarsi della causa e trasmettere l’affare al TAR funzionalmente competente (essendogli inibita anche la pronuncia cautelare, normalmente consentita in caso di incompetenza per territorio;
ed essendo altresì prevista la perdita di efficacia di quella - correttamente - emessa prima dell’entrata in vigore della legge).

Sarò quindi il Tar del Lazio che deciderà anche sull’eccezione di inammissibilità del ricorso.

8. - Al Collegio (dichiarata manifestamene infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41 della L. 99/09 e compensate, tra le parti tutte, le spese relative a questa fase del giudizio) non resta, in definitiva, che rilevare la propria incompetenza, in favore del Tar del Lazio, sede di Roma, al quale verrà trasmesso l’intero fascicolo per le conseguenti determinazioni, in rito, nel merito e in ordine alle spese..

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