TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-07-15, n. 202210022
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Testo completo
Pubblicato il 15/07/2022
N. 10022/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02496/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2496 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da A C, rappresentato e difeso dagli avvocati P A ed E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
A D R, D L, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento della Commissione esaminatrice del concorso a numero 300 posti di Notaio indetto dal Ministero della Giustizia con D.G. del 16/11/2018 di cui all'elenco finale dei candidati idonei e ammessi alle prove orali pubblicato il 17 dicembre 2020 sul sito internet del Ministero della Giustizia; del Verbale n. 657 del 4 dicembre 2020, non comunicato, della Commissione esaminatrice del concorso per esame a 300 posti di Notaio indetto con D.D. 16.11.2018 con il quale quest'ultima, a seguito dell'apertura della busta n. 1565 - corrispondente al ricorrente – e dopo la lettura del primo elaborato relativo all'atto inter vivos di diritto civile, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D.lgs. 166/2006, “dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi”; dell'Allegato A) al predetto verbale recante la scheda di valutazione con la relativa motivazione; nonché di ogni altro atto annesso, presupposto e/o consequenziale ivi compresi i verbali della Commissione di concorso e in particolare quello concernente la formazione dei criteri n. 18 del 21.5.2019 ed i criteri stessi, i provvedimenti di nomina dei Commissari, ove occorra il protocollo del presidente della commissione contenente le modalità e le misure organizzative per la correzione a distanza degli elaborati, l'eventuale approvazione della graduatoria finale con riserva di proporre motivi aggiunti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
del Decreto del Ministero della Giustizia del 11 novembre 2021 di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esame, a 300 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 16 novembre 2018 (All. 1) e della relativa graduatoria (All. 2); della nota del Direttore Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia del 15 novembre 2021 di pubblicazione della graduatoria dei vincitori e dell'elenco delle sedi disponibili (All. 3); nonché del relativo elenco delle sedi disponibili (All. 4); ogni altro atto precedente e/o successivo per quanto non conosciuto con tutti i poteri di legge e con facoltà di farsi sostituire, conciliare, transigere e quant'altro utile ai fini del mandato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2022 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato al concorso a 300 posti di notaio bandito con Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 16.11.2018. All’esito dell’espletamento delle prove scritte, la commissione esaminatrice ha formulato un giudizio di non idoneità dell’esponente, sulla base della seguente motivazione: “ La Commissione, dichiara ai sensi dell’art 11, comma 7, del D. lgs. n. 166 del 2006, inidoneo il candidato in quanto l’elaborato è gravemente insufficiente per travisamento della traccia e precisamente: per aver previsto nell’atto in favore della moglie C l’usufrutto successivo in luogo dell’usufrutto congiuntivo contrariamente a quanto previsto dalla traccia, fornendo a giustificazione una motivazione erronea. La Commissione rileva, ai sensi dell’art 11, comma 6, del D. Lgs n. 166/2006, che l’elaborato è insufficiente per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o do esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica e precisamente: 1) per avere previsto una condizione risolutiva per inadempimento delle obbligazioni assunte dalla Alfa s.r.l. limitandone gli effetti alla sola caducazione del trasferimento dell terreno, con conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, atteso che, in caso di avvenuta risoluzione, Tizio potrebbe vantare la pretesa di trattenere per sé la proprietà dell’appartamento dei Pizza Farnese; 2) per aver trattato in maniera insufficiente in parte teorica la tematica delle garanzie che assistono l’operazione economica.”.
L’istante ha impugnato la riferita esclusione, chiedendo la sospensione degli atti impugnati, l’annullamento degli stessi e la rivalutazione degli elaborati da parte di commissione in diversa composizione. Ha poi gravato con motivi aggiunti il susseguente decreto ministeriale, indicato pure in epigrafe, di approvazione della graduatoria definitiva dei vincitori del concorso de quo.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, contestando il ricorso.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 20 aprile 2022.
Il ricorso è infondato.
Giova in primis ricostruire il quadro normativo che disciplinava lo svolgimento del concorso di cui si verte, come posto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 conv. in legge 17 luglio 2020, n. 77. A seguito della sospensione del procedimento a causa dell’emergenza pandemica, il legislatore ha infatti dettato alcune norme, contenute nell’art 254 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ai fini del completamento delle procedure e delle attività relative al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale del 16 novembre 2018 e all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, bandito con decreto del Ministro della Giustizia dell’11 giugno 2019, consentendo la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza, ai sensi dell’art 247, comma 7 con le modalità descritte dall’art 254, comma 2 cit.
Le disposizioni in esame, contenute nel decreto legge, non hanno abrogato espressamente le norme ordinarie in materia di concorso notarile né tantomeno hanno riformato la materia dei concorsi pubblici; hanno però introdotto talune norme speciali, al fine di permettere la definizione delle procedure mediante l’adozione di modalità di interlocuzione tra i commissari, che fossero compatibili con le esigenze sanitarie sorte per la