TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-09-02, n. 202402095

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-09-02, n. 202402095
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202402095
Data del deposito : 2 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/09/2024

N. 02095/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00908/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 908 del 2022, proposto da
G.R.A. di Padova s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Biagini, con domicilio eletto in Venezia, S. Croce, 466/G, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

IO del TO, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Venezia, Fondamenta S. Lucia – Cannaregio 23, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- del Decreto del Dirigente Regionale n. 8 del 29 aprile 2022, comunicato giusta nota pec prot. 199726 del 3 maggio 2022;

- della comunicazione ex art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, prot. n. 116875 del 14 marzo 2022; - di ogni atto o provvedimento correlato, antecedente o susseguente, anche non conosciuto;

con richiesta

- anche in via subordinata rispetto alla predetta domanda di annullamento, di accertamento e dichiarazione della responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione e conseguente condanna della stessa al risarcimento dell’interesse contrattuale negativo patito da GRA di Padova s.p.a., in conseguenza dell’adozione dei gravati provvedimenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della IO del TO;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società GRA di Padova s.p.a. (in seguito, GRA) in data 19-1-2006 presentava alla IO del TO, ai sensi dell’art. 37- bis della legge n. 104/1994 e dell’art. 11 della l.r. n. 15/2002, una proposta di finanza di progetto per la progettazione, costruzione ed esercizio di un complesso di collegamenti autostradali e stradali a pedaggio denominati Grande Raccordo anulare di Padova.

La proposta prevedeva in particolare la realizzazione:

a) di un nuovo tratto autostradale con due corsie più emergenza con origine dal collegamento di accesso di Padova sud, sino ad un nuovo casello autostradale lungo la A4, “ che permette la chiusura da ovest dell’anello delle attuali tangenziali, nord-est e sud di Padova, collegando i due caselli di Padova Sud e Padova ovest e la A4 mediante un’infrastruttura alternativa all’attuale Corso Australia” (“ Tratto G ”);

b) di un nuovo tratto di strada extraurbana a nord di Padova tra la S.P. 47 e la S.R. 308 (“ Tratto T ”, c.d. Terraglione).

1.1. La IO, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 e all’art. 11 della l.r. n. 15/2002, pubblicava un avviso per individuare la soluzione più idonea a perseguire le finalità ivi indicate, prevedendo a favore del soggetto risultato promotore la facoltà di adeguare la propria offerta a quella risultata economicamente più vantaggiosa.

Nell’avviso la IO integrava la proposta di GRA prevedendo, oltre alla realizzazione dei c.d. “ Tatto G” e “ Tratto T” , altresì di “ un nuovo sistema viario di collegamento e di adduzione alle Autostrade nei settori Ovest e Nord di Padova e tra Padova e Marghera-Mestre ” (“ Tratto I ”).

1.2. All’esito della procedura comparativa la IO con D.G.R. n. 2235 dell’8-8-2008 dichiarava di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 160 e ss. del d.lgs. n. 163/2006, la proposta di finanza di progetto presentata da GRA, con l’integrazione concernente la realizzazione del “ Tratto I ”.

1.3. Veniva quindi avviato il procedimento di VIA, nel corso del quale la Commissione Nazione VIA con parere del 2 dicembre 2011 si esprimeva in senso favorevole per la compatibilità ambientale dei tratti “ G” ed “ I ” e in senso negativo per il “ Tratto T ” (“ Terraglione ”), in quanto tale tratto “ presenta notevoli impatti con aree protette e interferenze con il territorio edificato attraversato, così come evidenziato dalle numerose osservazioni di soggetti pubblici e privati ” e “ assolve una funzione limitata di collegamento e smistamento dei traffici locali e non incide sul quadro trasportistico globale dell’area metropolitana di Padova”.

1.4. In data 16-4-2016 la Conferenza dei Sindaci dei 10 Comuni della Riviera del Brenta, allargata ai Sindaci dei Comuni di Padova, Saonara e Noventa Padovana, evidenziava invece la necessità di stralciare dalla proposta il “ Tratto I ”, anche in quanto non coerente con l’approvazione, da parte della IO in data 1-7-2013, del “ Piano generale di bonifica e di tutela del territorio del Consorzio di Bonifica Bacchiglione ”, che prevede il completamento dell’idrovia Padova-Venezia.

1.5. Successivamente in data 16 settembre 2019, nell'ambito dell'incontro della Conferenza metropolitana di Padova (Co.me.Pa) e con nota dell’11-11-2019, GRA manifestava l’intenzione di aggiornare, con oneri a proprio esclusivo carico, la proposta progettuale ed il relativo PEF e la IO con nota dell’1-10-2019 confermava la propria disponibilità a portare avanti presso il Ministero competente la procedura di approvazione dell’opera.

1.6. Seguivano delle interlocuzioni, nel corso delle quali la IO, pur dando atto della necessità di provvedere alle modifiche del progetto derivanti “ dal procedimento autorizzatorio ma anche dai mutati indirizzi degli Enti locali ”, si riservava la facoltà di “ valutare la coerenza agli obiettivi dell’interesse pubblico all’intervento a suo tempo dichiarato con la deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2235 in relazione alle modifiche che saranno introdotte ” ed evidenziava la necessità di verificare “ se la proposta rimarrà nell’alveo del procedimento di parternariato pubblico-privato già avviato in data 23.11.2006 con pubblicazione di specifico avviso nella Gazzetta Ufficiale della comunità europea per l’individuazione del promotore ”, con conseguente conservazione in capo a GRA della qualifica di promotore (nota della IO del 22 dicembre 2020 e del 15 marzo 2021).

In risposta GRA con nota del 3-3-2021 sosteneva che il disposto degli artt. 153 e 155 del d.lgs. n. 163/2006 consentirebbe espressamente “ di adeguare il progetto prima di sottoporre al mercato l’iniziativa , in guisa da selezionare i soggetti da porre in concorrenza con il promotore ai fini dell’aggiudicazione della concessione”, l’Amministrazione sarebbe quindi “facultizzata a chiedere integrazioni ovvero modifiche preordinate alla migliore collocazione dell’opera e, in ultima analisi, alla più corretta realizzazione dell’interesse pubblico”.

In data 29 marzo 2021 GRA trasmetteva inoltre alla IO l’elaborato “Documento di fattibilità delle alternative progettuali – marzo 2021”, in cui venivano riportate le ipotesi relative agli adeguamenti tecnici da apportare al progetto con l’individuazione di più soluzioni “ al fine di

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