TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-01-29, n. 202401669
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Testo completo
Pubblicato il 29/01/2024
N. 01669/2024 REG.PROV.COLL.
N. 08747/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8747 del 2023, proposto da E G, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di F R, non costituito in giudizio;
N Bevilacqua, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Muscatello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Alessandro Manzoni n. 21;
L Z, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Nicotra, Raffaele Titomanlio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Nicotra in Roma, Lungotevere dei Mellini 44;
G M, F M, C N, G R, A T, R V, rappresentati e difesi dagli avvocati Aristide Police, Filippo Degni, Paul Simon Falzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
per l'annullamento,
previa sospensiva,
- della graduatoria finale approvata con provvedimento del Direttore dell''Agenzia prot. 0029388 del 23/05/2023 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l''assunzione a tempo indeterminato di n. 15 dirigenti di seconda fascia, settore tecnico, presso l''Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA, prot. 0029146 del 05/07/2022;
- dell''Avviso del 27 marzo 2023 avente ad oggetto gli esiti delle prove scritte e calendario della prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l''assunzione a tempo indeterminato di n. 15 dirigenti di seconda fascia, settore tecnico, presso l''Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA, prot. 0029146 del 05/07/2022;
- dei verbali di riunione della Commissione per la correzione delle prove scritte;
- del verbale n. 3 del 27 ottobre 2022 della Commissione esaminatrice;
- del verbale n. 4 del 21 novembre 2022 della Commissione esaminatrice;
- della griglia di valutazione delle prove scritte allegata al verbale n.10 del 4 marzo 2023;
- del provvedimento del 25 agosto 2022, prot. n. 36211 con il quale è stata nominata la Commissione;
- del provvedimento del 16 settembre 2022, prot. n. 39602, di modifica della Commissione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, di N Bevilacqua, L Z, G M, F M, C N, G R, A T e R V;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 15 dirigenti di seconda fascia, settore tecnico, presso l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA. La suddetta procedura concorsuale si è articolata mediante le seguenti fasi: a. prova preselettiva b. valutazione dei titoli; c. due prove scritte; d. prova orale.
2. L’odierna ricorrente riferisce di aver superato la prova selettiva e la valutazione dei titoli, sottoponendosi alle due prove scritte. A seguito della pubblicazione dei relativi esiti, ha peraltro appreso di aver conseguito il punteggio di 80,67/100 alla prima prova e il punteggio di 63,03/100 alla seconda prova. Avendo riportato un punteggio inferiore a 70/100 alla predetta seconda prova, non è stata ammessa a sostenere la prova orale.
3. Avverso il predetto esito è stato proposto il presente ricorso, affidato a cinque motivi.
4. Con il primo motivo si deduce “ Violazione dell’art. 12, co. 1, d.P.R. n. 487/1994. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Difetto di motivazione ”. Sostiene la ricorrente che la Commissione ha omesso di predeterminare i criteri di valutazione della prova orale, in contrasto con l’art. 8, co. 1, del bando, ai sensi del quale “ Per ciascuna prova d’esame, verranno valutati: i) la completezza dell’esposizione; ii) l’esaustività delle argomentazioni; iii) l’aderenza al contesto; iv) la visione e la prospettazione dei temi trattati ”.
5. Il verbale n. 3 del 27 ottobre 2022 aggiunge esclusivamente che per ciascuno di detti criteri la Commissione potrà attribuire fino a 25 punti, per un massimo complessivo di 100 punti per prova (totale massimo trecento punti per tre prove). Allo stesso modo, la griglia di valutazione riporta tali criteri e le valutazioni rese per le tre categorie sopra elencate. In particolare, da tale griglia si evince che la ricorrente è stata valutata come: criterio 1 – completezza: 16,97; criterio 2 – esaustività: 15,92; criterio 3 – aderenza: 15,58; criterio 4 – visione: 14,57; Per un punteggio finale di 63,03.
6. Tale valutazione numerica, tuttavia, non sarebbe sufficiente a motivare il giudizio reso. Nel caso in questione, i criteri di valutazione sono stati così elencati: completezza, esaustività, aderenza, visione. Non essendo stati fissati, neppure in un secondo momento, criteri più specifici a cui attenersi ai fini della valutazione, sarebbe impossibile al singolo candidato di ricollegare l'attribuzione del punteggio e la graduazione dello stesso alla prova valutata. Al fine di rendere intelligibile il percorso motivazionale, la Commissione avrebbe dovuto dettagliare il contenuto di ciascun criterio ed assegnare, sempre per ciascun criterio, uno specifico e determinato punteggio.
7. Con il secondo mezzo si contesta “ Eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza della valutazione resa dalla commissione ”. Dalla documentazione trasmessa dall’Amministrazione dopo l’accesso agli atti è stato constatato che per la seconda prova il ricorrente ha conseguito la valutazione così articolata: criterio 1 – completezza: 16,97; criterio 2 – esaustività: 15,92; criterio 3 – aderenza: 15,58; criterio 4 – visione: 14,57. I predetti punteggi non sarebbero coerenti con il compito svolto dalla ricorrente, la quale avrebbe sviluppato un piano operativo di intervento post-emergenza che risulterebbe perfettamente conforme al documento agli atti dell’ANSFISA denominato “ criteri per lo svolgimento delle attività previste al comma 9 dell’articolo 7-ter del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con legge 5 agosto 2022, n.108, sulle autostrade A24 e A25 ”, emesso con Decreto Direttoriale di adozione dei criteri e del programma straordinario di verifiche per le autostrade A24 e A25 n. Int. 0036836 del 30-08-2022, che disciplina un post emergenza che ha interessato le infrastrutture di trasporto nel territorio di più regioni.
8. Con il terzo motivo si deduce “ Violazione dell’anonimato. Violazione degli artt. 13 e 14 d.P.R. n. 487 del 1994 ”. In sede di prove scritte i candidati, a conclusione delle operazioni di riconoscimento, sono stati fatti accomodare presso la propria postazione ed ivi hanno ricevuto una scheda da compilare con i dati anagrafici, dei fogli protocollo e una serie di etichette adesive contenenti un codice a barre sotto il quale era riportato un numero di sei cifre tra due asterischi. Prima dell’inizio della prova, come da istruzioni, tutti i candidati hanno apposto un’etichetta sulla scheda anagrafica e le altre etichette sui fogli protocollo da utilizzare per lo svolgimento delle tracce. Tanto la scheda anagrafica quanto i fogli protocollo debitamente contrassegnati con l’adesivo contenente il codice di abbinamento sarebbero rimasti per tutto il tempo della prova sul banco del candidato, senza che questi fossero imbustati o consegnati alla Commissione. La commissione, pertanto, avrebbe potuto conoscere l’identità di ogni candidato, avendo ognuno di essi la propria scheda anagrafica debitamente compilata dinnanzi a sé. Tanto sarebbe sufficiente a determinare l’illegittimità dei provvedimenti che hanno predisposto siffatta modalità di svolgimento delle prove, nonché degli atti conseguenti, e ciò anche a prescindere dalla concreta dimostrazione che, in effetti, ciò abbia condotto alle possibili distorsioni segnalate in ricorso.
9. Con il quarto motivo si denuncia “ Irregolare composizione della commissione esaminatrice. Violazione dell’art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 487 del 1994 ”. La composizione della Commissione sarebbe illegittima in quanto uno dei componenti non sarebbe stato in possesso delle qualifiche necessarie. In particolare, una dei Commissari, l’Arch. M L C, sarebbe in quiescenza dal servizio dal 2 dicembre 2018 e, pertanto, da più di tre anni dal 5 luglio 2022, data di pubblicazione del bando. Ella, pertanto, sarebbe stata nominata in violazione dell’art. 9, comma 4, del DPR 489 del 1994, il quale prescrive espressamente che i membri della Commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per il concorso per cui sono chiamati, purché la