TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-03-15, n. 202200213
Sentenza
15 marzo 2022
Sentenza
15 marzo 2022
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2022
N. 00213/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01270/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1270 del 2021, proposto da
Società ER VI & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuela A. Barison e Manuela Caporale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Biella, non costituita in giudizio;
nei confronti
Green Service S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del diniego all'accesso agli atti, parziale, formatosi in data 14/12/2021 sulla domanda di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente alla Provincia di Biella in relazione alla gara avente ad oggetto l'affidamento del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 2021 - 2023 NEL COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE” CIG 8883284DD9, con la quale la IT ER richiedeva copia dell'offerta e dei giustificativi presentati dalla prima classificata GREEN SERVICE S.r.l.;
nonché per l'annullamento
della nota della Provincia di Biella del 22/11/2021, e della nota del 30/11/2021, nonché di tutti gli atti antecedenti, prodromici, preordinati, sequenziali e in ogni caso connessi all'inerente procedimento,
nonché per l'accertamento del diritto all'accesso agli atti avanzato dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ER VI & C. S.a.s. (di seguito solo “Società ER VI”) partecipava alla gara indetta dalla Provincia di Biella avente ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico per il periodo 2021-2023 nel Comune di Vigliano Biellese, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016.
2. All’esito della procedura, la ricorrente risultava seconda in graduatoria, avendo offerto un ribasso del 29,03%, dietro l’aggiudicataria Green Service S.r.l., che aveva offerto un ribasso pari al 33,47%.
3. In data 5.11.2021 la ricorrente rivolgeva alla stazione appaltante istanza di accesso agli atti, chiedendo l’ostensione dei verbali di gara, nonché della documentazione costituente l’offerta dell’aggiudicataria, di quella a comprova dei requisiti auto-dichiarati e delle giustificazioni presentate in sede di verifica di congruità dell’offerta, con relativo provvedimento finale.
4. Con nota prot. in data 22.11.2021, la Provincia di Biella accoglieva parzialmente la domanda della ricorrente, ritenendo che nulla ostasse all’ostensione della documentazione amministrativa, dell’offerta economica e dei verbali della procedura, ma rifiutava l’accesso alle giustificazioni rese ai fini della valutazione della congruità dell’offerta a fronte dell’opposizione dell’operatore economico, secondo cui detti giustificativi conterrebbero “ informazioni tecniche ed economiche che costituiscono segreto commerciale ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 30/2005 ” e, in particolare, “ dati relativi a specifiche e riservate capacità tecniche o in genere gestionali proprie dell'impresa ” la cui divulgazione “ potrebbe arrecare un gravissimo vulnus alle strategie commerciali della scrivente Società ”.
5. L’amministrazione, pertanto, premessa la necessità di bilanciare gli opposti interessi alla difesa in giudizio e alla riservatezza commerciale, chiedeva alla ricorrente di “ dimostrare la stretta indispensabilità per costruire e fondare le azioni giudiziarie che si vogliono intraprendere ”, non ritenendo sufficiente a tal fine , la sola allegazione di essere legittimata a proporre ricorso al TAR “avverso il provvedimento di aggiudicazione disposto a favore di un concorrente privo dei requisiti di partecipazione", argomentazione che, peraltro, difetta di strumentalità rispetto alle giustificazioni ai fini della valutazione di congruità di cui si richiede l'ostensione ”.
6. Con nota del 26.11.2021, la ricorrente illustrava nel dettaglio le ragioni sottese alla domanda di accesso, al fine di dimostrare, come richiesto dall’amministrazione, l’indispensabilità dell’acquisizione documentale rispetto alla difesa in giudizio della propria posizione sostanziale. In particolare, evidenziava la mancanza, in capo a Green Service, dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, nonché l’interesse a verificare il possesso della ISO 14001 e ogni altro giustificativo presentato per dimostrare la sostenibilità dell’offerta, non ritenendo possibile che detta impresa, avente sede a Perugia, potesse garantire ai propri lavoratori un salario conforme a norma per un servizio da erogarsi nel Comune piemontese di Vigliano Biellese.
7. Con comunicazione del 30.11.2021, ribadendo le proprie argomentazioni, la Provincia di Biella chiedeva alla ricorrente di “ specificare puntualmente: - l’ulteriore documentazione di