TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-03-15, n. 202200213
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Testo completo
Pubblicato il 15/03/2022
N. 00213/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01270/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1270 del 2021, proposto da
Società Siviero Davide & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E A B e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Biella, non costituita in giudizio;
nei confronti
Green Service S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del diniego all'accesso agli atti, parziale, formatosi in data 14/12/2021 sulla domanda di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente alla Provincia di Biella in relazione alla gara avente ad oggetto l'affidamento del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 2021 - 2023 NEL COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE” CIG 8883284DD9, con la quale la Ditta Siviero richiedeva copia dell'offerta e dei giustificativi presentati dalla prima classificata GREEN SERVICE S.r.l.;
nonché per l'annullamento
della nota della Provincia di Biella del 22/11/2021, e della nota del 30/11/2021, nonché di tutti gli atti antecedenti, prodromici, preordinati, sequenziali e in ogni caso connessi all'inerente procedimento,
nonché per l'accertamento del diritto all'accesso agli atti avanzato dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 la dott.ssa V C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Siviero Davide & C. S.a.s. (di seguito solo “Società Siviero Davide”) partecipava alla gara indetta dalla Provincia di Biella avente ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico per il periodo 2021-2023 nel Comune di Vigliano Biellese, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016.
2. All’esito della procedura, la ricorrente risultava seconda in graduatoria, avendo offerto un ribasso del 29,03%, dietro l’aggiudicataria Green Service S.r.l., che aveva offerto un ribasso pari al 33,47%.
3. In data 5.11.2021 la ricorrente rivolgeva alla stazione appaltante istanza di accesso agli atti, chiedendo l’ostensione dei verbali di gara, nonché della documentazione costituente l’offerta dell’aggiudicataria, di quella a comprova dei requisiti auto-dichiarati e delle giustificazioni presentate in sede di verifica di congruità dell’offerta, con relativo provvedimento finale.
4. Con nota prot. in data 22.11.2021, la Provincia di Biella accoglieva parzialmente la domanda della ricorrente, ritenendo che nulla ostasse all’ostensione della documentazione amministrativa, dell’offerta economica e dei verbali della procedura, ma rifiutava l’accesso alle giustificazioni rese ai fini della valutazione della congruità dell’offerta a fronte dell’opposizione dell’operatore economico, secondo cui detti giustificativi conterrebbero “ informazioni tecniche ed economiche che costituiscono segreto commerciale ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 30/2005 ” e, in particolare, “ dati relativi a specifiche e riservate capacità tecniche o in genere gestionali proprie dell'impresa ” la cui divulgazione “ potrebbe arrecare un gravissimo vulnus alle strategie commerciali della scrivente Società ”.
5. L’amministrazione, pertanto, premessa la necessità di bilanciare gli opposti interessi alla difesa in giudizio e alla riservatezza commerciale, chiedeva alla ricorrente di “ dimostrare la stretta indispensabilità per costruire e fondare le azioni giudiziarie che si vogliono intraprendere ”, non ritenendo sufficiente a tal fine , la sola allegazione di essere legittimata a proporre ricorso al TAR “avverso il provvedimento di aggiudicazione disposto a favore di un concorrente privo dei requisiti di partecipazione", argomentazione che, peraltro, difetta di strumentalità rispetto alle giustificazioni ai fini della valutazione di congruità di cui si richiede l'ostensione ”.
6. Con nota del 26.11.2021, la ricorrente illustrava nel dettaglio le ragioni sottese alla domanda di accesso, al fine di dimostrare, come richiesto dall’amministrazione, l’indispensabilità dell’acquisizione documentale rispetto alla difesa in giudizio della propria posizione sostanziale. In particolare, evidenziava la mancanza, in capo a Green Service, dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, nonché l’interesse a verificare il possesso della ISO 14001 e ogni altro giustificativo presentato per dimostrare la sostenibilità dell’offerta, non ritenendo possibile che detta impresa, avente sede a Perugia, potesse garantire ai propri lavoratori un salario conforme a norma per un servizio da erogarsi nel Comune piemontese di Vigliano Biellese.
7. Con comunicazione del 30.11.2021, ribadendo le proprie argomentazioni, la Provincia di Biella chiedeva alla ricorrente di “ specificare puntualmente: - l’ulteriore documentazione di cui si richiede l’ostensione, - nonché la “stretta indispensabilità” della stessa”, al fine di poter procedere alla compiuta valutazione dell’istanza di accesso ”.
8. Con nota del 3.12.2021, la ricorrente ha quindi richiesto: a) la documentazione relativa ai “ Requisiti per i Servizi (Servizi analoghi sviluppati nei 5 anni precedenti, Costo del personale, adeguata attrezzatura) ”, così da verificare se il possesso degli stessi fosse stato accertato dall’amministrazione in sede di comprova, non risultando nel DGUE dell’aggiudicataria alcuna dichiarazione in merito e non essendo stato esperito il soccorso istruttorio; b) l’analisi del costo della manodopera con indicazione del monte-ore dedicato e del costo delle attrezzature, del costo del materiale utilizzato o dei beni di consumo, l’analisi dei costi per le spese generali e per gli oneri di sicurezza interni esposti in offerta e l’indicazione dell’utile di impresa.
9. Con nota del 14.12.2021, la Provincia di Biella evidenziava, quanto ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, di aver già trasmesso la documentazione relativa al possesso della certificazione ISO 14001 e al sistema di gestione ambientale unitamente al provvedimento del 22.11.2021, null’altro precisando in merito alle ulteriori richieste della ricorrente sul punto. Rigettava definitivamente, inoltre, la richiesta di accesso alle giustificazioni rese ai fini della valutazione della congruità dell'offerta, ritenendo che la motivazione allegata – ovvero la titolarità della legittimazione a proporre ricorso al TAR avverso il provvedimento di aggiudicazione disposto a favore di un concorrente privo dei requisiti di partecipazione – non fosse sufficiente “ a dimostrare la stretta indispensabilità all'ostensione della documentazione richiesta ”.
10. Con il presente ricorso, la Società Siviero Davide ha chiesto l’annullamento del suddetto provvedimento di diniego e degli altri atti in epigrafe specificati, nonché l’accertamento del proprio diritto all’accesso agli atti, con conseguente ordine alla Provincia di Biella di esibire i documenti richiesti e consentire l’estrazione di copia.
11. A sostegno delle domande spiegate ha articolato, in un unico motivo, plurime censure di violazione di legge in relazione ai contenuti dell’art. 53 D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina la materia dell’accesso nell’ambito delle gare per l’affidamento di contratti pubblici, anche in combinato disposto con l’art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere nella figura sintomatica dell’ingiustizia grave e manifesta.
12. Nessuno si è costituito in giudizio per l’amministrazione intimata e per la società controinteressata.
13. Alla camera di consiglio del 22 febbraio 2022, la causa è passata in decisione.
14. Il ricorso è fondato.
15. La disciplina normativa in tema di accesso agli atti nelle procedure di