TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-12-23, n. 202203738

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-12-23, n. 202203738
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202203738
Data del deposito : 23 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2022

N. 03738/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01931/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1931 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Palermo, via Fiume n. 6;

contro

Ministero dell’Interno, Questura di Palermo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

per l’annullamento

- del provvedimento del Questore di Palermo -OMISSIS- del 15.4.2016, notificato il 13.5.2016 che ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2022 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso, notificato l’11 luglio 2016 e depositato il successivo 26 luglio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale il Questore di Palermo, riscontrata l’assenza dei requisiti previsti dal D.lgs. n. 286/1998, le ha negato il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Nello specifico, l’Amministrazione intimata ha rilevato che il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana e che la dislessia, di cui è affetta la ricorrente, non costituisce grave limitazione alla capacità di apprendimento e, pertanto, non rientra tra le cause di esonero dallo svolgimento del test indicate dall’art. 1, comma 3, lett. b) Decreto del Ministero dell’Interno del 4 giugno 2010.

Con un unico motivo, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento di diniego per violazione dell’art. 9, comma 2 bis D.lgs. n. 286/1998 (come novellato dalla legge n. 94/2009), dell’art. 1, comma 3, lett. b) Decreto del Ministero dell’Interno del 4 giugno 2010 e per carenza di motivazione.

Deduce in particolare che la dislessia è un disturbo consistente nella difficoltà di decifrare i segni linguistici e di leggere, limitativo la capacità di apprendimento e, pertanto, sarebbe motivo di esonero dallo svolgimento del test di lingua italiana.

Con atto di mera forma, depositato il 28 luglio 2016, si è costituita in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato, nell’interesse del Ministero dell’Interno e della Questura di Palermo.

In data 14 ottobre 2022, la ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, precisando che, nelle more del giudizio, la ricorrente ha mantenuto inalterata la propria capacità reddituale.

All’udienza straordinaria del 14 novembre 2022, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato.

Per il rilascio del permesso di soggiorno CE di lungo periodo l’art. 9 del d.lgs. 286/98 richiede allo straniero “(il) possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità” la dimostrazione della “disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b)…” (comma 1) e, in ogni caso, il superamento, da parte del richiedente, “di un test di conoscenza della lingua italiana le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca” (comma 2-bis).

L’art. 1 comma 3 del D.M. del Ministro dell’Interno 4.6.2010 (recante modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), prevede inoltre che “le disposizioni del presente decreto non si applicano: […] b) allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica” .

Ciò posto, osserva il Collegio che le difficoltà fisiche, che potrebbero impedire lo svolgimento dell’esame (quali ad esempio limitazioni agli arti) non sono prese in considerazione dalla sopra citata norma quali esimenti dall’obbligo di dimostrazione della conoscenza della lingua italiana (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, 02/05/2018, n. 409) mentre la stessa è chiara nell’escludere esclusivamente i soggetti affetti da patologie che limitano l’apprendimento linguistico (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. 1 ter, 30/11/2018, n. 11633).

La dislessia è intesa nella letteratura medica quale disturbo specifico dell’apprendimento, così come riconosciuto dall’art. 1 della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, e definita dal secondo comma del medesimo articolo come un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.

Dalla documentazione depositata dalla parte ricorrente, e non contestata dalla resistente Amministrazione, si evince che la ricorrente è affetta da dislessia certificata dalla A.S.P. n. 6 di Palermo, dipartimento di Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Neuropsichiatria dell'infanzia e dell’Adolescenza (in atti).

Deve ritenersi, pertanto, che la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto carente nella parte in cui si afferma che la dislessia non costituisca grave limitazione alle capacità di apprendimento non risultando, né in sede procedimentale né nel corso del presente giudizio, in forza di quali accertamenti medici e/o pubblicazioni scientifiche di settore l’Amministrazione sia giunta a tale conclusione.

In conclusione il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Le spese del giudizio possono compensarsi, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie.

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