TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-04-12, n. 202204452

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-04-12, n. 202204452
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202204452
Data del deposito : 12 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/04/2022

N. 04452/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05517/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5517 del 2014, proposto da
M B, D C S, B C, L L C, A V, C G M, L C, M R, M F, N P, N L, M D, N V, Z G, R A, S F, I G A, G D, D R, B A, G D, P M, D'Angiolella Simona, P E, C G, V A, C C, F G, M V, A S, C S, C V, C R, D C F, G S, G A, N G, P F, S F, C P A F, Ctta Stefano, L R, F D, Cara Francesca, M M, M C M, G D, M G, C I, B L, B D, A S, R G, V A, V M, C A, D M R, F A, C A, R R, M F, L S G, N M, A P, D C D, A D, S V, I G, L A, V T, rappresentati e difesi dall'avvocato Demetrio Fenucciu, presso il cui studio in Roma, viale Vaticano, 48, sono elettivamente domiciliati;

contro

Ministero dell'economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza - rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

a) della nota prot. n. 0018230/14 del 7.2.2014, comunicata dopo il 16.2.2014, a firma del Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza recante annullamento dell’attribuzione di “qualifica operativa” con decorrenza 14.2.2012 e la cancellazione della menzione Spe.qu.ab. ex circolare nr. 123000 edizione 2005 dal foglio matricolare, nei confronti dei ricorrenti, ispettori frequentatori dell’80° Corso – contingente ordinario AA.MM. “M.O.V.M. Sottobrigadiere DE

IANNI

Amedeo”;

b) della nota prot. n. 249390 del 29.8.2013, non conosciuta, con la quale il Comando Generale – I Reparto – Ufficio Reclutamento ed Addestramento ha stabilito, tra l’altro, che “la frequentazione del corso di qualificazione operativa, istituito a beneficio dei neo ispettori che abbiano completato, con esito positivo, il biennio di formazione iniziale, al di là dell’aspetto semantico, non dà luogo all’attribuzione di una qualifica …”;

c) di ogni alto atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale lesivo per i ricorrenti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2022 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Espongono i ricorrenti di aver partecipato al concorso per titoli ed esami indetto per l’ammissione di trecentodieci allievi marescialli del contingente ordinario all’80° corso “ AA.MM. “M.O.V.M. Sottobrigadiere De Ianni Amedeo” presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza per l’anno accademico 2008/2009 e di essere stati nominati marescialli, nel dicembre 2010, all’esito del corso di formazione biennale previsto dal bando medesimo.

Rappresentano poi come, nel febbraio 2011, veniva emanata la circolare 40453/11, con la quale il Comando generale indiceva il “1 ° corso di Qualificazione Operativa per il Marescialli del contingente ordinario dell’80° corso AA.MM. “M.O.V.M. Sottobrigadiere De Ianni Amedeo ” per l’anno accademico 2010/2011, espressamente finalizzato “ al completamento della formazione di tipo tecnico-professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti connessi al ruolo ”, la frequenza del quale era obbligatoria per tutti i marescialli che avevano superato con profitto il biennio addestrativo di base e all’esito del quale, con determinazione prot. n. 41314/12 dell’8 marzo 2012, veniva loro attribuita la “ qualificazione operativa ”.

Da ultimo rappresentano come, dopo circa due anni dalla conclusione del detto corso, dall’approvazione della graduatoria e dalla attribuzione della qualifica, veniva emanata la nota prot. n. 0018230/14 del 7 febbraio 2014, con la quale il Comandante della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza disponeva, nei confronti di coloro che aveva frequentato il summenzionato corso, l’annullamento dell’attribuzione di “ qualifica operativa ” attribuita con decorrenza 14 febbraio 2012 e la cancellazione della menzione Spe.qu.ab. ex circolare nr. 123000 edizione 2005 dal foglio matricolare.

Tale atto, unitamente agli atti presupposti (con particolare riferimento della nota prot. n. 249390 del 29.8.2013, richiamata nel testo della nota prot. n. 0018230/14) è stato impugnato a mezzo del presente ricorso, affidato ai seguenti motivi di doglianza:

I. Violazione di legge (artt. 3, 7, 8, 10m 21 octies e nonies L. 241/90;
D.lgs 12 maggio 1995, n. 199) – Violazione circolare n. 123000/Edizione 2005 del Comando Generale della Guardi di Finanza);
Eccesso di potere (difetto assoluto di motivazione;
carenza di istruttoria;
contraddittorieta;
illogicità;
falsa rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto;
travisamento;
irragionevolezza;
ingiustizia manifesta).

II. Violazione di legge (artt. 3, 7, 8, 10m 21 octies e nonies L. 241/90;
D.lgs 12 maggio 1995, n. 199) – Violazione circolare n. 123000/Edizione 2005 del Comando Generale della Guardi di Finanza);
violazione del giusto procedimento, del dovere di buona fede e dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di autotutela;
Eccesso di potere (carenza di interesse pubblico;
difetto assoluto di motivazione;
carenza di istruttoria;
violazione dei principi di proporzionalità;
contraddittorieta;
illogicità;
falsa rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto;
travisamento;
irragionevolezza;
ingiustizia manifesta).

Il Ministero dell'economia e delle finanze, costituito in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

All’udienza del 5 aprile il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via preliminare il ricorso deve essere dichiarato perento nei confronti dei ricorrenti M B, D C S, B C, A V, C G M, L C, M R, M F, N P, N L, M D, N V, Z G, R A, S F, G D, D R, D'Angiolella Simona, C G, V A, C C, M V, A S, C S, D C F, G S, N G, P F, S F, C P A F, Ctta Stefano, L R, F D, M M, M C M, G D, M G, C I, B L, B D, A S, R G, V A, V M, C A, D M R, F A, C A, R R, M F, L S G, N M, A P, D C D, A D, S V, I G, L A, V T, per omessa sottoscrizione dell’istanza di fissazione dell’udienza ex art. 82 c.p.a., atteso che – secondo tale disposizione - a seguito dell’avviso di perenzione, “ è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’articolo 24 e dal suo difensore entro centottanta giorni ” e che, trattandosi di causa scindibile, la dichiarazione di una o più parti non può produrre effetti processuali rispetto alle altre.

Il ricorso va poi respinto con riferimento ai ricorrenti che hanno rappresentato interesse alla prosecuzione del giudizio (L C L, V C, Rossella Cimmino, Antonio Guarino, Domenico Galasso, I G A;
Massimiliano Pecori, Elisa Passeri Giovanni Fontana, Francesco Cara, Andrea Boccia).

A tal fine è utile riportare la motivazione della nota n. 249390 del 29 agosto 2013, il cui contenuto risulta testualmente riprodotto nell’impugnata nota prot. n. 18230 del 7 febbraio 2014.

In particolare, in detta nota, il Comando Generale ha evidenziato che:

a) “ la frequenza del corso di qualificazione operativa, istituito a beneficio dei neo ispettori che abbiano completato, con esito positivo, il biennio di formazione iniziale, al di là dell’aspetto semantico, non dà luogo all’attribuzione di una qualificazione poiché differente – per inquadramento, presupposti, finalità ed effetti - rispetto ad un corso di qualificazione di cui alla circolare del Comando Generale I Reparto - Ufficio Reclutamento e Addestramento n.123000/edizione 2005, recante le norme generali e particolari sull’addestramento nella Guardia di Finanza ”;

b) “ secondo le prescrizioni della menzionata circolare, i corsi di qualificazione si collocano nell’alveo della post-formazione, mentre quello frequentato dai neo marescialli, senza soluzione di continuità rispetto al termine del biennio iniziale, è da inquadrare nell’ambito della formazione di ba se";

c. “ l’atto normativo interno stabilisce che i corsi attributivi di una qualificazione sono destinati ai militari del Corpo che abbiano prestato almeno un anno di servizio, senza tener conto, a tal fine, del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e che siano già in possesso di adeguate cognizioni, mentre l'unico presupposto richiesto per la frequenza del corso di "qualificazione operativa" è il conseguimento del grado di maresciallo al termine del secondo anno di corso ”;

d) “ l’obiettivo formativo di un corso di qualificazione vero e proprio è l’ampliamento delle cognizioni tecnico-professionali di base per lo svolgimento di particolari attività, ben diverso dal completamento della formazione di tipo tecnico-professionale posto alla base dell'istituzione del corso di qualificazione operativa per marescialli ”;

e) “ il conseguimento di una qualificazione determina, normalmente, un vincolo di impiego nel settore di pertinenza. Altrettanto non potrebbe accadere al termine del triennio di formazione presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, atteso inoltre che l'ultimo anno di corso non mira a far acquisire ai discenti particolari competenze in uno specifico settore di servizio, quanto piuttosto all'approfondimento, in seno alle previste discipline a carattere universitario, dei corrispondenti profili applicativi di intervento nei molteplici settore di intervento della Guardia di Finanza ”.

In sostanza la nota - con richiamo alla disciplina generale del personale della Guardia di finanza, che prevede che la formazione di base sia triennale e che i corsi utili ai fini della qualificazione si collochino nell’alveo della post-formazione – rappresentava come illegittimamente, all’esito di una formazione triennale (ancorché articolata in un corso iniziale biennale a cui aveva fatto seguito un corso annuale, ma senza soluzione di continuità e con obbligo di frequenza) ai ricorrenti e ai loro compagni di corso era stata attribuita la qualifica operativa e la menzione Spe.qu.ab. ex circolare nr. 123000 edizione 2005 dal foglio Matricolare.

Come infatti puntualmente evidenziato nella memoria depositata in atti dalla difesa erariale, nella fattispecie dovevano trovare applicazione la circolare 364633 del 30 ottobre 2009 - che ha stabilito l'estensione di un anno del ciclo addestrativo biennale di cui dall'articolo 44 del d.lgs 12.05.1995, n.199 - e la determinazione del Comandante Generale n. 17678 del 20 gennaio 2011 - che ha conferito carattere di stabilità al terzo anno di qualificazione operativa dell' 80° Corso, definendo il relativo ordinamento didattico addestrativo a seguito di apposita convenzione con l'Università de L'Aquila in forza della quale ai frequentatori del corso veniva riconosciuta la possibilità di conseguire, all’esito dei triennio, la laurea triennale in “ operatore giuridico di impresa ”, ciò che è evidentemente incompatibile con la frequenza di un corso di durata biennale – provvedimenti entrambi non gravati dagli odierni ricorrenti.

Va, ancora, considerato che i provvedimenti impugnati hanno pure evidenziato le ragioni per le quali, alla pretesa ascrivibilità del corso frequentato dai ricorrenti a un corso attributivo di una qualificazione, ostava pure il fatto che tale ultima tipologia di corso è destinata ai militari del Corpo che abbiano prestato almeno un anno di servizio, requisito evidentemente non ravvisabile in capo ai frequentatori dell’80° corso contingente ordinario “ AA.MM. “M.O.V.M. Sottobrigadiere De Ianni Amedeo ,” sottolineando, altresì, la differenza tra “ completamento ” della formazione di base (necessario in sostanza a integrare la stessa) e ampliamento “ delle cognizioni tecnico-professionali di base per lo svolgimento di particolari attività ”, contenuto che connota i corsi di qualificazione, che presuppongono, necessariamente e logicamente, l’avvenuto completamento della formazione di base.

Ne risulta che il provvedimento impugnato, che, come visto riportava testualmente il contenuto della nota 249390/13, risulta compiutamente motivato quanto alla illegittimità del provvedimento dell'attribuzione di "qualificazione operativa" avente decorrenza 14 febbraio 2012 e, di conseguenza, quanto alla ricorrenza delle ragioni di annullamento del provvedimento attributivo, frutto di un verosimile fraintendimento lessicale, in evidente e insanabile contrasto con la disciplina generale relativa al personale della Guardia di finanza e tale da attribuire ai frequentatori del detto corso un beneficio ad essi non spettante.

Tale ultimo aspetto - ossia l’oggettiva non rispondenza della qualifica attribuita nel 2012 allo stesso contenuto del corso di completamento della formazione di base frequentato dai ricorrenti, oltre che con la disciplina generale su accesso e progressioni di cui alla circolare del Comando Generale I Reparto - Ufficio Reclutamento e Addestramento n. 123000/edizione 2005, nel testo vigente al momento dei fatti – esclude pure la configurabilità di un affidamento dei ricorrenti meritevole di tutela, ciò che sostanzialmente fa venir meno l’obbligo motivazionale dell’amministrazione in punto di comparazione dell’interesse pubblico al ripristino della legalità con quello privato alla conservazione della qualifica e della menzione illegittimamente conseguite.

Alla luce di quanto esposto neppure può rilevare la lamentata violazione delle garanzie partecipative, tanto più che nemmeno in ricorso risultano prospettate argomentazioni che, ove tempestivamente rappresentate all’amministrazione, avrebbero potuto determinare un diverso esito provvedimentale.

La determinazione, inoltre, è stata adottata, nel rispetto del testo dell’art. 21 nonies vigente all’epoca dei fatti, che richiedeva solo che l’adozione dell’atto di autotutela fosse adottato entro un tempo ragionevole.

Da ultimo occorre considerare che a mezzo del provvedimento impugnato non vi è stato annullamento di un titolo di studio, ma solo di qualifiche e progressioni interne che, come visto, erano, fin dall’origine, riconoscibili come non spettanti.

La novità della questione giustifica, a giudizio del Collegio, la compensazione tra le parti delle spese di lite.

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