TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2024-09-12, n. 202402389

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2024-09-12, n. 202402389
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202402389
Data del deposito : 12 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/09/2024

N. 02389/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01940/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art.60 cod. proc. ammin. sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 1940 del 2024 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. D V e con domicilio PEC come da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1;

Prefettura di Milano in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva, del silenzio formatosi sulla istanza di accesso alle misure di accoglienza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nella Camera di Consiglio dell’11 settembre 2024 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



1.Con il ricorso in epigrafe si espone di essere entrato in Italia in data 14/6/2024 proveniente dal Pakistan e di aver intenzione di presentare domanda di protezione internazionale;
attualmente è senza fissa dimora ed è costretto a pernottare presso la -OMISSIS- in condizioni lesive della dignità umana. Dopo che dalla -OMISSIS- gli veniva consegnato appuntamento alla Questura di Milano per il 26/8/2024 al fine di presentare domanda di protezione internazionale, in data 28/6/2024, per il tramite dell’odierno difensore, veniva presentata istanza di accesso al sistema di accoglienza, ma a tutt’oggi nessun provvedimento è stato adottato dalla Prefettura quanto all’attivazione dell’accoglienza. Si deduce circa la giurisdizione di questa Autorità giudiziaria e la violazione degli artt.1, 2, 14 e 15 della Legge n.241/1990 e dell’art.14 del D. Lgs. n.142/2015.



1.1 Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per resistere al ricorso.



2. Alla Camera di consiglio dell’11 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.



3. La Sezione, premesso che ritiene il ricorso manifestamente fondato con la conseguenza che esso può essere deciso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. ammin. con sentenza in forma semplificata sin dalla presente fase cautelare - essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria - prende atto che, a seguito della entrata in vigore dell’art.21-bis della Legge n.1034/1971, come introdotto dall’art.2 della Legge n.205/2000, il giudizio contro il silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione rimaneva circoscritto alla inattività dell’Amministrazione cui è affidata la cura dell’interesse pubblico, mentre al giudice amministrativo era assegnato il solo controllo sulla legittimità dell’esercizio della potestà, attesa l’eccezionalità del sindacato di merito su attività espressione di potestà pubblicistiche.

Quest’Organo giudicante osserva altresì che, con le modifiche introdotte nel 2005 e la previsione di precisi termini per la conclusione del procedimento, il comportamento omissivo dell’Amministrazione si presta ad essere ormai configurato come “silenzio diniego” ovvero “significativo” del non accoglimento dell’istanza del privato.

Sul piano della tutela giurisdizionale la circostanza che “il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza” (art.2, comma 5, della Legge n.241) ha certamente inciso sulla questione della limitazione del giudizio sul silenzio al mero accertamento della violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso. Tuttavia resta prevalente l’opinione (da ultimo, Cons. Stato, VI, 2.2.2007, n.427) secondo la quale, in sede di utilizzo del procedimento speciale di cui all’art.2 della Legge n.205 del 2000, deve ravvisarsi l’esercizio da parte del giudice amministrativo di una giurisdizione di legittimità che può, in ultima analisi, condurre alla sola declaratoria dell’obbligo di provvedere, ma senza ottenere in modo anticipato una delibazione del merito della controversia, che viceversa presuppone tutta la fase cognitoria di accertamento. Del resto si tratta di una questione di non poco conto, che non può essere risolta prescindendo dal principio di separazione tra i poteri;
resta allo stato forte la sensazione che il silenzio-rifiuto è un istituto di carattere pubblicistico e non estensibile al comportamento omissivo dell’Amministrazione che, in quanto si atteggia come inadempimento di una obbligazione, integra gli estremi di una responsabilità contrattuale.



3.1 L’art.2 della Legge n.241 è stato ancora recentemente modificato dalla Legge n.69/2009, ove si dispone tra l’altro che, ove non sia previsto un termine diverso, i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di trenta giorni;
è stato anche introdotto un nuovo art.

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