TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-11-22, n. 201801497
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 22/11/2018
N. 01497/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01260/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1260 del 2012, proposto da
Società Ecolevante S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati B A P, C C, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Bari, Via Dalmazia, 161
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato T T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione del dirigente dell’area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale della Regione Puglia n. 28 del 4.5.2012, avente ad oggetto il “ saldo tariffa AIA ” relativo alle spese istruttorie per le procedure di autorizzazione integrata ambientale, quantificate in €. 92.050,00 al netto dei versamenti effettuati dalla ricorrente, nonché della deliberazione di Giunta regionale n. 1113 del 19.5.2011, recante le “ modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2018 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto la società Ecolevante S.p.A. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la determinazione del dirigente dell’area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale della Regione Puglia n. 28 del 4.5.2012, avente ad oggetto il “ saldo tariffa AIA ” relativo alle spese istruttorie per le procedure di autorizzazione integrata ambientale, quantificate in €. 92.050,00 al netto dei versamenti effettuati dalla ricorrente, nonché la deliberazione di Giunta regionale n. 1113 del 19.5.2011, recante le “ modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006 ”.
La ricorrente ha premesso di gestire la discarica di Grottaglie (località Torre Caprarica) e di aver presentato alla Regione Puglia, in data 28.02.2007, due istanze per il rilascio dell’AIA, la prima – relativa ai lotti I e II – assentita con determinazione dirigenziale n. 260 del 30.4.2008 e la seconda – relativa al lotto III – assentita con determinazione dirigenziale n. 426 del 3.7.2008.
Ha soggiunto di aver chiesto, in data 2.4.2009, una deroga ai limiti di accettabilità ai sensi dell’art. 7, comma 2 e dell’art. 10 del DM 3 agosto 2005, finalizzata ad ottenere l’iscrizione (e quindi l’ammissione) alla sottocategoria prevista dall’art. 7, comma 1, lett. c) del sopra citato decreto (rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas).
Tale deroga è stata rilasciata, dapprima, in via provvisoria per un massimo di sei mesi con determinazione dirigenziale n. 393 dell’1.7.2009 e – dopo che è stata disposta una rettifica per il monitoraggio sulle emissioni diffuse (determinazione dirigenziale n. 481 del 15.9.2009) e dopo, inoltre, la proposizione di una formale istanza di autorizzazione in data 15.1.2010, sempre per la sottocategoria in questione – in via definitiva con determinazione dirigenziale n. 381 del 26.7.2010.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) violazione dell’art. 18, comma 2 del d.lgs. 59/2004; dell’art. 33, comma 3 bis del d.lgs. 152/2006; del DM 24 aprile 2008; dell’art. 117 della Costituzione; incompetenza a provvedere della Regione Puglia; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento.
Ad avviso della ricorrente le modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di AIA, regolate dal d.lgs. 59/2005, recepito, quest’ultimo, dal d.lgs. 152/2006, esulerebbero dall’ambito dei poteri e delle competenze riconosciute alle regioni sia dalla Costituzione (art. 117, comma 2, lett. s) che dal legislatore nazionale; con la conseguenza che le deliberazioni di Giunta regionale n. 1388 del 19 settembre 2006 (che ha dato attuazione al d.lgs. 59/2005 ed alla Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) e n. 1113 del 19 maggio 2011 (atto presupposto dell’impugnata determinazione dirigenziale, con cui sono state quantificate le tariffe) sarebbero illegittime per vizio di incompetenza (cfr. pag. 6).
Di contro, la competenza in questione sarebbe da devolvere in via esclusiva allo Stato e non sarebbe bastevole, per la competenza regionale, il rinvio all’art. 9, comma 4, del DM 24 aprile 2008 (di cui vi è menzione nella deliberazione di Giunta Regionale n. 1113/2011), dal momento che l’adeguamento e l’integrazione tariffaria prevista da tale regolamento presupporrebbero l’individuazione di “ specifiche realtà territoriali ” (cfr. pag. 8) e non sarebbero direttamente applicabili agli impianti sottoposti ad AIA, rendendosi, a tal fine, necessaria l’emanazione di un ulteriore decreto di aggiornamento delle tariffe da parte del Ministero dell’Ambiente.
2°) Violazione dell’art. 33 del d.lgs. 152/2006 e del DM 24 aprile 2008; eccesso di potere per violazione del principio tempus regit actum e di retroattività degli atti amministrativi, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento e ingiustizia manifesta.
Con tale censura la ricorrente ha evidenziato che tutti i procedimenti di autorizzazione si sarebbero conclusi prima dell’adozione della deliberazione n. 1113/2011, richiamando il principio secondo cui il momento decisivo per la determinazione del contributo tariffario sarebbe da individuare nel rilascio del titolo.
3°) Violazione del DM 24 aprile 2008, degli artt. 1 e 3 della legge 241/1990, dell’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per violazione del principio tempus regit actum e di retroattività degli atti amministrativi, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento e ingiustizia manifesta.
In linea con il precedente motivo, la ricorrente ha rimarcato che l’autorizzazione all’ammissione a discarica di una sottocategoria di prodotti, ancorché concessa inizialmente in via provvisoria e poi in pianta stabile, avrebbe costituito il risultato di un procedimento unitario, inoltre contestando l’applicazione delle tariffe previste dal DM 24 aprile 2008 in quanto il sopra citato titolo autorizzatorio – che non avrebbe neppure determinato una modifica sostanziale dell’impianto – non sarebbe equiparabile alle autorizzazioni integrate ambientali ottenute in via pregressa.
4°) Sotto altro profilo, violazione del DM 24 aprile 2008, degli artt. 1 e 3 della legge 241/1990, dell’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento e ingiustizia manifesta.
La ricorrente ha, infine, dedotto l’illegittimità, per erroneità, della