TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2013-02-19, n. 201300384

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2013-02-19, n. 201300384
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201300384
Data del deposito : 19 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00167/2013 REG.RIC.

N. 00384/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00167/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 167 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitore ed esercente la potestà sul figlio minorenne -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. G I, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo Via Oberdan n. 5;

contro

- il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento, Istituto Tecnico Commerciale “L S” di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;

per l'annullamento

- del provvedimento del Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Commerciale “L S” di Agrigento, con il quale è stata disposta l’assegnazione al piccolo -OMISSIS- di un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore di sostegno;

- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione e I'Ufficio Scolastico Regionale hanno assegnato all'Istituto scolastico frequentato dal minore, un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso tale Istituto Scolastico:

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali:

nonché per il riconoscimento

del diritto del minore ad essere assistito da un insegnante di sostegno per n. 18 ore settimanali secondo il rapporto 1/1 così come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore;

ed altresì per la condanna

delle Amministrazioni intimate all’assegnazione, in favore del minore, di un insegnante di sostegno per 18 ore settimanali secondo il rapporto 1/1 così come risulta necessario attesa la grave disabilità del predetto;

nonché per il riconoscimento

del diritto del minore e dei propri genitori al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno;

ed altresì per la condanna

del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal minore e dai propri genitori a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di

sostegno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’intimata amministrazione;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli artt. 55 e 60 cod. proc. amm.;

Relatore il primo referendario M C;

Uditi alla camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 i difensori delle parti come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La controversia ha ad oggetto i provvedimenti, con i quali è stato assegnato al figlio minore della ricorrente, affetto da disabilità grave ex art. 3, co. 3, l. n. 104/1992 (v. documentazione in atti), un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore, rispetto a quello alla stessa necessario secondo la documentazione medica e didattica versata in atti, laddove si fa riferimento alla necessità di un insegnante di sostegno per n. 18 ore settimanali (v. certificazione medica;
Piano Educativo Didattico, con richiesta ore sostegno per l’a.s. 2012/2013).

Le censure proposte lamentano essenzialmente il sacrificio del diritto allo studio in conseguenza della contrazione delle ore di sostegno funzionali a consentire la proficua partecipazione alle attività didattiche altrimenti preclusa dallo stato di disabilità.

La questione è stata risolta in senso favorevole alla parte ricorrente in numerosi precedenti della Sezione, alle cui motivazioni, per esigenze di sintesi, si rinvia (tra le tante, la n. 1964 del 2 novembre 2011;
la n. 360 del 24 febbraio 2011;
la n. 14271 del 9 dicembre 2010), nei quali è stato, in particolare, affermato che il quadro costituzionale e legislativo è nel senso della necessità per l’amministrazione di erogare il servizio didattico predisponendo – in relazione alle effettive esigenze da determinare in concreto e caso per caso in relazione alla gravità della disabilità - le misure di sostegno necessarie per evitare che il soggetto disabile, titolare del diritto fondamentale all’istruzione, altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative, e che tale rapporto di adeguatezza va parametrato in funzione dello specifico e concreto ciclo scolastico frequentato (v. Corte Cost., sentenza n. 80 del 2010;
d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla l. n. 122 del 30 luglio 2010, che autorizza il superamento del contingente degli insegnanti di sostegno qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 3 della l. n. 104/1992;
d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla l. n. 111 del 2011, art. 19, comma 11);

Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati non hanno tenuto conto dell’esigenza di garantire al minore – disabile grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992 - opportune ed adeguate misure di sostegno volte ad assicurare l’effettività dell’inserimento nel percorso scolastico frequentato, avendo assegnato al predetto un insegnante di sostegno per un numero di ore insufficiente (n. 12), nonostante dalla documentazione didattica menzionata emerga la necessità dell’intervento di sostegno per n. 18 ore settimanali.

Deve, pertanto, ritenersi fondata la censura di violazione del diritto costituzionale del disabile all’istruzione e all’integrazione scolastica, nonché degli artt. 3, 12 e 13 della l. n. 104/1992, con assorbimento di ogni altra questione (vedi di recente la n. 460 del 28 febbraio 2012).

Può ora procedersi all’esame dell’istanza risarcitoria, che il Collegio ritiene fondata per le ragioni di seguito esposte.

In merito alla illegittimità dell’assegnazione di un numero insufficiente di ore di sostegno, è sufficiente richiamare le considerazioni di cui al succitato precedente, mentre relativamente alla colpa va rilevato che la determinazione oggetto di gravame è intervenuta malgrado l’esistenza di numerosissimi precedenti della sezione sfavorevoli al Ministero e all’Ufficio Scolastico, che, ciononostante, continuano, anno dopo anno scolastico, a reiterare provvedimenti all’evidenza non conformi alla normativa in materia di tutela dei disabili.

Ciò precisato in ordine all’illegittimità dell’impugnato provvedimento e alla colpa nell’emanarlo, il Collegio ritiene di dover seguire, ai fini risarcitori, l’orientamento che riconosce il diritto al ristoro del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., qualificabile nella fattispecie come danno esistenziale, in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla carta costituzionale (Corte Cass., sez. III 30 aprile 2009 n. 10120) ovvero ai diritti costituzionalmente inviolabili (Corte Cass. SS.UU. 19 agosto 2009 n. 18356).

Nella specie, come ritenuto in due precedenti relativi a fattispecie analoghe, il danno è individuabile negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita ha provocato sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale” (vedi T.a.r. Sardegna, n. 695 del 2011;
Ta.r. Toscana, n. 746 del 2012).

Va, però, considerato che parte ricorrente ha concorso parzialmente alla produzione del danno ritardando l’instaurazione della controversia.

Ciò posto il danno può essere quantificato, in via equitativa in € 1.000,00 (mille/00) per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancanza dell’insegnante di sostegno nel rapporto 1/1, con decorrenza dal deposito del ricorso in epigrafe e sino all’effettiva assegnazione.

L'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente tale somma va posto a carico del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, cui va imputata la responsabilità generale delle scelte gestionali poi attuate dalle articolazioni periferiche dell'Amministrazione.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e, per l’effetto:

- vanno annullati in parte qua i provvedimenti impugnati;

- va riconosciuto il diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno per n. 18 ore settimanali;

- va condannata la resistente amministrazione all'assegnazione, a favore del predetto minore, di un insegnante di sostegno secondo quanto appena precisato;

- va condannato il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al risarcimento del danno come prima quantificato;

- va, altresì, condannato il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione della regola della soccombenza.

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