TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-11-18, n. 201402978

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-11-18, n. 201402978
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201402978
Data del deposito : 18 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03863/1988 REG.RIC.

N. 02978/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03863/1988 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3863 del 1988, proposto da B L, rappresentato e difeso dall’avv. M D, con domicilio eletto in Catania, v.le Vitt.Veneto, 14;

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Provveditorato Agli Studi di Enna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

e con l'intervento di

ad opponendum:
S R, rappresentata e difesa dall’avv. P D L, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale Ruggero di Lauria, 29;

per l'annullamento

del provvedimento n. 1295 del 1° ottobre 1988 che modifica la graduatoria provinciale pubblicata in data 25/08/1988;
della graduatoria così modificata, del decreto 1/10/1988 prot. N. 11088/C di revoca della nomina in ruolo del ricorrente, e degli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2014 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il professor B L, docente di educazione musicale, con il ricorso in epigrafe espone di essere stato inserito nella graduatoria provinciale, compilata ai sensi dell’art. 3 O.M. del 5 luglio 1988 n. 246 di cui alla L. n. 246/88, ai fini della immissione in ruolo (dove occupava il terzo ed ultimo posto) e di essere stato nominato in ruolo con decreto del 3 settembre 1988, n. 10059/C.

Con decreto del 1 ottobre 1988 n. 1295, il Provveditorato agli studi della Provincia di Enna provvedeva, visto il reclamo proposto dalla professoressa S R, a rettificare la graduatoria provinciale (approvata con P.P. n. 904 del 25/8/1988) poiché l’insegnamento del professor Botte era stato reso senza il possesso del titolo di studio.

Indi, con decreto in pari data n.11088/C, lo stesso Provveditorato revocava con effetto immediato la nomina in ruolo conferita al predetto docente.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna i suddetti decreti, chiedendo l’annullamento degli stessi e della graduatoria così modificata.

A sostegno della sua pretesa formula un unico motivo di ricorso: “violazione dell’art. 11 L. 4/7/1988 n. 246 e dell’art. 3 sub. c) O.M. 5/7/1988 n. 185. Eccesso di potere per errore nel presupposto. Illegittimità derivata”.

Il Ministero intimato si è costituito in giudizio, depositando una memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 260 del 26 aprile 1989, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe.

Con atto di costituzione volontaria, notificato in data 25 luglio 1989, si è costituita nel presente giudizio la professoressa S R, eccependo l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 21 della L. n. 1034/1971, per mancata notifica del ricorso medesimo ad almeno uno dei controinteressati, nonché l’infondatezza nel merito del ricorso medesimo.

A seguito di decreto di perenzione di questo tribunale n. 5842/13, il ricorrente ha depositato, in data 25 marzo 2014, atto sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, ritualmente notificato all’Amministrazione resistente e alla controinteressata, in cui ha dichiarato di avere ancora interesse alla trattazione della causa.

Con decreto n. 227/2014, depositato in data 27 marzo 2014, questo Tribunale ha revocato il succitato decreto di perenzione e disposto la reiscrizione del ricorso in epigrafe sul ruolo di merito.

In data 18 luglio 2014, il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha replicato alle eccezioni e alle difese spiegate dall’amministrazione resistente e dalla controinteressata, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene di dovere esaminare la preliminare eccezione di inammissibilità formulata dalla controinteressata nel suo atto di costituzione.

La professoressa Secondo ha rilevato che non le sarebbe mai stato notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio, contenente tra l’altro la domanda di annullamento della modifica di una graduatoria provinciale per effetto della quale modifica la stessa era stata nominata in ruolo.

Da ciò conseguirebbe l’inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 21 della L. n. 1034/1971;
e ciò tanto più che l’individuazione del controinteressato sarebbe stata certamente agevole vista la sua menzione nella graduatoria, come modificata e allegata al decreto n. 1295 del 1 ottobre 1988, oggetto di impugnazione.

Il ricorrente ha contraddetto sul punto, sostenendo che nel momento in cui è intervenuta la revoca della nomina in ruolo, nessuna posizione di controinteresse avrebbe potuto configurarsi in capo alla professoressa Secondo la quale, con il suo atto di costituzione volontaria, avrebbe in ogni caso sanato l’omessa notificazione del ricorso.

L’eccezione è fondata.

Occorre premettere che, come stabilito dall’art. 41, comma 2, c.p.a. e precedentemente dall’art. 21, comma 2, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, il ricorso giurisdizionale amministrativo deve essere notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno uno dei controinteressati (cfr. C.d.S., sez. III, 24 maggio 2012, n. 3053;
sez. IV, 28 febbraio 2012, n. 1127;
sez. V, 16 agosto 2011, n. 4779), trattandosi di un onere minimo imprescindibile per la stessa costituzione del rapporto processuale.

Il giudice amministrativo non è peraltro legittimato a disporre l’integrazione del contraddittorio nel caso in cui il ricorso non sia stato ritualmente e tempestivamente notificato al controinteressato, né gli è consentito utilizzare i poteri previsti dall’art. 107 c.p.c. (cfr. C.d.S., sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2535), ora articolo 51 c.p.a., non potendo in tal modo supplirsi ad errori, omissioni o carenza del ricorrente.

Inoltre l’omessa notifica del ricorso giurisdizionale, costituendo un’irregolarità non meramente formale, comporta una decadenza insuscettibile di sanatoria neppure ad opera dell’avvenuta costituzione in giudizio di alcuni controinteressati, in quanto detta decadenza fa venir meno il diritto ad agire.

Orbene, nella fattispecie sottoposta all’esame di questo Tribunale, non è dubitabile che, con il decreto del 1 ottobre 1988 n. 1295, il Provveditorato agli studi della Provincia di Enna ha provveduto, “visto il reclamo proposto dalla professoressa S R” , a rettificare la graduatoria provinciale (approvata con P.P. n. 904 del 25/8/1988), decretando l’esclusione del ricorrente e la contestuale inclusione della reclamante e che, pertanto, proprio dal tenore del suddetto provvedimento, oggetto di impugnazione, era agevolmente desumibile la posizione di controinteressata in capo alla predetta professoressa.

Il ricorso in epigrafe, essendo stato notificato soltanto all’Amministrazione resistente, deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese possono andare compensate vista la risalenza nel tempo della controversia.

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