TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-08-01, n. 202302557
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Testo completo
Pubblicato il 01/08/2023
N. 02557/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01876/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1876 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casteldaccia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza dirigenziale -OMISSIS-, notificata ai ricorrenti in data 28 giugno 2019, con la quale il Comune di Casteldaccia, U.T.C. – Area III – Edilizia Provata – Condono Edilizio – Edilizia Sociale – Funzioni Tecniche ed Amministrative Relative al D.Lgs 81/2008 – Agricoltura, ha ingiunto ai ricorrenti “ai sensi dell’art.31 comma 4 bis del D.P.R. n.380/2001 così come recepito dalla L.R.16/2016 e previsto dal Regolamento Comunale approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale -OMISSIS-, il pagamento della misura massima della sanzione amministrativa per l’importo di €.20.000,00 (euro ventimila/00) entro il termine perentorio di giorni 30 dall’avvenuta notifica della presente, ai sigg.ri -OMISSIS-, nato a Palermo il 14 luglio 1956 (cod. fis.-OMISSIS-), e -OMISSIS-, nata a Palermo il 24 gennaio 1949 (cod. fis.-OMISSIS-), entrambi residenti in Casteldaccia in C/da-OMISSIS-”;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 giugno 2023 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato l’8.8.2019 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato il provvedimento del Comune di Casteldaccia che ha sanzionato nella misura massima (euro 20.000) la mancata demolizione di immobile abusivo costruito su greto di un torrente.
Essi prospettano di aver impugnato il precedente ordine di demolizione davanti al Presidente del Consiglio regionale, con ricorso straordinario depositato agli atti del giudizio.
Con altro motivo, ritengono la sanzione illegittima in quanto entrata in vigore dopo la commissione del presunto abuso. Essi contestano anche l’applicabilità della normativa nazionale alla Regione siciliana.
Con un terzo motivo contestano l’applicazione della misura massima edittale.
2. Il Comune di Casteldaccia, benchè notificato, non si è costituito.
3. Non vi è stata altra attività. All’udienza di smaltimento del 23.6.2023, la causa, trattata da remoto, è stata trattenuta in decisione.
4. Il primo motivo va respinto.
Le parti sostengono di aver impugnato l’ordinanza di demolizione -OMISSIS-, con ricorso straordinario al Presidente della Regione.
Tuttavia agli atti del giudizio risulta la copia di detto ricorso, ma nessuna prova della notifica al Presidente della Regione né tantomeno dell’avvenuto deposito.
I ricorrenti non hanno altresì fornito alcuna prova della pendenza del ricorso presso l’organo deputato all’emissione del parere sul medesimo (che è il Consiglio di Giustizia amministrativa della regione siciliana).
In sintesi, non vi è alcuna prova che l’atto presupposto rispetto a quello sanzionatorio sia stato impugnato o annullato, il che esclude qualsivoglia ipotesi di pregiudizialità o invalidità derivata.
5. Il secondo motivo è parimenti da respingere.
Il comma 4 dell’art. 31 TUED stabilisce che “l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.”
Il successivo comma 4 bis, così come introdotto dall’ art. 17, 1° comma lett. Q-bis della l. n. 164/14, stabilisce che “l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, e' sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché' di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”.
La giurisprudenza amministrativa ( ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli sez. VII, 7.4.2021, n.2307) ha affermato che l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31 TUED, sebbene riferita ad abusi anteriori al 12 novembre 2014, non viola il principio di legalità né può essere considerata come retroattiva, a condizione che l'inottemperanza all'ingiunzione posta a base della sanzione venga accertata successivamente al decorso di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge che ha introdotto tale sanzione. Pertanto, non è preclusa l'applicabilità della sanzione agli abusi di cui era stata ingiunta la demolizione prima dell'introduzione del comma 4 bis, a condizione però che la reiterazione del comportamento inottemperante colpito dalla sanzione sia perdurato nel tempo e, dal momento di entrata in vigore della nuova norma recante la sanzione pecuniaria, sia decorso il termine di 90 giorni (ordinariamente stabilito nell'ordine di demolizione per provvedere spontaneamente), di tal che l'interessato possa dirsi edotto e posto in grado di evitare le conseguenze derivanti dalla nuova norma ma, ciò nonostante, alcun comportamento attivo abbia posto in essere per evitarne l'applicazione.
Infatti, nonostante la realizzazione ope legis dell’effetto acquisitivo, l’interessato permane nel possesso dei manufatti abusivi, e quindi nella disponibilità dei beni che formano oggetto dell’ordinanza di demolizione, almeno fino al momento dell’emanazione dell’atto ricognitivo che, ai sensi del comma 4, dichiara l’acquisizione del cespite al patrimonio comunale ai fini dell'immissione nel possesso e della trascrizione nei registri immobiliari.
Nello stesso senso, altra Sezione del Tar Campania Napoli (sez. III, 2.11.2021, n.6858) ha affermato che “ laddove l'ingiunzione di demolizione di un abuso edilizio e il verbale di accertamento dell'inottemperanza siano stati adottati entrambi in data posteriore a quella di entrata in vigore della l. 11 novembre 2014 n. 164, non può in alcun modo invocarsi il principio di irretroattività, assumendo unicamente rilievo la circostanza che l'inottemperanza sia stata accertata e notificata, decorso il termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione medesima. Invero, ciò che viene sanzionato, nella misura massima di euro 20.000,00 dall'art. 31, comma 4 bis TUED non è la realizzazione dell'abuso edilizio in sé considerato, bensì la mancata spontanea ottemperanza all'ordine demolitorio legittimamente impartito dalla P.A. per opere abusivamente realizzate. Il disvalore (ex se rilevante) colpito è l'inottemperanza all'ingiunzione di ripristino. Ne consegue che è irrilevante il fatto che l'abuso fosse stato realizzato prima dell'entrata in vigore della norma, giacché la mancata esecuzione dell'ordinanza di demolizione, proseguita dopo l'entrata in vigore del menzionato comma 4 bis, impone l'applicazione della sanzione da quest'ultimo prevista, senza che ciò implichi violazione dell'invocato principio di irretroattività delle norme che introducono misure sanzionatorie.”
Del resto il carattere permanente dell’illecito, costituito dall’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, emerge dal comma 4-quater del ripetuto art. 31, nel quale si prospetta il potere della Regione di stabilire che (le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis) siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.
Infatti, ciò che viene sanzionato nella misura massima di Euro 20.000,00 dall'art. 31, comma 4 bis TUED, non è la realizzazione dell'abuso edilizio in sé considerato - nel qual caso, evidentemente, rileverebbe la consistenza e l'entità dello stesso - bensì unicamente la mancata spontanea ottemperanza all'ordine di demolizione legittimamente impartito dall'Amministrazione per opere abusivamente realizzate in zona vincolata, la quale si pone come condotta omissiva identica nei casi sia di abusi edilizi macroscopici sia di abusi più modesti. In altri termini, il disvalore - di per sé rilevante - colpito è l'inottemperanza all'ordine di ripristino impartito dall'Amministrazione per rimediare agli abusi perpetrati in quelle particolari e circoscritte “aree” e in quei particolari e circoscritti “edifici”, puntualmente indicati dall'art. 27 comma 2 TUED (cfr. TAR Campania Napoli sez. III n. 4146/2017).
L’illecito de quo va considerato, secondo la giurisprudenza maggioritaria, di natura permanente dell’illecito (ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 2.3.2023 n. 1364;id., 8.7.2020, n. 2914, id, sez. VII, 14.2.2017, n. 897;Cons. St., sez. II, 14.2.2023, n. 1537;id., sez. VI, 9.8.2022 n.7023;id., sez. VI, 16.4.2019, n. 2484;id., 3.1.2019, n. 85;id., 4.6.2018, n. 3351;id., 29.1.2016, n. 357).
Da ultimo, con sentenza n. 22646 del 19.7.2022, la Corte di Cassazione ha affermato che “gli illeciti amministrativi contemplati dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 4-bis - introdotto del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, art. 17, comma 1, lett. q-bis) - e dalla l. reg. Lazio 11 agosto 2008, n. 15, art. 15, comma 3, hanno carattere permanente, in quanto con il vano decorrere del termine nelle norme medesime contemplato per la spontanea ottemperanza non vengono meno né gli interessi tutelati da dette previsioni né il dovere del destinatario dell'ingiunzione a demolire di dare ottemperanza, anche tardiva, al legittimo ordine dell'autorità. Conseguentemente, da un lato, il termine di prescrizione di cui alla l. n. 689 del 1981, art. 28, non decorre prima momento della cessazione della permanenza, dall'altro lato, le previsioni medesime sono applicabili anche all'inottemperanza rispetto ad ingiunzioni a demolire notificate in epoca anteriore alla loro entrata in vigore, a condizione che l'inottemperanza medesima, quale che sia stata la sua durata pregressa, si protragga per ulteriori novanta giorni successivamente alla data di entrata in vigore delle suddette previsioni”.
5.1. Peraltro, l'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 costituisce una mera trasposizione compilativa dell'art. 7 della l. n. 47 del 1985, richiamata in Sicilia con il rinvio dinamico voluto dall'art. 1 della l.reg. n. 37 del 1985 con le conseguenze che da tale tecnica normativa derivano, ossia l'applicabilità di detto art. 31 nella Regione siciliana. Ed invero, le disposizioni previste dall'art. 7 della l. n. 50 del 1999, fanno comprendere come la natura e qualificazione dei testi unici misti — qual è il d.P.R. n. 380 del 2001 — abbiano voluto soddisfare, tra gli altri criteri e princìpi direttivi: a) la puntuale individuazione del testo vigente delle norme;b) l'esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;c) il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo. Orbene, il rinvio dinamico disposto dalla legge regionale siciliana n. 37 del 1985 all'art. 7 della l. n. 47 del 1985 riguarda tutte le modificazioni apportate in sede statale al predetto art. 7, comprese quelle di riscrittura formale dello stesso contenute nel d.P.R. n. 380 del 2001 e, segnatamente, nell'art. 31. Alla stregua di tali precisazioni, non può indulgersi ad un'impostazione interpretativa circa la inapplicabilità nella Regione Siciliana della norma ricavabile dall'art. 7 della l. n. 47 del 1985, poiché tale richiamo deve essere collegato alla corrispondente successiva previsione del citato testo unico per l'edilizia (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 9.9.2016, n.2131).
6. Il terzo motivo è del tutto infondato.
Le parti sostengono che le particelle -OMISSIS- del Catasto Terreni del Comune di Casteldaccia, interessate dall’edificio in sopraelevazione in parola, per quanto era a conoscenza dei ricorrenti, all’epoca di fabbricazione erano ricadenti secondo il P.d.F. nella parte di territorio destinato all’uso agricolo con densità edilizia di mc0.03/mq. come risulta dal certificato di destinazione urbanistica del 2 novembre 1994, rilasciato dal medesimo Comune.
Inoltre dette particelle non ricadrebbero tra le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato (altro requisito previsto dalla legge per l’applicazione della sanzione in misura massima), come si evince dallo Stralcio in scala della Carta di Classificazione della Pericolosità Idraulica per Fenomeni di esondazione (PAI – Bacino -OMISSIS- e aree intermedie), prodotto in atti.
6.1. Il motivo non ha pregio, in quanto nel provvedimento impugnato sono ampiamente richiamate le disposizioni poste alla base dell’erogazione della sanzione nella misura massima, e precisamente:
-delibera del Commissario Straordinario-OMISSIS- avente per oggetto “approvazione regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”;
- Circolare -OMISSIS-dell'Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento dell'Urbanistica, in merito arart 31, comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001.
Il Comune ha accertato che l'immobile ricade in area sottoposta a vincolo di inedificabilità (Fascia di rispetto dell'alveo torrentizio) imposto dalla relazione geologica allegata al P.R.G. vigente, e pertanto in base al suddetto regolamento, approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale -OMISSIS-, ha applicato la sanzione massima pari a € 20.000,00.
I documenti prodotti dai ricorrenti non smentiscono in nulla tale ricostruzione.
7. In conclusione, il ricorso va respinto.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del Comune.