TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-04-27, n. 202104847

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-04-27, n. 202104847
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202104847
Data del deposito : 27 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2021

N. 04847/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01209/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1209 del 2016, proposto da
R A, in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avvocato F B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ernesto Trimarco in Roma, via Augusto Aubry, 3;

contro

Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C M, M A F, A P e S M, con domicilio eletto presso lo studio legale Malinconico in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 284;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Green Water Engineering and Contracting S.r.l., E.OL S.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) della nota prot. n. GSE/P20150085926 del 16 novembre 2015 con la quale il GSE ha disposto la decadenza dagli incentivi dell’impianto del ricorrente;

b) della nota prot. n. GSE/P20150096587 del 14 dicembre 2015 con cui il GSE ha disposto il recupero della somma ivi indicata;

c) ove necessario, delle note prot. n. GSE/P20150066054 del 28 luglio 2015, n. SE/P20150033430 del 20 aprile 2015 e del verbale di sopralluogo del 24 aprile 2015;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2021, tenutasi ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in legge n. 176 del 2020, la dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il sig. Abate, odierno ricorrente, è titolare di un impianto eolico sito nel Comune di Avigliano (PZ), per il quale lo stesso ha presentato al GSE, nel dicembre 2012, richiesta di iscrizione al Registro di cui al DM 6 luglio 2012, dichiarando che “l’impianto avrà una potenza, debitamente autorizzata, pari a 0,200 MW”.

A seguito di ammissione al Registro, questi inoltrava successiva richiesta di accesso ai meccanismi incentivanti per gli impianti a fonti rinnovabili (FER), che il GSE accoglieva con nota del 27 ottobre 2014.

Nell’aprile 2015, il Gestore gli comunicava l’avvio di procedimento di controllo ai sensi dell’art. 42 d.lgs. n. 28 del 2011 e del DM 31 gennaio 2014.

Nel corso del sopralluogo, venivano riscontrate alcune difformità relative alla potenza e ai dati di targa dell’impianto, nonché alla mancata trasmissione del certificato di collaudo finale al Comune, per le quali il GSE chiedeva al ricorrente ulteriore documentazione integrativa ed eventuali osservazioni entro il termine di 20 giorni.

In riscontro, il sig. Abate presentava le proprie osservazioni depositando altresì una perizia tecnica a conferma della corrispondenza della potenza nominale dell’impianto con quella dichiarata.

Il GSE, non ritenendo gli elementi addotti sufficienti a superare le criticità rilevate, disponeva con provvedimento del 16 novembre 2015 la decadenza dell’impianto dalla graduatoria, ai sensi dell’art. 11, comma 1, DM 31 gennaio 2014, unitamente all’integrale recupero degli incentivi percepiti, per un importo successivamente quantificato in € 138.140,33 (con nota del 14 dicembre 2015).

A fondamento del provvedimento di decadenza, il GSE ha ritenuto che:

- la targa dell’aerogeneratore non è rappresentativa della potenza nominale dello stesso, alla luce dell’incoerenza dei dati riportati nella targa stessa tra i valori di potenza nominale del generatore elettrico ed i dati di tensione, corrente e fattore di potenza;

- dall’analisi del dettaglio orario dell’energia elettrica immessa in rete, emerge il superamento significativo e continuativo della potenza superiore ai 200 kW dichiarati, incompatibile con i dati di targa;

- non risulta essere stato presentato il certificato di collaudo finale al Comune di Avigliano.

Avverso i provvedimenti impugnati, il ricorrente ha quindi proposto il presente ricorso, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per i seguenti motivi:

«I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42, terzo comma, d.lgs. n. 28/2011. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del D.M. 31 gennaio 2014. Violazione e falsa applicazione dell’Allegato 1, lettera a), al D.M. 31 gennaio 2014. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, primo comma, lettera p), D.M. 6 luglio 2012 e dei paragrafi 1.3.3.1. e 4.2. delle Procedure applicative al DM 6 luglio 2012, violazione e falsa applicazione della norma CEI EN 60034-1. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa e dell’art. 3 Cost. Eccesso di potere in tutte le sue forme: in particolare difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà della motivazione»;

«II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42, terzo comma, d.lgs. n. 28/2011. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del D.M. 31 gennaio 2014. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, ottavo comma, d.lgs. n. 28/2011. Violazione e falsa applicazione dell’Allegato 1, lettera a), al D.M. 31 gennaio 2014. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere in tutte le sue forme: in particolare, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, travisamento, contraddittorietà della motivazione, sviamento. Violazione e falsa applicazione della circolare n. 14/2007 dell’Agenzia del Territorio (oggi Agenzia delle Entrate)»;

«III. Invalidità derivata».

Per resistere al gravame, si è costituito in giudizio il GSE, insistendo per il rigetto.

Con comparsa di stile, si è altresì costituito il MISE.

Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2016, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare (ordinanza n. 861/2016).

In vista della trattazione del merito, parte ricorrente e Gestore hanno prodotto repliche e memorie.

Alla pubblica udienza del 17 marzo 2021, tenutasi in modalità telematica, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso non è fondato.

Il provvedimento di decadenza impugnato è un atto plurimotivato, adottato dal GSE a seguito del riscontro di tre distinti motivi ostativi, ciascuno dei quali idoneo di per sé a sorreggere l’atto autonomamente.

Il Gestore ha in particolare rilevato: l’incoerenza dei dati riportati nella targa dell’aerogeneratore dell’impianto tra i valori di potenza nominale e i dati di tensione, corrente e fattore di potenza;
l’immissione in rete, sin dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, di una potenza media superiore a quella di 200 kW, incompatibile coi dati di targa e di potenza nominale dichiarata, da ciò deducendo la superiorità della potenza dell’impianto rispetto a quella dichiarata in sede di iscrizione al Registro;
l’omessa presentazione al Comune del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell’opera al progetto autorizzato.

Col primo motivo di gravame, il ricorrente contesta le conclusioni del GSE circa la potenza nominale dell’impianto, osservando in sostanza che i dati difformi presenti sulla targa sarebbero il frutto di mero un errore di stampa riferibile al produttore del motore e che il superamento della soglia di 200 kW della potenza immessa in rete, rilevato dal Gestore, non sarebbe significativo né continuativo, riguardando solo il 7,8% del tempo di immissione, entro il 30% della potenza limite, ciò dipendendo dal vento e dall’angolo di pitch .

Osserva il Collegio che le argomentazioni della parte non sono in grado di superare i profili ostativi in questione e anzi ne confermano la ricorrenza nel caso in esame.

Invero, con riguardo all’erroneità dei dati di targa, il ricorrente afferma trattarsi di un errore di stampa da parte del produttore e che nessuna violazione sarebbe pertanto a lui imputabile.

Sul punto, va richiamato il principio di auto-responsabilità nella produzione di dichiarazioni e documenti – che governa tutte le procedure volte al riconoscimento di benefici da parte dell’Amministrazione – per cui si deve ribadire, in conformità all’orientamento consolidatosi al riguardo, che ciò che rileva è il contenuto della dichiarazione resa dal soggetto all’atto della domanda di ammissione ai benefici, il quale deve fare in modo di fornire al GSE tutta la documentazione idonea a permettere a quest’ultimo la verifica della corrispondenza con quanto dichiarato. In altri termini, l’onere di fornire tutti gli elementi necessari per l’erogazione dell’incentivo grava sul richiedente, come pure il rischio dell’erronea allegazione, con la conseguenza che l’oggettiva non veridicità dei presupposti dichiarati - intesa come non rispondenza tra la situazione dichiarata e quella in concreto esistente - è sufficiente a escludere la spettanza del beneficio e quindi a disporre la decadenza dallo stesso, a prescindere da qualsiasi profilo soggettivo di colpa.

A ciò si aggiunga che al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, il ricorrente non aveva ancora fornito documentazione attestante la verifica elettrica del generatore e l’apposizione di una nuova targa, come invece dallo stesso dichiarato in sede di osservazioni.

È quindi incontestabile, nella specie, l’incoerenza intrinseca dei valori di potenza nominale riportati sulla targa con i dati di tensione, corrente e fattore di potenza indicati nella stessa, con la conseguenza di non poter ritenere la targa del generatore rappresentativa della potenza nominale dell’impianto.

Con riguardo poi al superamento della soglia dei 200 kW di immissione della potenza, il ricorrente non ne nega la sussistenza, ma, sulla base delle conclusioni raggiunte dai periti di parte, ne sostiene comunque la scarsa continuità e incisività.

Sul punto, è sufficiente richiamare quanto già affermato dalla Sezione in sede cautelare, per cui «la circostanza in esame, a prescindere dalle cause a cui la stessa è imputabile, incide sulla potenza effettiva dell’impianto che risulta superiore a quella dichiarata a nulla rilevando l’entità della percentuale di superamento della potenza dichiarata (per altro, nella fattispecie, non di minima entità), non essendo prevista alcuna soglia minima di rilevanza dalla normativa applicabile alla fattispecie che valorizza la sola oggettiva diversità tra dati dichiarati e dati reali;
[…] è, di per sé, idonea a giustificare la decadenza dagli incentivi ed il recupero disposto dal GSE» (ord. n. 861/2016, non appellata).

Pertanto, considerata la rilevanza della soglia di potenza ai fini della formazione della graduatoria (ai sensi dell’art. 10, comma 3, del DM 6 luglio 2012) e della successiva determinazione delle tariffe spettanti, ne segue che il riscontro di difformità rispetto al relativo dato come dichiarato in sede di iscrizione al Registro, non può che comportare, come avvenuto nel caso in esame, la decadenza dagli incentivi ai sensi dell’art. 11 del DM 31 gennaio 2014, essendosi verificata la violazione rilevante di cui alla lettera a) dell’Allegato al DM cit., ossia la “presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica dell’ammissibilità degli incentivi”.

Quanto alla mancata presentazione del certificato di collaudo finale, che secondo il ricorrente sarebbe stato depositato al Comune il 17 luglio 2014 – fermo restando che la rilevata infondatezza dei motivi inerenti la prima parte della motivazione, vertendosi come detto su di un provvedimento plurimotivato, determina l’inammissibilità per carenza di interesse delle doglianze proposte avverso le ulteriori argomentazioni motivazionali, posto che l’eventuale fondatezza delle censure avverso le stesse rivolte non potrebbe, comunque, comportare l’annullamento del provvedimento lesivo che resterebbe supportato dall’autonomo motivo riconosciuto fondato e legittimo (in tal senso, ex multis , da ultimo, questa Sezione, 16 novembre 2020 n. 11981) – il Collegio rileva che, in sede di sopralluogo, la parte ha dichiarato l’impossibilità di allegare l’atto in questione “in quanto tale operazione ad oggi non risulta effettuata” e che, nonostante il termine concesso dal Gestore per la produzione di ulteriore documentazione, il certificato non è stato in ogni caso prodotto.

Dalla legittimità del provvedimento come sopra accertata deriva infine l’inconsistenza della terza e ultima doglianza, con cui si censura l’illegittimità in via derivata del provvedimento di recupero degli incentivi indebitamente percepiti, che si configura invece come atto dovuto.

Alla luce di tutto quanto sopra considerato, il ricorso va quindi respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza;
vanno compensate nei confronti del MISE in ragione dell’assenza di attività difensiva.

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