TAR Milano, sez. II, sentenza 2017-06-30, n. 201701478

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2017-06-30, n. 201701478
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201701478
Data del deposito : 30 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2017

N. 01478/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01096/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1096 del 2015, proposto da:
Pubblica Funding No. 1 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato L F, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Larga 11;

contro

Azienda Sanitaria Regionale del Molise, non costituita in giudizio;

per l'ottemperanza

al decreto ingiuntivo n. 45576/2012 emesso dal Tribunale di Milano in data 14/12/2012, con il quale è stato ingiunto all'Azienda Sanitaria Regionale del Molise di pagare la somma di € 2.410.927,61 a favore di Pubblica Funding No. 1 S.r.l., oltre interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002, spese di lite e successive occorrende;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2017 il dott. M M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, il Tribunale di Milano ha accertato il credito vantato da Pubblica Funding No. 1 S.r.l. nei confronti dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise, condannandola al relativo pagamento ed ha altresì condannato la stessa al pagamento di ulteriori somme, oltre interessi di legge, spese e accessori, come specificato nel decreto stesso.

Considerato che, da quanto emerge dagli atti, non risulta che l’A.S.R.E.M. intimata abbia effettuato il reclamato pagamento e che, pertanto, si debba provvedere a soddisfare la domanda di parte ricorrente, poiché il decreto ingiuntivo risulta non opposto e pertanto ha acquisito efficacia di cosa giudicata;

Considerato, altresì, che potrebbe eccepirsi l’inammissibilità in rito della iniziativa esecutiva, avuto concorrente riguardo:

a) alla ventilabile impignorabilità della provvista finanziaria dell’azienda sanitaria de qua , in quanto complessivamente interessata dai piani di rientro di cui all'art. 11, comma 2 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122 ed al preordinato fine di assicurare la continuità della erogazione delle funzioni essenziali connesse al servizio sanitario di cui al D.M. 15 ottobre 1993, in data 12 luglio 2013;

b) alla scansione procedimentale di cui agli artt. 3, 6, 9 e 11 della L. 6 giugno 2013, n. 64, preordinata alla cadenzata e progressiva estinzione dei debiti delle pubbliche amministrazioni e, come tale, in ipotesi preclusiva (avuto riguardo ai formali adempimenti certificativi richiesti) della preferenziale aggressione in executivis finalizzata al coattivo recupero delle poste creditorie insoddisfatte;

c) alla strutturata attivazione di apposite, ed asseritamente non surrogabili, procedure di pagamento dei debiti mercé l'istituzione di "Centrale unica dei pagamenti", istituita nel contesto del complessivo quadro del piano di rientro dal disavanzo della Regione di interesse e caratterizzata, tra l’altro, dalla prefigurazione di specifica procedura di negoziazione in chiave transattiva, finalizzata alla sollecita estinzione dei debiti;

Ritenuto che, per effetto della sentenza n. 186/2013 della Corte Costituzionale (cfr., in terminis , TAR Salerno, 20 febbraio 2016, n. 393, TAR Milano, 9 ottobre 2014, n. 2432, nonché Cons. Stato, sezione III, 5 febbraio 2014, n. 578):

a) sono venute meno le ragioni che non consentivano de jure all’Azienda Sanitaria di provvedere al pagamento di decreti ingiuntivi;

b) il pagamento del decreto ingiuntivo non può ritenersi impedito dalla necessità di dover assicurare la continuità dell’erogazione delle funzioni essenziali connesse al servizio sanitario, tenuto conto che, come la stessa Corte Costituzionale ha ricordato nell’indicata decisione, a presidio di tale essenziale esigenza già risulta da tempo essere posta la previsione di cui all’art. 1, comma 5, del Decreto-Legge 18 gennaio 1993, n. 9 (recante "Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio assistenziale"), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, in base alla quale è assicurata la impignorabilità dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini della erogazione dei servizi sanitari;

c) il pagamento del decreto ingiuntivo in questione non può ritenersi impedito nemmeno dalle disposizioni dettate dall’art. 3 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 6 giugno 2013, n. 64, recante disposizioni per il pagamento dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale, in assenza di una specifica norma di carattere derogatorio, né dalle conseguenti determinazioni assunte dalla Azienda Sanitaria in discorso e dal Commissario e/o Subcommissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro Sanitario, pur apprezzabili perché finalizzate comunque ad assicurare l’ordinato pagamento dei debiti dell’Azienda Sanitaria;

d) in ogni caso, la mancata adesione al "piano di rientro", che prevedeva, fra l’altro, un soddisfacimento prioritario dei creditori che accettassero alcune decurtazioni, non può assumere concreto rilievo ostativo, se non altro perché, alla luce della documentazione, risultano in facto ormai decorse da tempo tutte le scadenze previste per i pagamenti ai creditori che vi avessero aderito: di tal che la mancata adesione non può essere addotta a giustificazione del perdurante inadempimento (cfr., sul punto, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 27 novembre 2015, n. 5394);

Ritenuto che, alla luce di quanto sopra, il ricorso per ottemperanza vada senz’altro accolto, dichiarando l’inottemperanza dell’Ente resistente e assegnandogli un termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione della presente decisione, per il pagamento:

1) delle somme tutte indicate nel provvedimento giudiziale di cui si chiede l’ottemperanza, fermo restando che i conteggi dei relativi interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione resistente, se non nei limiti di cui agli artt. 1282 segg. c.c. e delle ulteriori disposizioni di legge applicabili, e così del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

2) degli ulteriori accessori di legge, maturati in seguito, legittimamente richiesti e tuttora dovuti, nonché degli oneri di registrazione, delle spese di esame, di copia e di notificazione, per lo stesso provvedimento in quanto abbiano titolo in esso (cfr. T.A.R. Calabria - Reggio, 22 marzo 2016, n. 290);

3) degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso per ottemperanza in esame, negli stessi limiti di cui al precedente punto 1.

Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato commissario ad acta il direttore generale della Direzione Generale per la Salute della Regione Molise: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all’esecuzione dell’incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, riconoscimento di debito fuori bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant’altro) necessari all’assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti, che operino per il rientro dei disavanzi del settore sanitario per il territorio della regione di appartenenza.

In particolare, il Commissario predetto dovrà definire in ogni caso ed in modo compiuto la vicenda de qua ;
ciò tramite ogni tipo di operazione contabile e/o amministrativa e/o ogni tipo di atto amministrativo e/o contabile anche con riferimento al bilancio in corso e pure anche con eventuale riconoscimento di debito – come detto – fuori da esso, in modo tale da consentire il reperimento della somma ancora pretesa e concretizzare il relativo pagamento, con esclusione di iniziative proprie di novazione, mediazione, sostituzione, modificazione, transazione dell’accertata obbligazione economica, nonché di diluizione temporale o rateizzazione del relativo pagamento;
ciò previa verifica che il medesimo non sia già intervenuto – in tutto o in parte (così provvedendo per il residuo) – anche presso l’esterno organismo di tesoreria, infine verificando il buon fine concreto di tutta l’operazione.

Una volta che tutti i compiti soprassegnati saranno stati espletati ed avranno ricevuto concreta esecuzione, il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una dettagliata relazione sulle operazioni contabili e di pagamento effettuate e sulle relative risultanze, almeno 10 giorni prima della Camera di Consiglio fissata in dispositivo per il prosieguo della trattazione.

Infine, tramite successivo decreto presidenziale e sulla base dei disposti del D.M. Giustizia n. 55/2014, al detto Commissario andrà assegnato un equo compenso, previa verifica della relativa congruità nell’ambito della proposta economica di rimborso spese, che il medesimo dovrà inviare a questo Tribunale, in allegato alla suddetta relazione;
con la precisazione che la liquidazione del compenso avverrà anche tenendo conto della diligenza dimostrata nell’assolvimento del mandato ricevuto e nel rispetto dei termini assegnati, che in ogni caso non saranno suscettibili di ulteriore dilazione, se non per gravi e motivate ragioni.

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