TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2022-10-14, n. 202200364
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Testo completo
Pubblicato il 14/10/2022
N. 00364/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00296/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 296 del 2019, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore; Questura di Campobasso, in persona del Questore pro tempore ; entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n. 74;
per l'annullamento
-del decreto del Questore della Provincia di Campobasso n.-OMISSIS-, con il quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare del “richiamo orale” ai sensi dell’ art. 2 del d.P.R. n. 737/1981;
-di ogni altro atto ad esso preordinato, consequenziale e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 6 ottobre 2022 -tenutasi in videoconferenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, comma 4° bis , del cod. proc. amm. e 13 quater delle disp. att. del cod. proc. amm.-, il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, dipendente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Campobasso, impugna con il presente gravame il decreto questorile in epigrafe, con il quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare del “richiamo orale” ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 737/1981. Al ricorrente è stata addebitata una condotta colposa perché, “ senza il preventivo assenso del Prefetto, contattava il collega che aveva installato una telecamera all’interno dell’autovettura di servizio informandolo del rinvenimento e che il Prefetto aveva preso in consegna l’apparecchiatura ”.
2. La vicenda oggetto del procedimento disciplinare, per come emerge dalle difese dimesse dal sig. -OMISSIS- in fase di contestazione dell’addebito, trae origine dallo svolgimento di un servizio di accompagnamento del Prefetto di Campobasso in occasione dell’adempimento di un suo incarico istituzionale.
In tale circostanza il ricorrente, che conduceva l’autovettura di servizio con a bordo il Prefetto, aveva segnalato a quest’ultimo la presenza di una telecamera per la ripresa di immagini e registrazioni audio da lui non previamente installata all’interno del veicolo. Il Prefetto, ordinata la rimozione dell’apparecchio, l’aveva allora preso in consegna presso di sé senza impartire specifiche direttive comportamentali al sig. -OMISSIS-, ma comunque avvisandolo che avrebbe informato il Questore dell’accaduto.
Il ricorrente, sentitosi libero di richiedere chiarimenti al collega con il quale si alternava nello svolgimento delle funzioni di addetto alla tutela del Prefetto, ne riceveva la conferma del fatto che la videocamera era stata proprio dal collega collocata nell’autovettura durante un altro tragitto, per ragioni di sicurezza, e poi dimenticata a bordo.
Da qui il procedimento disciplinare scaturito in ragione di tale unilaterale iniziativa del ricorrente, sfociato nella sanzione del richiamo orale oggetto dell’impugnativa in esame.
3. Quest’ultima è stata affidata alle censure così di seguito rubricate: “ I. Violazione degli artt. 13 e 14 della L. n° 121/1981; II. Eccesso di potere sotto il profilo della erronea valutazione delle risultanze dell’istruttoria, della illogicità e contraddittorietà; III. Violazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 782/1985 e dell’art. 55 c.p.p. - adempimento di un dovere” .
4. Si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso il Ministero dell’Interno concludendo per il rigetto del gravame.
5. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica del 6.10.2022 le parti si sono scambiate le rispettive memorie conclusive.
Alla detta udienza, svoltasi con la partecipazione da remoto dei magistrati, ai sensi dell’art. 17, comma 6°, del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021 e in presenza, ai sensi degli stessi articoli, degli avvocati di cui al verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso deve essere respinto per l’infondatezza dei suoi motivi.
7. Con la prima censura il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della sanzione disciplinare sotto il profilo della violazione di legge: a suo dire gli artt. 13 e 14 della L. n. 121/1981, nel riformare