TAR Roma, sez. 3B, decreto cautelare 2020-10-12, n. 202006354

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, decreto cautelare 2020-10-12, n. 202006354
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202006354
Data del deposito : 12 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/10/2020

N. 07912/2020 REG.RIC.

N. 06354/2020 REG.PROV.CAU.

N. 07912/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7912 del 2020, proposto da
N B, F B, K C, A M L C, G C, M C, E C, M C, P C, F C, R D, M D G, R F D M, E G, A P, A P P, D P, D R, R R, M T, rappresentati e difesi dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Fabio Massimo, 88;

contro

Ministero dell'Istruzione non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per la declaratoria di nullità, l'annullamento e/o la disapplicazione, previa sospensione ed ammissione con riserva alla procedura concorsuale con misure cautelari ai sensi dell'art. 55 C.P.A. nelle Regioni e classi di concorso d'interesse, nonché su posti di sostegno ove richiesto, di:

- Decreto n. 510 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, adottato in data 23/04/2020 e pubblicato in G.U. n. 34 del 28/04/2020, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”, e relativi Allegati, nella parte in cui, in particolare il Bando all'art. 2, non consente la partecipazione al concorso ai docenti che hanno maturato servizio biennale presso istituti di scuola secondaria tra l'a.s. 2008/2009 e l'a.s. 2019/2020, di cui almeno un anno svolto sul posto e/o materia comune di partecipazione, nonché nella parte in cui si subordina a pena di esclusione la presentazione della domanda di partecipazione all'utilizzo della piattaforma telematica ministeriale POLIS – Istanze online non prendendo in considerazione domande formulate con diversa modalità;

- quanto sopra anche previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale riguardo al Decreto Legge n. 126 del 29.10.2019 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 159 del 20.12.2019), in particolare dell'art. 1, commi 5, 6 e 9;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, anche se ignoto, in particolare, ove occorrer possa, di:

- Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 639 del 27.5.2020;

- Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione n. 783 dell'8.7.2020, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al Decreto Dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510”, che ha integrato il Bando su profili diversi dai requisiti di partecipazione (limitandosi a formalizzare l'aumento di posti a 32.000, a prevedere che la prova scritta si svolgerà con quesiti a risposta aperta computer based, a riscadenzare il termine di presentazione delle domande online e disporre che i vincitori saranno immessi in ruolo nel 2021/2022 con decorrenza giuridica dall'1.9.2020);

- nonché per la condanna in forma specifica del Ministero dell'Istruzione a disporre l'ammissione dei ricorrenti alla procedura concorsuale con effetti “definitivi” nelle Regioni e classi concorsuali d'interesse, nonché su posti di sostegno se richiesto, come indicate nella domanda sostitutiva trasmessa al Ministero o, in subordine, per la condanna del Ministero al risarcimento dei danni per equivalente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all’art.56 atteso che come costantemente affermato, la mancata concessione delle richieste misure monocratiche non pregiudica minimamente gli effetti, anche ripristinatori, di un’eventuale ordinanza collegiale cautelare di accoglimento, avuto presente che l’amministrazione in tempestiva esecuzione della stessa è tenuta ad effettuare una sessione suppletiva delle prove concorsuali;


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi