TAR Potenza, sez. I, sentenza 2020-02-08, n. 202000130

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2020-02-08, n. 202000130
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202000130
Data del deposito : 8 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2020

N. 00130/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00564/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 564 del 2013, proposto da
Comune di T in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio eletto presso il suddetto procuratore in Potenza, via dell'Edera, 137;

contro

U.T.G. - Prefettura di Potenza e Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, corso 18 Agosto 1860;

per l'annullamento

del decreto del Prefetto di Potenza del 9/7/2013 con il quale è stata irrogata la sanzione di euro 21.318,00, pari all’1% delle entrate correnti risultanti dal certificato al rendiconto 2010, prevista dall’art. 242, co. 5, del TUEL.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Potenza e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2020 il dott. P M e uditi per le parti i difensori F M e Domenico Mutino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, depositato in data 6/11/2013, il Comune di T ha impugnato il decreto del Prefetto di Potenza, adottato in data 9/7/2013, con il quale è stata irrogata la sanzione di euro 21.318,00, pari all’1% delle entrate correnti risultanti dal certificato al rendiconto 2010, prevista dall’art. 242, co. 5, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL).

1.1. Emerge in fatto quanto segue:

- con nota prot. n. 009835 del 26/2/2013, la Prefettura di Potenza ha rappresentato al Comune di T che lo stesso figurava nell’elenco dei comuni "deficitari", predisposto dal Ministero dell'Interno, per non aver presentato correttamente il certificato al rendiconto di bilancio relativo all’esercizio finanziario 2010, secondo quanto previsto dall’art. 161 del T.U.E.L., sollecitando il Comune a provvedere all’adempimento entro il 2/4/2013;

- con nota prot. n. 0019736 del 24/4/2013, la Prefettura di Potenza ha esposto al Comune di T che, come evidenziato dal Ministero dell'Interno con circolare n. 0053247 del 4/4/2013, detto ente, alla data del 2/4/2013, rientrava ancora tra quelli considerati in stato di deficitarietà, per non aver presentato, entro tale data, il certificato allegato al rendiconto del 2010. Da tale omissione sarevve dovuta discendere la trasmissione, non avvenuta, della certificazione attestante il rispetto dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione relativi al 2012, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 242 del T.U.E.L.. Per tale ragione si procedeva all'avvio del procedimento per l’irrogazione della sanzione prevista dal comma 5 della medesima disposizione;

- con nota prot. n. 3210 del 16/5/2013, il Comune di T ha rappresentato alla Prefettura di Potenza di aver trasmesso al Ministero dell'Interno, a mezzo p.e.c., il certificato in questione:

i) una prima volta in data 14/3/2012;

ii) quindi di averlo ritrasmesso, a seguito della notifica di un errore di spedizione pervenuta all’ente in data 19/3/2012, il successivo 19/2/2013;

iii) di averlo nuovamente spedito in data 22/3/2013, a seguito dell’incompletezza dell’invio comunicata con nota del Ministero dell’Interno del 9/3/2013;

- con nota prot. n. 0058227 del 5/7/2013, il Ministero dell’Interno ha comunicato alla Prefettura di Potenza la sussistenza dei presupposti in fatto della violazione contestata, considerato che, a seguito dell’ultimo invio in data 25/3/2016, il Ministero aveva spedito al Comune di T, in data 26/3/2013, un nuovo avviso di incompletezza, al quale aveva fatto seguito, in data 10/4/2013, la valida, ancorché tardiva, trasmissione del certificato;

- indi, la Prefettura ha adottato il provvedimento sanzionatorio impugnato.

1.2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

- “ Violazione e falsa applicazione di legge in riferimento agli artt. 242 e 243 del D.lgs. n. 267/2000 ”.

La sanzione prevista dall’art. 243, co. 5, T.U.E.L., per tardiva trasmissione del certificato al rendiconto 2010, non sarebbe in specie irrogabile, in quanto il successivo comma 5- bis ha stabilito che “ le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011 ”.

Inoltre, la stessa norma sanzionatoria di cui al comma 5, nella versione vigente ratione temporis , sarebbe applicabile soltanto ai comuni “strutturalmente” deficitari e non già a quelli, come il Comune di T, che non hanno trasmesso la certificazione prevista dall’art. 161 T.U.E.L., da qualificarsi come “provvisoriamente” deficitari, secondo quanto stabilito dal successivo comma 6 dell’art. 242 cit..

- “ Eccesso di potere per manifesta ingiustizia, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria ”.

Nel merito, difetterebbe il presupposto di fatto della sanzione, avendo il Comune di T tempestivamente trasmesso in data 25/3/2013, prima del termine finale del 2/4/2013, il certificato allegato al rendiconto del 2010.

2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Potenza che hanno chiesto il rigetto del ricorso, producendo, in particolare, documentazione dimostrativa dell’interlocuzione tra Comune e Ministero in data successiva al 25/3/2013. Rileverebbe, a tal fine, la comunicazione ministeriale del 26/3/2013, recante un nuovo avviso di incompletezza, nonché la finale trasmissione del certificato da parte del Comune in data 10/4/2013 e la successiva conferma ministeriale di positiva elaborazione del certificato in data 11/4/2013.

3. Con memoria conclusionale dell’8/1/2020, il Comune di T ha contestato la produzione documentale sopra indicata, non potendosi evincere con certezza che detti documenti siano stati effettivamente ricevuti dall’ente (nota ministeriale del 26/3/2013) o da questo inviati (nota comunale del 10/4/2013).

4. All’udienza pubblica del 29/1/2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è infondato.

6. Non coglie nel segno il primo motivo.

6.1. Va preliminarmente ricostruito il quadro normativo vigente ratione temporis .

L’art. 161 del T.U.E.L., nella versione in vigore dal 7/12/2008 al 23/6/2014, prevede che “ Gli enti locali sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto ”.

L’art. 242 del TUEL, nella versione in vigore dall’8/12/2012 al 26/10/2019, dispone che:

- “ Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2: a) gli enti locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di gestione, non presentino il certificato al rendiconto della gestione, di cui all'articolo 161;
(…)
” (cfr. comma 6);

- “ Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che: a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento;
a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente
” (cfr. comma 2)“;

- “ Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti (…) ” (cfr. comma 5);

- “ Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011 ” (cfr. comma 5- bis ).

Da tale trama normativa si desumono le seguenti coordinate ricostruttive, applicabili alla fattispecie per cui è causa:

- i comuni sono tenuti a predisporre certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto;

- qualora omettano tale adempimento sono sottoposti ai medesimi controlli previsti per i comuni in situazione di deficit strutturale;

- tali controlli si estrinsecano, peraltro, nell’obbligo di certificare il costo complessivo della gestione di alcuni servizi comunali e di assicurare che detto costo sia coperto con i proventi tariffari;

- la violazione di detto obbligo, che può realizzarsi mediante il disequilibrio costi/tariffe ovvero anche, per quanto di rilievo, l’omissione della relativa certificazione, è assoggettata a sanzione;

- tale sanzione è applicabile a partire dalla violazione (inveratasi con una delle due modalità dianzi esplicitate) dei limiti di copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.

6.2. Ciò posto, deve ritenersi che non sussistono le violazioni di legge denunciate nel primo motivo di ricorso.

Quanto al profilo dell’applicabilità della fattispecie sanzionatoria di cui al comma 5 dell’art. 242, va rilevato che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la norma in questione è pienamente riferibile anche ai comuni che, come quello di T, non avendo presentato nei termini assegnati il certificato al rendiconto della gestione (con insorgenza, secondo quanto previsto dall’art. 242, co. 6, di una situazione di deficitarietà “provvisoria”), hanno omesso la conseguente e doverosa dimostrazione del rispetto dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione.

In relazione al profilo temporale, va rilevato che la sanzione impugnata non è riferita, come erroneamente ritenuto nel ricorso, all’omessa presentazione del certificato al rendiconto della gestione 2010, bensì all’omessa dimostrazione - sul presupposto di tale inosservanza - del rispetto dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione dell’esercizio 2012. Violazione che, per quanto detto, rientra pienamente nell’orizzonte temporale della fattispecie sanzionatoria in questione (applicabile “ a decorrere dalle sanzioni … per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011 ”), senza concretare alcuna forma di retroattività.

7. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso.

L’Amministrazione ha, infatti, documentalmente dimostrato la violazione dell’art. 242, co. 5, T.U.E.L., in quanto la regolare e completa trasmissione del certificato al rendiconto della gestione 2010 è avvenuta solo in data 10/4/2013 (giusta acquisizione al protocollo della Direzione Centrale del Ministero dell’Interno con n. 53694), oltre il termine massimo del 2/4/2013 (assegnato al Comune di T al fine di adempiere all’obbligo certificativo pretermesso). Dal che è derivata, per quanto sopra precisato, l’omessa dimostrazione dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione relativi al 2012, comportamento sanzionabile ai sensi del successivo comma 5- bis .

Né sono perspicue le contestazioni di parte ricorrente riguardo all’efficacia probatoria della documentazione con cui l’Amministrazione ha inteso comprovare tale violazione, in specie la comunicazione ministeriale del 26/3/2013, recante un nuovo avviso di incompletezza, nonché la trasmissione del certificato da parte del Comune in data 10/4/2013 e la successiva conferma ministeriale di positiva elaborazione del certificato in data 11/4/2013.

Invero, in disparte ogni altra considerazione riguardo alla necessità di proporre querela di falso per inficiare la forza probatoria di atti pubblici (in specie, l’estrazione del protocollo ministeriale da cui risulta, al n. 53694 del 10/4/2013, l’acquisizione della nota comunale di invio della certificazione in evidenza), deve rilevarsi che:

- il provvedimento sanzionatorio impugnato dà espressamente conto della comunicazione ministeriale di incompletezza del 26/3/2013 (“ Considerato che il Ministero dell’Interno … ha specificato che l’errore del Comune nella trasmissione della certificazione è stato rilevato dallo stesso Ministero che ne ha dato notizia all’Ente in data 26/3/2013 … ”). Tale essenziale richiamo, che non è stato oggetto di specifica contestazione nel ricorso, dimostra inequivocabilmente l’esistenza di un’interlocuzione con gli uffici ministeriali successiva all’invio del 25/3/2013 (che il Comune assume, invece, come finale ed esaustivo) e, per tale via, conferma l’attendibilità della successione attizia sostenuta dall’Amministrazione (e, dunque, l’inattendibilità di quella esposta da parte ricorrente);

- la comunicazione ministeriale di positiva elaborazione del certificato, datata 11/4/2013, è stata depositata in giudizio dal Comune stesso, prima ancora che dall’Amministrazione. Anche in tal caso, dunque, emerge la non persuasività della contestazione di parte ricorrente ed è, per converso, avvalorata la correttezza della cronologia ministeriale a fondamento della sanzione;
vieppiù se si considera che, a fronte della comunicazione di incompletezza in data 26/3/2013, richiamata nel provvedimento, il Comune avrebbe avuto l’onere di contestare ritualmente e tempestivamente tale affermazione o, in alternativa, di comprovare l’invio della certificazione, in riscontro a detta comunicazione, entro un termine antecedente a quello assunto dal Ministero e risultante dal relativo protocollo (10/4/2013).

8. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto in quanto infondato.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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