TAR Potenza, sez. I, sentenza 2020-02-08, n. 202000130

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2020-02-08, n. 202000130
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202000130
Data del deposito : 8 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2020

N. 00130/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00564/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 564 del 2013, proposto da
Comune di Tolve in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Messina, con domicilio eletto presso il suddetto procuratore in Potenza, via dell'Edera, 137;



contro

U.T.G. - Prefettura di Potenza e Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, corso 18 Agosto 1860;



per l'annullamento

del decreto del Prefetto di Potenza del 9/7/2013 con il quale è stata irrogata la sanzione di euro 21.318,00, pari all’1% delle entrate correnti risultanti dal certificato al rendiconto 2010, prevista dall’art. 242, co. 5, del TUEL.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Potenza e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2020 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori Francesca Messina e Domenico Mutino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, depositato in data 6/11/2013, il Comune di Tolve ha impugnato il decreto del Prefetto di Potenza, adottato in data 9/7/2013, con il quale è stata irrogata la sanzione di euro 21.318,00, pari all’1% delle entrate correnti risultanti dal certificato al rendiconto 2010, prevista dall’art. 242, co. 5, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL).

1.1. Emerge in fatto quanto segue:

- con nota prot. n. 009835 del 26/2/2013, la Prefettura di Potenza ha rappresentato al Comune di Tolve che lo stesso figurava nell’elenco dei comuni "deficitari", predisposto dal Ministero dell'Interno, per non aver presentato correttamente il certificato al rendiconto di bilancio relativo all’esercizio finanziario 2010, secondo quanto previsto dall’art. 161 del T.U.E.L., sollecitando il Comune a provvedere all’adempimento entro il 2/4/2013;

- con nota prot. n. 0019736 del 24/4/2013, la Prefettura di Potenza ha esposto al Comune di Tolve che, come evidenziato dal Ministero dell'Interno con circolare n. 0053247 del 4/4/2013, detto ente, alla data del 2/4/2013, rientrava ancora tra quelli considerati in stato di deficitarietà, per non aver presentato, entro tale data, il certificato allegato al rendiconto del 2010. Da tale omissione sarevve dovuta discendere la trasmissione, non avvenuta, della certificazione attestante il rispetto dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione relativi al 2012, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 242 del T.U.E.L.. Per tale ragione si procedeva all'avvio del procedimento per l’irrogazione della sanzione prevista dal comma 5 della medesima disposizione;

- con nota prot. n. 3210 del 16/5/2013, il Comune di Tolve ha rappresentato alla Prefettura di Potenza di aver trasmesso al Ministero dell'Interno, a mezzo p.e.c., il certificato in questione:

i) una prima volta in data 14/3/2012;

ii) quindi di averlo ritrasmesso, a seguito della notifica di un errore di spedizione pervenuta all’ente in data 19/3/2012, il successivo 19/2/2013;

iii) di averlo nuovamente spedito in data 22/3/2013, a seguito dell’incompletezza dell’invio comunicata con nota del Ministero dell’Interno del 9/3/2013;

- con nota prot. n. 0058227 del 5/7/2013, il Ministero dell’Interno ha comunicato alla Prefettura di Potenza la sussistenza dei presupposti in fatto della violazione contestata, considerato che, a seguito dell’ultimo invio in data 25/3/2016, il Ministero aveva spedito al Comune di Tolve, in data 26/3/2013, un nuovo avviso di incompletezza, al quale aveva fatto seguito, in data 10/4/2013, la valida, ancorché tardiva, trasmissione del certificato;

- indi, la Prefettura ha adottato il provvedimento sanzionatorio impugnato.

1.2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

- “ Violazione e falsa applicazione di legge in riferimento agli artt. 242 e 243 del D.lgs. n. 267/2000 ”.

La sanzione prevista dall’art. 243, co. 5, T.U.E.L., per tardiva trasmissione del certificato al rendiconto 2010, non sarebbe in specie irrogabile, in quanto il successivo comma 5- bis ha stabilito che “ le disposizioni di cui al comma 5 si applicano

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