TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2015-07-03, n. 201503562

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2015-07-03, n. 201503562
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201503562
Data del deposito : 3 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00480/2009 REG.RIC.

N. 03562/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00480/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 480 del 2009, proposto da:
C C, A S, rappresentati e difesi dall'avv. Annunziata Supino, con domicilio eletto in N, Via Talete Da Mileto, n. 27;

contro

Comune di N, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Municipale, domiciliata in N, piazza Municipio;

per l'annullamento

della disposizione dirigenziale del Comune di N n. 959 del 4 novembre 2008, con cui si ordina la demolizione delle opere consistenti in un manufatto di 60 mq con copertura a doppia falda ed opere annesse in N, in un viale privato prospiciente via Pignatiello n. 41;

di ogni altro atto connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di N;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2015 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Comune di N, con disposizione dirigenziale n. 959 del 4 novembre 2008, ha ordinato alla parte ricorrente, in qualità di proprietaria e responsabile, la demolizione di opere abusive e, in particolare, di un manufatto di 60 mq con copertura a doppia falda ed opere annesse realizzato senza titolo in N, in un viale privato prospiciente via Pignatiello n. 41.

Deduce violazione della normativa urbanistica ed edilizia e violazione delle norme sul giusto procedimento;
si duole, in ogni caso, dell’erroneità dei presupposti, essendo la struttura preesistente da tempo. Si è difesa l’amministrazione comunale che insiste per la reiezione dell’impugnazione.

A seguito del rinvio dell'udienza pubblica del 29 aprile 2015 per mancanza dei termini di avviso di trattazione di udienza, all’udienza del 27 maggio 2015 il ricorso è trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso si rivela infondato.

1.1. Vale in via preliminare che la proposizione dell’istanza di accertamento di conformità non vale ad inficiare la legittimità e l’efficacia del provvedimento demolitorio.

Ed invero, in disparte la formazione del silenzio diniego nei sessanta giorni successivi, vale appena considerare che il tecnico, nell’apposita relazione, non ha provveduto ad asseverare la compatibilità delle opere con le norme urbanistiche ed edilizie di riferimento, limitandosi ad evidenziare la tipologia di zona in cui è ubicato il manufatto (zona Ea);
pertanto essendo state le opere di cui è causa realizzate in zona Ea, viene in rilievo il disposto dell’art. 40 comma 2 della variante generale del piano regolatore, approvata con DPGRC N. 323 del 11 giugno 2004 che in zona Ea consente “interventi relativi alla costruzione di nuovi edifici a scopo residenziale, connessi alla conduzione del fondo agricolo, purché il richiedente sia compreso tra i soggetti di cui al successivo comma 13. L’indice di fabbricabilità territoriale consentito è di 0,03 mc/mq. Sono ammessi interventi relativi alla costruzione di pertinenze per usi accessori funzionali all’attività agricola. L’unità minima d’intervento resta fissata in ha 1”.

In base al disposto del comma 13 del medesimo articolo “la presente disciplina si attua da parte dei seguenti soggetti: proprietari coltivatori diretti,proprietari conduttori in economia, proprietari concedenti, enfiteuti o titolari di altro diritto reale,affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell’esecuzione delle opere,sempreché gli edifici rurali, a uso residenziale e non, siano stabilmente utilizzati per la conduzione del fondo agricolo”. Alla luce di tali previsioni, non avendo parte ricorrente in sede di presentazione dell’istanza di accertamento in conformità dimostrato che ricorressero le condizioni oggettive e soggettive, di cui ai citati disposti, l’accertamento di conformità non è idoneo ad incidere sul provvedimento impugnato.

2. Nel merito, privo di pregio è il motivo di ricorso incentrato sul difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto l’ordinanza gravata riporta in modo specifico sia presupposti in fatto (descrizione delle opere abusive e mancanza del permesso di costruire), che le norme poste alla base del provvedimento di riduzione in pristino (art. 33 D.P.R. n. 380/2001), facendo riferimento alle risultanze dell’istruttoria tecnica, così soddisfacendo in pieno il requisito dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 3, legge n. 241/90, né è ravvisabile alcun difetto di istruttoria stante che l’abuso risulta da specifici atti degli atti di accertamento allegati in giudizio.

Circa l’omessa allegazione della proposta di provvedimento del responsabile del procedimento, va infatti rilevato che il provvedimento amministrativo può essere legittimamente motivato ob relationem ad altro atto, di cui non è necessaria l'allegazione, essendo sufficiente che sia messo a disposizione del destinatario del provvedimento stesso, e cioè che esso possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti disciplinato dalla l. n. 241 del 1990 (T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 13 settembre 2005, n. 247).

In particolare, nel caso in esame- in cui l’abuso risulta realizzato su terreno agricolo- del tutto infondata si presenta la censura secondo cui il provvedimento sarebbe illegittimo “vista la conformità dell’opera realizzata alla vigente normativa urbanistica”, né appare rilevante la censura inerente alla carente motivazione sotto il profilo del mancato richiamo alla normativa violata, atteso che- come osservato in precedenza- la totale carenza della documentazione integrativa ha inibito all’amministrazione qualsiasi valutazione nel merito dell’istanza;
pertanto, anche sotto tale profilo il provvedimento deve ritenersi legittimo (cfr.

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