TAR Bolzano, sez. I, ordinanza collegiale 2014-03-13, n. 201400073
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N. 00073/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00040/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 40 del 2013, proposto da:
E K E, rappresentata e difesa dagli avv. E A e A A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alfredo d'Elia in Bolzano, corso Libertà, 24;
contro
Comune di Tirolo;
per l'annullamento
del provvedimento sindacale dd. 26.11.2012 n. 2006/36/0 prot. n. 3353/8393, notificato il 27.11.2012, con il quale veniva rigettata la richiesta di concessione edilizia per la costruzione di un muro di confine sulla p.f. 1075 C.C. Tirolo con la motivazione che la ricorrente non aveva la disponibilità del fondo de quo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 79, co. 1, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2014 il Cons. Terenzio Del Gaudio e uditi per le parti i difensori F. Mazzei, in sostituzione dell’avv. A. Aprile per la ricorrente;
Considerato che, con ricorso dd. 28.8.2012 iscritto al n. 3440/2012 R.G. del Tribunale di Bolzano, parte ricorrente ha presentato reclamo avverso l’ordinanza riservata dd. 21.8.2012 e depositata il 23.8.2012 con la quale il Giudice delegato della Sezione distaccata di Merano del Tribunale di Bolzano ha ordinato alla signora E K E di “ reintegrare immediatamente la signora Erika Mair Nestl nel possesso della p.f. 1075 C.C. Tirolo allontanando i tondini in ferro con nastro adesivo ivi installati e comunque evitando di compiere ulteriori atti di disturbo di tale possesso ”;
Ritenuto che la decisione sul suddetto reclamo si ponga con carattere di pregiudizialità sulla decisione del presente ricorso;
Ravvisata, pertanto, la necessità di disporre, ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79 c.p.a., la sospensione del presente processo fino alla decisione definitiva del Tribunale di Bolzano sul suddetto reclamo;
Avvertite, altresì, le parti che la prosecuzione ovvero la riassunzione del giudizio dovrà avvenire nei termini e con le modalità stabilite dall’art. 80 c.p.a.;