TAR Catania, sez. I, sentenza 2019-04-12, n. 201900799

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2019-04-12, n. 201900799
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201900799
Data del deposito : 12 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/04/2019

N. 00799/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01951/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1951 del 2017, proposto da
Città Metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M G F, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Prefettura 14;

contro

Comune di Belpasso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L A, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida, 2/B;

per l'annullamento

dell’ordinanza Sindacale n. 127 del 05.09.2017 con la quale il Sindaco del Comune di Belpasso ha ordinato alla Città Metropolitana di Catania di provvedere “… alla rimozione, all’avvio a recupero o alla smaltimento dei rifiuti… ” solidi urbani abbandonati da ignoti lungo i margini di varie strade provinciali, ivi indicate, nonché “… al ripristino dello stato dei luoghi ..”, entro 60 gg. dalla notifica, con l’espresso avviso che, in caso di infruttuoso decorso del termine assegnato, provvederà d'ufficio all’esecuzione in danno, fatta salva applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall’art. 255 del D. Lgs. n. 152/2006;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, non esclusa l’Ordinanza Sindacale n. 141 del 28.09.2017, assunta al protocollo dell’Ente n. 48931/2017 in data 28.09.2017, emessa dal predetto Sindaco del Comune di Belpasso, che ha disposto la revoca della suddetta ordinanza sindacale n. 127/2017 limitatamente alla parte in cui con quest’ultima ordinava all’odierna ricorrente di provvedere a propria cura e spese alla rimozione ed all’avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati e presenti nelle due piazzole di sosta della S.P. 56/II, ricadente nel territorio comunale, ferma restando ogni altra statuizione dell’ordinanza medesima.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Belpasso;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2019 la dott.ssa G A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La Città Metropolitana di Catania ha impugnato l’ordinanza n.127 del 5 settembre 2017, con cui il Comune di Belpasso ha ordinato alla ricorrente di provvedere “ alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ” solidi urbani abbandonati da ignoti lungo i margini di varie strade provinciali ivi indicate, nonché al ripristino dello stato dei luoghi entro 60 giorni dalla notifica, con l’avviso che, in caso di infruttuoso decorso del termine assegnato, provvederà d’ufficio all’esecuzione in danno, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall’art.225 del d.lgs. n.152/2006;
ha altresì impugnato tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, compresa l’ordinanza sindacale n.141 del 28 settembre 2017, che ha disposto la revoca della precedente ordinanza sindacale n.127 cit., limitatamente alla parte in cui con quest’ultima ordinava alla ricorrente di provvedere a propria cura e spese alla rimozione e all’avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati e presenti nelle due piazzole di sosta della S.P. 56/II, ricadente in territorio comunale, ferma restando ogni altra statuizione dell’ordinanza medesima.

Ha premesso che, con la nota prot. n. 10601 del 23 febbraio 2017, avente ad oggetto “ Accertamento di presenza di rifiuti lungo le SS.PP. nn. 120,4/II, 56/II, 3/III, 184, 229/I e 57 nel territorio del Comune di Belpasso ”, a firma del Dirigente pro tempore del competente 4° Servizio “Ambiente”, la Città Metropolitana di Catania invitava l’ente resistente a procedere con urgenza alla loro rimozione, evidenziando che si trattava di rifiuti solidi urbani, la cui gestione è devoluta per legge ai Comuni, ai quali, a tal fine, sono conferite apposite risorse economiche;
il dirigente competente invitava inoltre il Comune a provvedere al controllo del proprio territorio e rappresentava che “… al solo fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione ” stradale, come previsto dall’art. 14, comma 1, del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) “… già in una piazzola di sosta della S.P. 56/II era stato installato un dispositivo di videosorveglianza” e, in previsione di un ‘ulteriore installazione nella seconda piazzola della stessa strada, invitava il Comune a ripulire le aree in questione dai rifiuti urbani, ivi abbandonati. Tale richiesta veniva successivamente ribadita con la nota prot. n. 40989 del 04 agosto 2017. In riferimento alle reiterate segnalazioni dei Comuni del territorio sulla presenza di rifiuti abbandonati ai margini delle strade della Città Metropolitana, con nota prot. n. 43714 del 31 agosto 2017, la ricorrente trasmetteva a tutti i Sindaci lo schema di Protocollo d’intesa, con il quale si prevedeva testualmente che il Comune firmatario “… Si impegna a rimuovere, a proprie spese, tutti i rifiuti abbandonati lungo le strade e pertinenze della Città Metropolitana che ricadono sul proprio territorio ”, ad eccezione di ogni intervento relativo al conferimento in discarica dell’amianto, il cui costo graverà sulla Città Metropolitana di Catania, atteso che “… L’interesse alla rimozione dei rifiuti è concorrente tra la Città Metropolitana di Catania (al solo fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione) ed i Comuni (che devono occuparsi della gestione in quanto competenti trattandosi di rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2 lett. d) del T.U.A.) ”. Il Comune di Belpasso non aderiva al detto Protocollo e invece notificava l’ordinanza n.147 del 2017. La ricorrente, con nota prot. n. 47542 del 21 settembre 2017, rinnovava al Comune la richiesta di rimozione immediata dei rifiuti solidi urbani nelle piazzole di sosta della S.P. n. 56/II, per l’installazione dei dispositivi di video sorveglianza, chiedendo la revoca in autotutela dell’ordinanza n. 127/2017;
il Comune revocava parzialmente il superiore atto, emettendo l’ordinanza n. 141 del 28 settembre 2017, con la quale, “.. trattandosi di un’azione strategica e sinergica- inspirata ai principi di leale collaborazione e cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni fortemente mirata a combattere ed arginare il fenomeno delle micro-discariche abusive …”, si impegnava a provvedere, a proprie cura e spese, soltanto alla rimozione dei rifiuti presenti nelle due piazzole di sosta lungo la predetta S.P. 56/II, consentendo così la celere installazione dei dispositivi di video sorveglianza e ribadendo per il resto la propria precedente ordinanza.

Avverso gli atti impugnati la Città Metropolitana di Catania ha dedotto i seguenti motivi:

I) Violazione di legge e/o falsa applicazione dell’art.192, co.3, del D.Lgs. n.152/2006 e dell’art.14 del D.Lgs. n.285/92, Eccesso di potere e/o abuso per difetto di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà: ingiustizia manifesta : a) in violazione della normativa in rubrica, l’addebito di responsabilità sarebbe avvenuto a titolo oggettivo;
b) l’addebito di responsabilità sarebbe stato effettuato non per violazione di un obbligo di custodia (profilo non indagato o chiarito), ma in base al riscontro della mera titolarità dominicale del fondo;
c) nessuna inerzia o omissione potrebbe essere imputata alla ricorrente, trattandosi di rifiuti solidi urbani abbandonati su aree pubbliche o aperte al pubblico non recintabili e con riferimento alle quali la ricorrente si sarebbe attivata per l’installazione di sistemi di video sorveglianza;
d) l’ordinanza sarebbe illegittima anche per violazione o falsa applicazione dell’art.14 del D.Lgs. n.285/1992, secondo cui l’ente proprietario delle strade è tenuto ad effettuare la pulizia delle strade al solo fine di “ garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione ”;

II) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 198 e 184, co.2, del D.Lgs. n.152/2006;
Violazione e/o falsa applicazione della l.r. n.9/2010 sul riparto delle competenze in materia di rifiuti;
Abrogazione dell’art.160 della L.R. n.256/1993:
le norme richiamate attribuirebbero ai Comuni la competenza esclusiva in materia di gestione dei rifiuti urbani;
la l.r. n.9/2010, nell’individuare la competenza dei Comuni in materia di rifiuti, non distinguerebbe tra aree urbane ed extraurbane, riferendosi all’intero territorio comunale;
l’art.160 della l.r. n.25/1993, che attribuiva alle province regionali l’obbligo di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati, potrebbe considerarsi implicitamente abrogato, secondo un’interpretazione autentica fornita dalla stessa Regione siciliana Presidenza – Ufficio Legislativo e Legale nota prot. n.22349 del 6 luglio 2011.

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