TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-07-15, n. 201608157

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-07-15, n. 201608157
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201608157
Data del deposito : 15 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11540/2015 REG.RIC.

N. 08157/2016 REG.PROV.COLL.

N. 11540/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11540 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
F I, rappresentato e difeso dall'avv. prof. A P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via di Villa Sacchetti, 11;

contro

Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Nunzia D'Elia, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli e Patrizio Ivo D’Andrea, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9;

per l'annullamento

1) quanto al ricorso:

(i) del bando pubblicato in data 30 giugno 2015, inerente la procedura, indetta dal Consiglio Superiore della Magistratura, nella parte in cui ha deliberato che l'ufficio semidirettivo di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Roma, attualmente ricoperto dal Dott. F I, sarebbe stato vacante a partire dal 27 luglio 2015 ed ha conseguentemente previsto il termine del 30 settembre 2015 per la presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso per la copertura di tale incarico;

(ii) della nota del Consiglio Superiore della Magistratura prot. n. 14962/2015 del 29 luglio 2015 recante il “Differimento del termine di presentazione delle domande relative al conferimento degli uffici semidirettivi pubblicati con bollettino P12634/2015, giusta delibera del 30 giugno 2015”;

(iii) della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 5 giugno 2013 recante la conferma del Dott. F I nelle funzioni di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma con decorrenza dal 26 luglio 2011 e la nota di comunicazione della deliberazione del CSM prot. n. 11320 del 16.6.2013 nella parte in cui ha previsto la conferma del Dott. I nello svolgimento delle funzioni di Procuratore aggiunto “con decorrenza del 26 luglio 2011”;

(iv) del parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Roma reso nell’adunanza del 13.3.2013;
nonché, ove occorrer possa,

(v) della circolare P19244 del 3 agosto 2010 recante il Testo Unico della Dirigenza Giudiziaria nella parte in cui non prevede la sospensione del computo del periodo quadriennale anche il periodo trascorso fuori ruolo presso altra amministrazione e

(vi) della nota del Procuratore della Repubblica n. 2467/2015 del 7.9.2015 recante la proroga dell’incarico del dott. I, nella parte in cui considera maturato il limite massimo di svolgimento delle funzioni di Procuratore Aggiunto da parte del Dott. I;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorchè non conosciuto e

per l’accertamento

del diritto del Dott. F I a svolgere l’incarico semidirettivo di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma a far data dal 26 luglio 2007 per due quadrienni senza computare a tal fine il periodo in collocamento fuori ruolo (dal 4 agosto 2008 al 26 marzo 2012);

2) quanto ai primi motivi aggiunti:

per l’annullamento previa idonea misura cautelare,

- della nota del Consiglio Superiore della Magistratura del 21 ottobre 2015, pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura, recante la graduatoria per anzianità dei candidati per il conferimento dell’incarico semidirettivo di “Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma Settore Penale Vacante del 27/07/2015 - Magistrato uscente IONTA FRANCO - Posto di II valutazione di professionalità (8 anni dalla nomina)”;
nonché di ogni altro atto presupposto tra cui:

(i) il bando pubblicato in data 30 giugno 2015 inerente la procedura indetta dal CSM, nella parte in cui ha deliberato che l'ufficio semidirettivo di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Roma, attualmente ricoperto dal Dott. F I, sarebbe stato vacante a partire dal 27 luglio 2015 ed ha conseguentemente previsto il termine del 30 settembre 2015 per la presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso per la copertura di tale incarico;

(ii) la nota del Consiglio Superiore della Magistratura prot. n. 14962/2015 del 29 luglio 2015;

(iii) la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 5 giugno 2013 recante la conferma del Dott. F I nelle funzioni di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma con decorrenza dal 26.7.2011 e la nota di comunicazione della deliberazione del CSM prot. n. 11320 del 16.6.2013 nella parte in cui ha previsto la conferma del Dott. I nello svolgimento delle funzioni di Procuratore Aggiunto “con decorrenza del 26 luglio 2011”;

(iv) il parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Roma reso nell’adunanza del 13.3.2013;
nonché, ove occorrer possa, (v) la circolare del P19244 del 3.8.2010 recante il Testo Unico della Dirigenza Giudiziaria nella parte in cui non prevede la sospensione del computo del periodo quadriennale anche il periodo trascorso fuori ruolo presso altra amministrazione e (vi) la nota del Procuratore della Repubblica n. 2467/2015 del 7 settembre 2015 recante la proroga dell’incarico del dott. I, nella parte in cui considera maturato il limite massimo di svolgimento delle funzioni di Procuratore Aggiunto da parte del Dott. I e

per l’accertamento

del diritto del Dott. F I a svolgere l’incarico semidirettivo di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma a far data dal 26 luglio 2007 per due quadrienni senza computare a tal fine il periodo in collocamento fuori ruolo (dal 4.8.2008 al 26.3.2012);

2) quanto ai secondi motivi aggiunti:

della delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, seduta Plenaria Antimeridiana del 24 marzo 2016 - Trasferimenti, nella parte in cui delibera “la nomina a Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma della dott.ssa D’ELIA, attualmente Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Latina” e del decreto del Ministro della Giustizia, di estremi non noti, recante conferimento della predetta funzione semidirettiva alla Dott.ssa D’Elia, per illegittimità derivata degli atti presupposti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e del primo ricorso per motivi aggiunti;

nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e consequenziale, ancorchè non conosciuto.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia e Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma nonchè di Nunzia D'Elia, con la relativa documentazione;

Vista l’ordinanza cautelare sul ricorso e i primi motivi aggiunti della Sezione Prima Quater di questo Tribunale n. 5781/2015 del 18.12.2015;

Vista l’ordinanza cautelare della Sezione Quarta del Consiglio di Stato n. 891/16 dell’11.3.2016;

Visto il decreto cautelare monocratico presidenziale di questa Sezione n. 1746/16 del 14.4.2016;

Vista l’ordinanza cautelare sui secondi motivi aggiunti di questa Sezione n. 2364/16 del 5.5.2016;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 22 giugno 2016 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso a questo Tribunale – incardinato al tempo del suo deposito presso la Sezione Prima Quater in virtù del decreto presidenziale di ripartizione delle materie tra le diverse Sezioni allora vigente – il dr. F I, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma, funzione requirente, chiedeva l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe, tra cui il bando inerente la procedura che il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) aveva indetto, nella parte in cui indicava come vacante dal 27 luglio 2015 l’ufficio semidirettivo da lui occupato, nonché la delibera del CSM del 5 giugno 2013 recante la sua conferma nelle funzioni in questione con decorrenza dal 26 luglio 2011.

In sintesi, il ricorrente riassumeva l’”iter” della sua carriera in magistratura ordinaria, evidenziando per quel che rileva in questa sede: a) di aver assunto l’incarico di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 27 luglio 2007;
b) di aver assunto l’incarico di Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP), dal 4 agosto 2008 fino al 19 marzo 2010, e di Commissario straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 19 marzo 2010 al 18 gennaio 2012;
c) di essere rientrato “in ruolo” a far data dal 26 marzo 2012 presso il medesimo Ufficio in precedenza ricoperto;
d) di aver beneficiato della riconferma quadriennale di cui all’art. 46 d.lgs. n. 160/2006 con deliberazione del CSM del 13 marzo 2013, a decorrere dal 26 luglio 2011.

Premesso in fatto quanto ora riassunto, il ricorrente lamentava in diritto quanto segue.

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 48 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 s.m.i., nel computo dei limiti massimi di permanenza negli incarichi semi direttivi dell’ordinamento giudiziario. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che il periodo fuori ruolo svolto dal dott. I come capo del DAP non fosse idoneo a sospendere il computo del termine di permanenza nell’incarico di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Roma. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento delle circostanze di fatto, non avendo il dott. I maturato il limite massimo di otto anni di permanenza nell’incarico. Eccesso di potere per disparità di trattamento e l’inosservanza di circolari del CSM. Ingiustizia manifesta”.

Ricostruendo il quadro normativo in cui si collocava la questione relativa ai limiti di permanenza massima nello stesso incarico, ai sensi degli artt. 19, 45 e 46 d.lgs. n. 160/06, il ricorrente ricordava che le funzioni “semidirettive”, tra cui ricadevano anche quelle di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un uguale periodo quadriennale a seguito di valutazione da parte del CSM sull’attività svolta. La “ratio” di tale temporaneità era quella di non proporre una figura di magistrato identificabile in un unico luogo o in una singola funzione per lungo tempo, garantendo così la circolarità degli incarichi direttivi e semidirettivi e un fisiologico avvicendamento nelle funzioni stesse, anche per evitare il potenziale formarsi di “centri di potere” dovuti alla permanenza del magistrato senza soluzione di continuità nel medesimo ufficio.

Il ricorrente ricordava altresì che in relazione alle modalità relative al procedimento di “conferma” nella funzione (direttiva o semidirettiva) vigeva il “Testo Unico della Dirigenza Giudiziaria”, di cui alla circolare del

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