TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-13, n. 202310045
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Testo completo
Pubblicato il 13/06/2023
N. 10045/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11526/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11526 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Mad S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
nei confronti
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione della Giunta Regionale del 21 giugno 2022 n. 456, avente ad oggetto: “ Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 239 del 17/4/2009, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di discarica, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2003 e dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 ”; pubblicata sul B.U.R.L. n. 54 del 28 giugno 2022;
- della nota prot. n. 661809 del 5 luglio 2022 della Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente - Area Autorizzazione Integrata Ambientale, comunicata alla Mad s.r.l. via PEC il 5/7/2022, avente ad oggetto: “ Deliberazione di Giunta Regionale n. 456 del 21/6/2022 … Comunicazione avvenuta pubblicazione sul BURL n. 54 del 28/06/2022 e adempimenti connessi ”; con cui la suddetta deliberazione della Giunta Regionale del 21/6/2022 veniva trasmessa alla Mad s.r.l. (con impianti in Civitavecchia-RM e in Roccasecca-FR) con diffida all'adeguamento entro 90 giorni delle garanzie finanziarie in essere;
- della determinazione della Regione Lazio, Direzione Ambiente, G11895 del 9/9/2022, avente ad oggetto: “Discarica di Roccasecca della MAD S.r.l. - Bacini denominati "2", "Raccordo Funzionale" e "3" - Nuova Determinazione importo di polizze di post gestione”; nella parte in cui parrebbe imporre alla Mad s.r.l. che “ per il futuro anche per gli invasi chiusi antecedentemente alla DGR n. 456/2022 (Bacino 1, Bacino 2, Raccordo funzionale e Bacino 3) la società dovrà riferirsi alla nuova formulazione dell'art. 2 dell'allegato C al documento tecnico sulle garanzie finanziarie approvato con D.G.R. n.239 del 17/04/2009 e s.m.i .”;
- nonché di ogni atto precedente, presupposto, connesso e consequenziale.
II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mad S.r.l. il 5 gennaio 2023:
-della delibera di Giunta Regionale 4/11/2022 n. 995, avente ad oggetto: “ Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 456 del 21/6/2022 e alla D.G.R. n. 239 del 17/4/2009, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di discarica, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2003 e dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 ”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 93 del 10 novembre 2022;
nonché di ogni atto precedente, presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della Città Metropolitana di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa R P nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, notificato a mezzo p.e.c. il 23 settembre 2022 e depositato il 10 ottobre 2022, la MAD S.r.l agisce per l’annullamento della delibera di Giunta Regionale del Lazio del 21 giugno 2022, n. 456 di modifica ed integrazione al precedente deliberato giuntale n. 239 del 17 aprile 2009, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di discarica ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 36/2003 e dell'articolo 208 del d.lgs. n. 152/2006, pubblicata sul BUR ordinario della Regione Lazio n. 54 del 18 giugno 2022.
Parte ricorrente ha esteso l’impugnativa alla determinazione della Regione Lazio, Direzione Ambiente, G11895 del 9 settembre 2022, avente ad oggetto: “ Discarica di Roccasecca della MAD S.r.l. - Bacini denominati "2", "Raccordo Funzionale" e "3" - Nuova Determinazione importo di polizze di post gestione”, nella parte in cui avrebbe imposto alla Mad s.r.l. che “per il futuro anche per gli invasi chiusi antecedentemente alla DGR n. 456/2022 (Bacino 1, Bacino 2, Raccordo funzionale e Bacino 3) la società dovrà riferirsi alla nuova formulazione dell'art. 2 dell'allegato C al documento tecnico sulle garanzie finanziarie approvato con D.G.R. n.239 del 17/04/2009 e s.m.i .”;
2. Espone in fatto, anche in punto di legittimazione:
- di aver gestito dal 2003 una discarica per rifiuti non pericolosi in Roccasecca (FR), Località Cerreto, a servizio al ciclo pubblico di gestione dei rifiuti di provenienza urbana, autorizzata da ultimo con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata dalla Regione Lazio con la determinazione G08166 del 15 luglio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
-che i conferimenti di rifiuti in discarica sono terminati alla data del 31 marzo 2021 per esaurimento delle volumetrie utili nell’ultimo invaso, denominato Bacino IV, per il quale nel frattempo la società Mad avrebbe terminato e collaudato i lavori di messa in sicurezza e di capping e, quindi, richiesto l’autorizzazione alla chiusura ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 36/2003;
-che i Bacini I, II, III e Raccordo Funzionale della discarica si trovano da tempo in fase di gestione post-operativa, mentre per il Bacino IV, pur essendo stata avanzata istanza ex art. 12 D. Lgs. 36/2003, non è stata ancora rilasciata la formale autorizzazione sicché il gestore non ha ancora potuto presentare la polizza per la gestione post-operativa;
- di aver già eseguito, per i bacini in fase di gestione post-operativa, i lavori dal costo complessivo di circa € 11 milioni, tanto da aver conseguito lo svincolo parziale delle garanzie prestate;
- di gestire, altresì, dal 2018 una discarica per rifiuti non pericolosi in Civitavecchia (RM), Località Fosso Crepacuore, anch'essa a servizio al ciclo pubblico di gestione dei rifiuti di provenienza urbana, autorizzata da ultimo con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata dalla Regione Lazio con la determinazione G08295 del 2 luglio 2018 e che anche in relazione a tale discarica i conferimenti di rifiuti sono terminati alla data del 21 ottobre 2021 per esaurimento delle volumetrie utili;
- di aver presentato istanze ex art. 12 del d.lgs. 36/2003 per la messa in gestione post-operativa dei vari bacini di cui la discarica si compone (denominati Fosso Crepacuore 2 e 3), per cui sarebbero stati completati e collaudati i lavori di messa in sicurezza e di capping;
- che alla data della presentazione del ricorso introduttivo la Regione Lazio non aveva tuttavia emesso i provvedimenti autorizzativi ex art. 12 del d.lgs. n. 36/2003 né per il Bacino IV della discarica di Roccasecca, né per i bacini Fosso Crepacuore 2 e 3 della discarica di Civitavecchia.
3. Precisa, quindi, in relazione agli anzidetti impianti o lotti di impianti in cui si articolano le anzidette discariche, di aver rilasciato le garanzie finanziarie richieste dalla Regione Lazio per la gestione operativa, secondo la normativa in vigore e le prescrizioni dettate dalla stessa Regione in materia con deliberazione della Giunta Regionale n. 239 del 17 aprile 2009, come modificata dalla D.G.R. n. 5/2017.
4. Inoltre la Mad s.r.l. avrebbe rilasciato le polizze a garanzia della gestione post-operativa per tutti i bacini posti in gestione post-operativa ai sensi dell’art. 12 d.lgs n. 36/2003 osservando sempre la normativa vigente e le prescrizioni della citata D.G.R. n. 239/2009.
5. Avverso le determinazioni regionali impugnate la ricorrente ha formulato i seguenti motivi:
I) Violazione dell'art. 195, comma 5 bis, D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 nonché degli artt. e 23 comma 2 e 41 comma 2 dello Statuto della Regione Lazio (L.R. 11/11/2004 n. 1). Incompetenza della Giunta Regionale : la delibera di Giunta regionale n. 456/2022 sarebbe viziata da un lato, per incompetenza della Giunta Regionale, poiché la potestà regolamentare delegata dallo Stato (nella specie ex art. 195, comma 5 bis, Cod. Amb.) appartiene al Consiglio regionale in applicazione dell’art. 23 comma 2 dello Statuto regionale; dall’altro, per la violazione dell’art. 41 comma 2 dello Statuto regionale, secondo cui i regolamenti regionali devono essere emanati dal Presidente.
II) Violazione dell'art. 15, D. Lgs. 13/1/2003 n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), in sé ed in combinato disposto con i precedenti artt. 12 e 14, nonché del principio eurounitario “chi inquina paga”. Eccesso di potere per contraddittorietà ed irrazionalità manifesta nonché per difetto di motivazione. Violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost . La determina giuntale sarebbe in ogni caso illegittima