TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-05-24, n. 201800759

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-05-24, n. 201800759
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201800759
Data del deposito : 24 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2018

N. 00759/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00834/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SZA

sul ricorso numero di registro generale 834 del 2012, proposto da
G D P, M D B, M M, D P, F S, G D V, N M, F R, G D, M B, F N, R M, V P, A L, A V, V R, M R G, F F, rappresentati e difesi dagli avvocati N R T e G G, con domicilio eletto presso N R T, in Bari, via Marco Partipilo, 48;

contro

Ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti alla attribuzione ed alla fruizione dei giorni congedo ordinario residui maturati per l'anno 2009 esattamente indicati, per ciascuno dei ricorrenti, nel corpo del ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2018 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel medesimo verbale;

Visto il provvedimento adottato in data 21.1.2015 dal Dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise, con il quale è stata revocata in autotutela la determinazione n. 1.2.10/679 del 14.12.2009, impugnata con il ricorso in oggetto;

Considerato che tale sopravvenienza determina la piena soddisfazione dell’interesse dei ricorrenti e l’integrale cessazione della materia del contendere;

Considerato, da ultimo, che le spese di lite possano integralmente compensarsi, tenuto conto della minima attività processuale svolta, della peculiarità della questione oggetto di controversia e del rapporto di servizio intercorrente fra le parti;

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