TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-08-28, n. 202300693

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-08-28, n. 202300693
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300693
Data del deposito : 28 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/08/2023

N. 00693/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00473/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 473 del 2022, proposto dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A S F, con domicilio eletto in Reggio Calabria, via Gebbione n. 9\G;



contro

il Ministero della Transizione Ecologica e l’Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;



per l'annullamento

a) della Delibera del Consiglio Direttivo Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte n. 15 del 14.04.2022;

b) del Verbale n. 3/2022 del Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti dell’Ente Parco;

c) della proposta di variazione inserita nell’elenco dei residui attivi e passivi;

d) della Relazione di accompagnamento riaccertamento dei Residui al 01.01.2022 a firma dell’arch. Silvia Lottero e dell’ing. Sabrina Scalera.

Nonché per il risarcimento

di tutti i danni subiti e subendi conseguenti anche dall’adozione degli atti indicati illegittimi anche perché adottati in mala fede dopo la notifica del ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Transizione Ecologica e del Parco Nazionale dell'Aspromonte;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Espone il Comune ricorrente di aver sottoscritto con l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte un Accordo di programma finalizzato a sviluppare la realizzazione di opere infrastrutturali e servizi nel territorio comunale.

Sulla base dell’accordo di programma, con delibera n. 11/2018, il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco forniva specifico indirizzo in ordine alla realizzazione di una struttura per lo sport geodetica polivalente in acciaio o lamellare da realizzare nelle adiacenze dell’ex piazzale Anas del Comune di Santo Stefano in Aspromonte e, conseguentemente, con successive delibere n. 45 e n. 49 del 2018 approvava lo studio di fattibilità tecnica ed economica e lo schema di convenzione.

Con delibera n. 13 del 18 marzo 2019, preso atto della necessità di modificare l’accordo di programma approvato con delibera n 18/2010, l’Ente Parco annullava le delibere n. 45 e 49 del 2018.

Il nuovo accordo di programma veniva, infine, approvato dal Consiglio Direttivo del Parco con deliberazione n. 15 del 4 febbraio 2020 con la quale veniva, altresì, approvato lo Studio di fattibilità presentato dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte e già dallo stesso approvato, con le modifiche dell’accordo di programma, con delibera di Giunta n. 116 del 29 luglio 2019.

2. Con ricorso iscritto al n.r.g. 97/2022 il Comune ricorrente, lamentando il mancato riscontro del Parco alle richieste di trasmissione della convenzione disciplinante i tempi e le modalità di erogazione del finanziamento dell’opera avente ad oggetto la realizzazione di una struttura polivalente con copertura geodetica in Gambarie, agiva dinanzi a questo Tribunale affinché fosse ordinato all’Ente Parco di provvedere alla trasmissione

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