TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-09-30, n. 202200770
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Testo completo
Pubblicato il 30/09/2022
N. 00770/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00695/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 695 del 2021, proposto da
Società Emme S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato J G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la stessa in Torino, via Corte D'Appello, n. 16;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio comunale 3.5.2021 n. 345 che ha espresso parere negativo sull'istanza della Emme srl di rilascio di permesso di costruire in deroga, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380/01 e dell'art. 5 co. 9-14 della Legge n. 106/2011, per la demolizione di fabbricati esistenti e ormai dismessi a destinazione produttiva e successiva realizzazione di un fabbricato destinato a media struttura di vendita commerciale avente superficie di mq. 1.778,85, da eseguirsi in Torino, Via Gaspero Barbera 50;
- della determinazione del Dirigente dell'Area Edilizia Privata della Città di Torino 17.5.2021 di rigetto del permesso di costruire in deroga;
- di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 la dott.ssa V C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 2.08.2019, la società Emme S.r.l. (di seguito solo “Emme”) ha presentato al Comune di Torino istanza per l’ottenimento di un permesso di costruire in deroga, ai sensi degli artt. 14 del D.P.R. n. 380/2011 e 5 commi 9-14 del D.L. n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011, per la demolizione di un fabbricato esistente a destinazione produttiva, con annesso spazio vendita e uffici accessori all’attività, e successiva realizzazione di un nuovo edificio a destinazione commerciale.
2. Con deliberazione n. 345/2021 del 3.05.2021, il Consiglio comunale ha espresso parere negativo sull’istanza della ricorrente, non riconoscendo la sussistenza di ragioni di interesse pubblico per la realizzazione dell’intervento edilizio e la contestuale deroga allo strumento urbanistico.
3. Alla luce della posizione espressa dal Consiglio Comunale, con determinazione del 17.5.202021 la richiesta di permesso di costruire in deroga è stata rigettata.
4. Avverso il parere negativo del Consiglio Comunale e il diniego del permesso di costruire è insorta l’odierna ricorrente, chiedendone l’annullamento sulla base delle seguenti censure:
- l’edificio oggetto dell’intervento sarebbe dismesso da circa due anni, come indicato nella stessa deliberazione di Consiglio Comunale, per cui risulterebbe acclarata la corrispondenza tra l’intervento progettato e le finalità di interesse pubblico predeterminate dall’art. 5 comma 9, della legge n. 106/2011. Sarebbe quindi possibile il rilascio del permesso in deroga, conformemente agli orientamenti della stessa Regione Piemonte, secondo cui l’istituto in parola potrebbe essere applicato agli edifici privati dismessi o in corso di dismissione anche se non ubicati in aree degradate;
- la delibera impugnata sarebbe intrinsecamente contraddittoria, in quanto il Consiglio Comunale, dopo aver accertato lo stato di dismissione e abbandono dell’area, avrebbe espresso parere negativo al rilascio del permesso in deroga;
- il Consiglio Comunale, dopo aver riferito che l’istruttoria tecnica era stata conclusa favorevolmente dai competenti uffici, avrebbe comunque irragionevolmente espresso parere negativo, ritenendo prevalente l’interesse pubblico al mantenimento delle attuali previsioni del P.R.G., senza compiere alcuna valutazione in ordine alla rispondenza dell’intervento progettato alle finalità pubbliche di cui alla legge n. 106/2011.
5. Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Torino per chiederne il rigetto, depositando documenti e memoria difensiva.
6. All’udienza pubblica dell’8 giugno 2022, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie conclusive nei termini di rito, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Preliminarmente, in adesione all’eccezione sollevata a verbale dalla difesa dell’amministrazione, ritiene il Collegio che debba dichiararsi la tardività (e quindi l’inammissibilità) della memoria di replica prodotta dalla ricorrente il giorno 18.05.2022, alle ore 17,29, per violazione del termine perentorio di 20 giorni liberi individuato nelle ore 12.00 del medesimo giorno. Infatti, secondo la giurisprudenza maggioritaria, “ il termine delle ore 24.00 per il deposito degli atti di parte vale solo per quegli atti processuali che non siano depositati in vista di una