TAR Milano, sez. IV, sentenza 2012-12-11, n. 201203008

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2012-12-11, n. 201203008
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201203008
Data del deposito : 11 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01820/2009 REG.RIC.

N. 03008/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01820/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1820 del 2009, proposto da:
Towerco S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. F M V, con domicilio eletto presso Vincenzo Bruno Previti in Milano, via Comelico 7;

contro

Regione Lombardia in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso per legge dall'V F, domiciliata in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;
Dir. Generale Qualità dell'Ambiente - U.O. e Aree Protette;

per l'annullamento

del parere negativo emesso dalla Regione Lombardia, Direzione Generale Qualità dell’Ambiente, del 27.5.2009 circa l’istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una stazione radio-base per servizi autostradali e di telefonia cellulare;

in parte qua del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Spina Verde di Como;

del provvedimento del 16.12.2008 con il quale il Parco Regionale Spina Verde dichiarava l’istanza improcedibile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia in Persona del Presidente P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2012 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Towerco s.p.a., in data 3.0.2008, presentava istanza di autorizzazione paesaggistica al Parco Regionale Spina Verde (da ora “Ente Parco”) al fine di procedere alla realizzazione di una stazione radio-base per servizi autostradali e di telefonia cellulare. In data 20.10.2008, l’ente pubblico chiedeva un’integrazione della documentazione che la società ricorrente puntualmente effettuava. Con provvedimento del 16.12.2008, l’Ente Parco emetteva parere negativo in relazione all’istanza in argomento, evidenziando che l’istanza non era procedibile, perché in contrasto con l’art. 28, co. II, delle norme tecniche di attuazione, che vietavano l’installazione di nuove antenne su tutto il territorio del parco.

In data 9.2.2009, la società ricorrente presentava all’Ente Parco una “nota di integrazione all’istanza presentata in data 2.10.2008”, chiedendo l’applicabilità della deroga contemplata dall’art. 34 del P.T.C. del Parco della Spina Verde, in quanto la realizzazione dell’infrastruttura configurava un’opera pubblica. L’Ente Parco chiedeva alla Regione Lombardia di esprimere un parere circa la fondatezza della nota citata. La Regione Lombardia, con provvedimento privo di data, esprimeva parere negativo, non ritenendo che la realizzazione dell’infrastruttura potesse configurare un’opera pubblica, ma, piuttosto, un’opera di interesse pubblico, non rientrate nella deroga menzionata.

La società ricorrente procedeva, pertanto, all’impugnazione del parere negativo emesso dalla Regione Lombardia, nonché, in parte qua, del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Spina Verde di Como e del provvedimento del 16.12.2008 con il quale il Parco Regionale Spina Verde dichiarava l’istanza improcedibile.

Deduceva, in particolare, l’illegittimità del provvedimento emesso dalla Regione Lombardia, in quanto fondato sul falso presupposto che l’installazione delle antenne non configurasse un’opera pubblica e, pertanto, ad essa non si applicasse la deroga contemplata dall’art. 34 del P.T.C. del Parco della Spina Verde.

Chiedeva, pertanto, l’annullamento dei provvedimenti impugnati con vittoria delle spese di lite.

La Regione Lombardia si costituiva regolarmente in giudizio, chiedendo in via preliminare dichiararsi inammissibile il ricorso perché il provvedimento della Regione Lombardia non avrebbe alcuna portata lesiva per la società ricorrente, anche perché non era stata attivata la procedura di cui all’art. 18 ter L. 86/1983 e perché, in ogni caso, l’unico provvedimento lesivo era quello adottato dall’Ente Parco nell’ottobre 2008, nei confronti del quale l’impugnazione sarebbe irricevibile, perché sarebbero decorsi i termini di decadenza previsti dagli artt. 29 e 41 cod. proc. amm.

Chiedeva, in ogni caso, il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2012, dopo la discussione delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso va dichiarato, in parte, inammissibile e, in parte, irricevibile.

Com’è noto, l’interesse ad agire, quale condizione dell’azione - che si distingue dalla dimensione sostanziale propria dell’interesse legittimo - consiste nell’utilità concreta, eventualmente anche solo di carattere morale, che il ricorrente, nella situazione giuridica e di fatto in cui versa, si ripromette di ottenere dall’accoglimento del ricorso. Ove una siffatta utilità non sia oggettivamente configurabile, il ricorso deve essere respinto perché inammissibile. Come insegna auterovole dottrina, l’esercizio del diritto di azione è condizionato alla possibilità di raggiungimento di questa utilità, possibilità che va considerata in astratto, per cui il ricorso deve essere idoneo “come mezzo a fine” a far conseguire il vantaggio che il ricorrente si prefigge con la proposizione della domanda.

L’interesse ad agire, “elemento integrante essenziale, anzi primordiale” dell’azione, deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, 16.10.1995, n. 1151).

E’ necessario, a tal proposito, una lesione, per radicare l'interesse ad agire, che deve essere connotata dai caratteri dell'immediatezza, concretezza ed attualità ( ex plurimis , Consiglio di Stato sez. V, 20 dicembre 2011, n. 6711).

Nel caso di specie, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento della Regione Lombardia che segue ad una richiesta di parere formulata dall’Ente Parco, “al fine di poter indirizzare correttamente le procedure”. Nessuna istanza è stata, invece, proposta dalla società ricorrente, in quanto “la nota di integrazione dell’istanza presentata in data 2.10.2008, non può di certo essere intesa come un’istanza in deroga ai sensi dell’art. 34 PTC del Parco della Spine Verde, che avrebbe dovuto seguire le forme contemplate dalla delibera della Giunta Regionale del 16.5.1997, n. 62/28623, la quale stabilisce all’art. 3 la “modalità di presentazione della domanda di autorizzazione”. Il parere della Regione Lombardia è, del resto, stato suscitato da una libera iniziativa dell’Ente Parco, “al fine di poter indirizzare correttamente le procedure di questo Ente”.

Ne deriva che il provvedimento impugnato non ha alcuna portata lesiva per il ricorrente, che, non avendo presentato alcuna istanza in deroga, non può dolersi della circostanza che la Regione Lombardia abbia espresso un parere negativo in tal senso. Manca nel caso di specie, l’attualità della lesione che è, a ben vedere, solo potenziale, destinata a concretizzarsi nel caso in cui la società ricorrente decidesse di presentare la citata istanza in deroga, allo stato di certo non preclusa dalla determinazione assunta dalla Regione Lombardia. In proposito, non può, peraltro, essere escluso che l’amministrazione competente ad emanare il provvedimento finale, pur avendo già espresso un parere di segno negativo, possa mutare convincimento in seguito ad una dialettica con l’interessato, esaltato dal procedimento amministrativo, in tale ipotesi non instaurato.

Ne deriva, alla luce di quanto precede, che il ricorso con cui è stato impugnato il parere negativo emesso dalla Regione Lombardia, Direzione Generale Qualità dell’Ambiente, del 27.5.2009 è inammissibile.

Le medesime ragioni consentono di ritenere inammissibile anche l’impugnazione avverso il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Spina.

E’, invece, irricevibile l’impugnazione del provvedimento emesso dall’Ente Parco il 16.12.2008, perché notificato all’amministrazione oltre i termini decadenziali, previsti dagli artt. 29 e 43 cod. proc. amm. Il provvedimento impugnato era, infatti, conosciuto dalla società ricorrente certamente il 20.10.2008, data in cui la stessa ha presentato la nota di integrazione dell’istanza presentata in data 2.10.2008.

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