TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-12-07, n. 202216309

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-12-07, n. 202216309
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202216309
Data del deposito : 7 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2022

N. 16309/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08822/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8822 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dal Ministro dell'Interno in data 12 aprile 2018, n-OMISSIS-, notificato in data 1° giugno 2018 con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 ottobre 2022 la dott.ssa V A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 24 luglio 2018 e ritualmente notificato l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, domandandone l’annullamento.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, depositando documenti.

All’udienza del 24 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Con provvedimento emesso il 12 aprile 2018 è stata rigetta la domanda presentata il 24 novembre 2014, tesa a ottenere la cittadinanza italiana, alla luce della sussistenza di due comunicazioni di notizie di reato del 2004 e del 2005 per la violazione degli artt. 482, 489 e 588 c.p.

Ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990 l’istante, una volta ricevuto il preavviso di diniego, ha documentato tramite il deposito del certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale di non essere stato condannato per i predetti fatti e che nessun altro provvedimento risulta esser stato assunto nonostante il considerevole lasso di tempo intercorso (oltre dieci anni).

Ciononostante, l’amministrazione ha rigettato la domanda sulla scorta dei predetti pregiudizi penali.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La documentazione agli atti e, in particolare, l’informativa della Questura, dimostra che alla data del 7 novembre 2016 (e dunque oltre dieci anni dopo la commissione dei fatti), il certificato dei carichi pendenti relativo all’istante risultava negativo, così come il casellario giudiziale.

Inoltre, in data 13 luglio 2020 il ricorrente ha depositato una comunicazione proveniente dal Dipartimento del Pubblica sicurezza – Ministero dell’Interno – direzione centrale della polizia criminale datata 23 giugno 2020 da cui risulta una pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e la circostanza che la seconda denuncia presentata non ha avuto alcun esito.

Al momento dell’emissione del provvedimento impugnato, quindi, l’Amministrazione avrebbe dovuto condurre un approfondimento istruttorio teso ad accertare lo stato del procedimento penale avviato ed il suo eventuale esito, avendo posto ad esclusivo fondamento del rigetto della domanda la sussistenza dei pregiudizi penali in parola.

Invece, le semplici segnalazioni di cui alle notizie di reato (CNR) laddove non seguite da una richiesta di rinvio a giudizio ovvero da una sentenza che accerti la penale responsabilità del richiedente, non possono essere elementi da soli sufficienti a giustificare il rigetto della domanda presentata (“ la denuncia è «atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce. Essa obbliga soltanto gli organi competenti a verificare se e quali dei fatti esposti in denuncia corrispondano alla realtà e se essi rientrino in ipotesi penalmente sanzionate, ossia ad accertare se sussistano le condizioni per l’inizio di un procedimento penale» ” cfr. Corte cost. 152/2022).

Sebbene, quindi, il provvedimento di diniego della concessione non sia sindacabile per i profili di merito della valutazione dell'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 settembre 2016, n. 3819;
Sez. III, 25 agosto 2016, n. 3696;
Sez. III, 11 marzo 2016, n. 1874), lo è, invece, pienamente per i suoi eventuali profili di eccesso di potere, tra i quali sono tradizionalmente annoverati il travisamento dei fatti, l'inadeguata valutazione delle circostanze o l'inadeguatezza della motivazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3456;
sez. III, 26 ottobre 2016, n. 4498). Nel caso in esame è evidente la mancata corretta ponderazione di tutti gli elementi fattuali che avrebbero dovuto concorrere alla formazione del giudizio circa il diritto dell'interessato all'ottenimento della concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 della legge 91 del 1992.

Per le ragioni che precedono, stante l’illogicità e la carenza della motivazione, il provvedimento deve essere accolto.

Le spese processuali sono poste a carico delle amministrazioni resistenti, stante il principio della soccombenza.

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