TAR Salerno, sez. I, sentenza 2011-04-21, n. 201100737

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2011-04-21, n. 201100737
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201100737
Data del deposito : 21 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00617/2011 REG.RIC.

N. 00737/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00617/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 617 del 2011, proposto ai sensi dell’art. 129 d. lgs. 104/2010, da:
C T e G D F, rispettivamente presentatore della lista e candidato a sindaco nelle elezioni del 15 e 16 maggio 2011 presso il comune di Serino (AV) rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Caliulo, in Salerno, via Matteo Incagliati n. 2;

contro

- Comune di Serino in Persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio.
- Sottocommissione Elettorale Circondariale di Avellino, in persona del presidente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliata per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58;

nei confronti di

- Abele De Luca, candidato a sindaco nelle richiamate elezioni presso il comune di Serino, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Ferrazzano, con domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via Diaz, n. 22;
- Rocco Manzo, candidato a sindaco nelle richiamate elezioni presso il comune di Serino, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Barone, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar;

per l'annullamento:

della delibera della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Avellino adottata in data 17.04.2011, verbale n.82, notificata in pari data, recante la ricusazione della lista presentata dai ricorrenti;


Visto il ricorso, notificato il 18 aprile 2011 e depositato il 19 seguente, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei controinteressati Abele De Luca e di Rocco Manzo con le relative memorie;

Visto l’atto di costituzione dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, per conto della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Avellino, con la relativa memoria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2011 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che:

- l'art. 28, d.p.r. n. 570 del 16.5.1960 va interpretato non in senso formalistico, ma secondo la ratio della disposizione stessa che, in applicazione del principio di massima partecipazione sia dell'elettorato attivo sia di quello passivo alle consultazioni elettorali, ha inteso sanzionare con la nullità le sole irregolarità verificatesi nel corso dello svolgimento delle relative operazioni per le quali l'ordinamento espressamente preveda tale conseguenza o che abbiano compromesso l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale;

- il Collegio condivide il recente orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Quinta sezione, con la sentenza 11 gennaio 2011 , n. 81 secondo cui gli artt. 28, 32 e 33, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 che, pur disciplinano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, non contengono prescrizioni dettagliate quanto alle modalità da seguire e, soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, non potendosi pertanto inquadrare i relativi adempimenti formali nella categoria giuridica delle c.d. forme sostanziali, dovendosi piuttosto fare applicazione del principio di strumentalità delle forme, in cui ha preminente rilievo l'interesse alla stabilità del risultato elettorale;

- la funzione dell'allegazione del contrassegno di lista è quella di accertare che i presentatori della stessa siano pienamente consapevoli di avere sottoscritto per una lista e per candidati esattamente individuati;

- pertanto, nel caso di specie, la circostanziata descrizione del contrassegno, verbalizzata dal segretario comunale, costituisce di per sé elemento sufficiente ed idoneo al raggiungimento dello scopo;

- risulta quindi rispettata la ratio del citato art. 28 d.p.r. n. 570 del 1960, in particolare del comma 9 laddove richiede la presentazione di un contrassegno in triplice esemplare che, specifica la disposizione, può essere “anche figurato”, nel senso che non è necessario che il contrassegno sia rappresentativo di un simbolo ma che esso sia analiticamente descritto al fine di evitare incertezze.

Considerato pertanto che il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento degli atti con lo stesso impugnati e che le spese possono compensarsi in relazione alla particolarità ed alla natura della controversia;

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