TAR Firenze, sez. I, sentenza 2009-04-15, n. 200900652

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2009-04-15, n. 200900652
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 200900652
Data del deposito : 15 aprile 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01968/2006 REG.RIC.

N. 00652/2009 REG.SEN.

N. 01968/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2006, proposto da:
F I, P A, C C, G B, rappresentati e difesi dall'avv. R I, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Servi n. 12;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 5285 del 1 agosto 2006 con il quale viene negata l’esistenza in capo ai ricorrenti dei requisiti soggettivi per l’inquadramento in soprannumero nella IX q.f.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/03/2009 il dott. R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

I ricorrenti nell’atto introduttivo del giudizio espongono, in punto di fatto, quanto segue:

- che essi sono tutti transitati nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e sono stati inquadrati dal 10 marzo 1983 nell’ottava qualifica funzionale di cui all’art. 2 della legge n. 312 del 1980;

- che essi hanno quindi richiesto di essere successivamente inquadrati in soprannumero nella nona qualifica funzionale, ricevendo tuttavia riposta negativa da parte dell’Amministrazione;

- che essi hanno quindi a suo tempo adito il TAR per la Toscana che tuttavia con sentenza n. 720 del 1998 respingeva il relativo ricorso;

- che il Consiglio di Stato con sentenza n. 507 del 2006 ha invece accolto l’appello, annullando i provvedimenti amministrativi che escludevano l’inquadramento dei ricorrenti nella IX q.f.;

- che conseguentemente i ricorrenti hanno chiesto al Ministero dell’Interno di essere inquadrati nella IX q.f. a decorrere dal 1 gennaio 1987 ai sensi dell’art. 1 della legge n. 254 del 1988, ricevendo tuttavia la risposta negativa di cui al provvedimento gravato.

Nei confronti dell’atto impugnato i ricorrenti formulano quindi le seguenti censure:

1) “Violazione per mancata applicazione della legge 7 luglio 1988 n. 254 in relazione alla legge 11 luglio 1980 n. 312 e alla legge 24 marzo 1986 n. 78;
Violazione dei principi vigenti in materia di impiego pubblico;
Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità palese, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta;
Violazione dei principi vigenti in materia di attività amministrativa;
Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, palese contraddittorietà e sviamento di potere”, ritenendo i ricorrenti che l’art. 2 del D.L. n. 9 del 1986, convertito nella legge n. 78 del 1986, assicuri il loro diritto al passaggio nella nona qualifica funzionale;

2) “Eccesso di potere per erronea valutazione ed inesatta interpretazione di norme giuridiche;
eccesso di potere per mancata estensione ed applicazione di sentenze e di norma contrattuali;
Eccesso di potere per palese disparità di trattamento”.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al gravame.

Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 25 marzo 2009, relatore il dr. R G, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

I ricorrenti, transitati dall’Amministrazione provinciale di Siena al Corpo dei Vigili del Fuoco e collocati nell’VIII q.f. dello specifico ruolo istituito ai sensi della legge n. 66 del 1982, avevano attivato una prima sequenza procedimentale per conseguire il passaggio alla IX q.f., ottenendo il diniego della P.A. sul rilievo che ciò non fosse possibile in riferimento a dipendenti di qualifiche “ad esaurimento”, com’è pacificamente quella cui appartengono i ricorrenti. I relativi atti di diniego sono stati gravati in sede giurisdizionale nel 1991 e, dopo il rigetto del ricorso in primo grado, sono stati annullati in sede di appello, avendo il Consiglio di Stato ritenuto priva di pregio giuridico la motivazione addotta dalla p.a. Nella sentenza della Sesta Sezione n. 507 del 2006 viene evidenziata la irrilevanza dell’appartenenza ad un ruolo ad esaurimento, che non può quindi costituire valida motivazione del diniego del passaggio alla IX qualifica funzionale, ma si aggiunge che l’art. 1 della legge 7 luglio 1988 n. 254 “àncora a precisi requisiti soggettivi l’inquadramento in IX qualifica del personale ministeriale”, rimanendo dunque da scrutinare “la diversa questione se gli odierni appellanti fossero o meno in possesso dei requisiti soggettivi di cui al citato art. 1, l. n. 254 del 1988”.

L’ulteriore percorso procedimentale avviato dopo la sentenza del Consiglio di Stato ha portato all’atto qui gravato, con il quale l’Amministrazione dell’Interno ha nuovamente respinto le istanze degli odierni ricorrenti, sul rilievo questa volta della mancanza degli specifici requisiti soggettivi cui la norma invocata correla in termini necessitati il passaggio alla superiore qualifica funzionale.

Con i due motivi di censura, che possono essere congiuntamente esaminati, i ricorrenti si dolgono della nuova determinazione amministrativa, ritenendo che invece sussistano i presupposti per l’accoglimento delle loro istanze.

Il ricorso risulta infondato.

La presente controversia ha ad oggetto l’applicazione della legge 7 luglio 1988, n. 254, portante “Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle Amministrazioni dello Stato”, la quale detta i requisiti per tale primo inquadramento rispettivamente all’art. 1, per il personale dipendente dei Ministeri, e all’art. 3 per i dipendenti delle Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. Nella specie, con riferimento all’epoca delle istanze, trova applicazione l’art. 3 della citata legge, il quale indica in termini rigorosi i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dai dipendenti per aver diritto all’inquadramento nella nona qualifica funzionale: direttori aggiunti di divisione, direttori di sezione, personale che avesse maturato un’anzianità di servizio nella carriera direttiva di 9 anni e 6 mesi alla data di entrata in vigore della legge n. 312 del 1980, preposti ad uffici di particolare rilevanza ecc. L’Amministrazione nell’atto qui gravato ha respinto le istanze dei ricorrenti rilevando che gli stessi non hanno indicato in quale specifica ipotesi prevista dalla legge essi rientrino e che comunque “nessuno dei requisiti previsti dalla legge risulta soddisfatto”. Con il ricorso giudiziario i ricorrenti censurano le determinazioni amministrative ma neppure in questa sede fanno fronte in modo adeguato all’onere di chiarire, distintamente per ciascuno di essi, quale specifico requisito tra quelli di cui all’art. 3 della legge n. 254 del 1988 darebbe loro diritto all’attribuzione della nona qualifica funzionale, limitandosi ad evocare una sorta di automatica corrispondenza tra la qualifica posseduta dagli stessi e l’attribuzione ai medesimi della più elevata qualifica richiesta, che non ha tuttavia riscontro nella legge.

Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso deve essere respinto, ritenendo tuttavia il Collegio che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

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