TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-12-12, n. 202303734
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Pubblicato il 12/12/2023
N. 03734/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01313/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1313 del 2023, proposto da Commercio Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Anas Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della nota dell’ANAS n. 281686 in data 14 aprile 2023, relativa alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione n. 61431 del 19 ottobre 2011 per il mantenimento di un mezzo pubblicitario lungo la S.S. 114 "Orientale Sicula" al km 83+000, lato destro;
- della nota ST Sicilia - AAG/Service e Patrimonio CT Classifica CT66/2022 (EXCT119/2019) del 2 marzo 2023, nella parte in cui condiziona il rinnovo dell’autorizzazione alla rimozione di insegne di altre ditte estranee alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Gruppo FS Italiane;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2023 il dott. E C.
FATTO
Con il ricorso in esame, parte ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali l’ANAS, a fronte della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione per il mantenimento di un “insegna di esercizio” posta sul lastrico solare dell’edificio, rilasciava la concessione a condizione della rimozione di insegne di altre ditte estranee alla ricorrente.
Avverso i suddetti provvedimenti (ossia la nota dell’ANAS n. 281686 del 14 aprile 2023 e la nota ST Sicilia - AAG/Service e Patrimonio CT Classifica CT66/2022 - EXCT119/2019 del 2 marzo 2023), ritenendoli illegittimi, veniva proposto ricorso per i seguenti motivi.
Con il primo motivo di ricorso (rubricato “Violazione e falsa applicazione di legge (art. 23, commi 1 e 7, D. Lgs. n. 285/1992;art. 47 D.P.R. 495/1992;art. 2-bis D.L. n. 13/2002;art. 3 L. n. 241/1990). Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Motivazione illogica e contraddittoria rispetto a precedenti manifestazioni di volontà dell’Ente” ) veniva dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato atteso che la prescrizione imposta dall’amministrazione di condizionare il rinnovo alla rimozione di insegne di esercizio si porrebbe in contraddizione con precedenti rinnovi, violerebbe il principio di affidamento e, in secondo luogo, perché condizionerebbe il rilascio dell’autorizzazione a fatti di terzi.
Con il secondo motivo di ricorso (rubricato “Violazione e falsa applicazione di legge (art. 23, commi 1 e 7, D. Lgs. n. 285/1992;art. 47 D.P.R. 495/1992;art. 2-bis D.L. n. 13/2002;art. 3 L. n. 241/1990). Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria” ) veniva dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato atteso che le insegne sanzionate dall’ANAS non sarebbero insegne pubblicitarie, ma insegne di esercizio. Secondo la ricorrente, risulterebbe indubbia la funzione segnaletica ( rectius di esercizio) dell’insegne in parola piuttosto che pubblicitaria, in quanto esse si limiterebbero a localizzare l’esercizio denominato, senza alcuna reclamizzazione dei prodotti offerti in vendita o in generale sulla qualità complessiva dell’offerta proposta dal soggetto venditore.
Si costituiva in giudizio (con atto del 14 luglio 2023) l’ANAS che (con memoria del 6 novembre 2023) rilevava che l’Amministrazione avrebbe rilasciato un’autorizzazione per un’insegna d’esercizio “Ciclope Centro Commerciale” alla società Commercio Italia S.r.l. (titolare della struttura) la cui funzione è proprio quella di informare l’utente sull’esatta ubicazione del centro commerciale. L’esposizione di altri marchi che si trovano al suo interno costituirebbe una vera e propria pubblicità e non un’informazione all’utente in transito. Al riguardo, veniva rappresentato che erano stati elevati diversi verbali alle società che abusivamente avevano affisso i propri cartelli a cui non poteva riconoscersi la funzione di mera indicazione ma funzione pubblicitaria.
Con memoria depositata in data 15 novembre 2023, la ricorrente allegava corposa giurisprudenza formatasi in materia e insisteva nelle proprie richieste.
All’udienza del 7 dicembre 2023, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO