TAR Lecce, sez. III, sentenza 2014-02-21, n. 201400546

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2014-02-21, n. 201400546
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201400546
Data del deposito : 21 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01434/2013 REG.RIC.

N. 00546/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01434/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1434 del 2013, proposto da:
A G, rappresentato e difeso dall'avv. N Z, con domicilio eletto presso A Vtaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

contro

Comune di Ostuni, rappresentato e difeso dagli avv. A T e C R Z, con domicilio eletto presso A Vtaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

per l'annullamento

della determina n. 74/D del 9.5.2012 notificata il 2.7.2013 dal dirigente dell'UTC del Comune di Ostuni;

nonchè di ogni altro atto antecedente, connesso e/o comunque consequenziale ancorchè conosciuto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ostuni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il dott. L C e uditi per le parti gli avv.ti N. Zurlo e A. Tanzarella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il sig. Giannotti A, nel dar corso all’attività edilizia assentitagli dal Comune di Ostuni (per ultimo, permesso di costruire in variante n. 237/2007) realizzava altresì un appartamento al secondo piano che, ancorchè destinato ad ufficio, veniva utilizzato come civile abitazione.

Con provvedimento n. 74/D del 9/5//2012, il dirigente dell’U.T.C. nell’ordinargli di adeguare la situazione di fatto dell’immobile, “uso abitativo”, alla situazione di diritto, “uso ufficio”, applicava la sanzione amministrativa pecuniaria di € 516,00, avvertendo lo stesso Giannotti che in caso di accertata inottemperanza sarebbe stato emesso a suo carico un ulteriore provvedimento sanzionatorio di euro 2.582,00.

Avverso tale determinazione insorge pertanto con il ricorso in esame il Giannotti il quale ne deduce l’illegittimità per i seguenti motivi:

- violazione, falsa applicazione e interpretazione aberrante degli artt. 32-34 del D.P.R. n. 380/2001, nonché dell’art. 25 L.47/85;

- eccesso di potere, motivazione assente e comunque carente, perplessa e pretestuosa;
erronea valutazione dei presupposti;
istruttoria carente e difettosa;

- violazione art. 7 L. 241/90.

Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il comune di Ostuni e all’udienza pubblica del 19/12/2013, sulle conclusioni dei difensori della ricorrente, la causa è stata ritenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Non è dubbio che il ricorrente utilizzi, per abitarvi, un immobile sito in zona artigianale e destinato dallo strumento urbanistico ad uso non residenziale (ufficio).

Il Comune di Ostuni, pertanto, verificata l’intervenuta variazione d’uso, ha ritenuto, per un verso, di dovere ordinare, ex art. 34 del D.P.R., l’adeguamento della situazione di fatto dell’immobile alla situazione di diritto, d’altro canto, di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria di € 516,00.

Ora, appare evidente come il richiamo all’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, operato dall’Amministrazione per imporre un uso corretto dell’immobile, sia del tutto inappropriato.

Nella fattispecie infatti, contrariamente a quanto sembra desumersi dal provvedimento impugnato, la variazione d’uso funzionale “realizzata in parziale difformità ai precitati titoli abilitativi”, non può essere assimilata (in assenza di contestazione circa la realizzazione di opere edili) agli interventi eseguiti in parziale difformità del permesso di costruire, considerati dall’art. 34 del D.P.R., per i quali la stessa norma prevede la rimozione o la demolizione a spese dei responsabili dell’abuso.

Sicchè, ferma restando la possibilità dell’Amministrazione di regolare la destinazione d’uso degli immobili, è fuor di dubbio che nella specie, per sanzionare l’abuso, siano stati utilizzati strumenti impropri sotto il profilo normativo.

Per quanto riguarda poi il denunciato eccesso di potere, per aver l’Amministrazione immotivatamente applicato la sanzione pecuniaria di euro 516,00, la censura deve ritenersi parimenti fondata.

Invero la misura sanzionatoria irrogata è contenuta nell’importo minimo previsto dall’art. 37 del D.P.R. n. 380/01;
tuttavia la fattispecie in esame, per un verso, non può essere disciplinata da tale norma (interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività), per altro verso, secondo quanto innanzi evidenziato, non può essere neppure ricondotta nell’ambito dell’art. 34 dello stesso decreto, norma in base alla quale l’Amministrazione ha inteso esercitare il suo potere.

Peraltro è la stessa Amministrazione che, onde giustificare l’eventuale applicazione di un ulteriore provvedimento sanzionatorio pecuniario, puntualmente richiama l’art. 47 della L.R. n. 56/80 (norma invece applicabile) in virtù del quale l’importo della sanzione, in ipotesi di mutamento della destinazione d’uso, è quantificato da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 5.000.000.

Per le ragioni suesposte il ricorso, assorbito ogni ulteriore profilo di illegittimità dedotto, merita accoglimento, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione la quale, riesercitando il suo potere secondo corretti parametri normativi, non potrà non valutare più adeguatamente l’incidenza della diversa destinazione d’uso degli immobili sugli equilibri prefigurati dalla strumentazione urbanistica ed in particolare la compatibilità con gli standars urbanistici che la stessa Amministrazione ritiene siano stati profondamente modificati per effetto di un fenomeno diffuso, caratterizzato da analoghi abusi consumati in zona da una “una pluralità di soggetti”.

Ricorrono valide ragioni, in relazione alla complessità degli interessi coinvolti, per ritenere compensate tra le parti le spese di giudizio.

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