TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-10-19, n. 202315458
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Testo completo
Pubblicato il 19/10/2023
N. 15458/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08423/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8423 del 2023, proposto da
“
Consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti di beni a base di polietilene
” (PolieCo), in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati T M e F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio F S in Roma, via Reno 30;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Imprese e del
Made in Italy
, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Consorzio “
Ecopolietilene
”, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Martelli, Mara Chilosi e Federico Marini Balestra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Flaminia, n. 133;
per l'ottemperanza
alla sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, n. 8985/2021 del 27/07/2021 resa nel giudizio n. R.G. 7267/2020, prescrivendo, ove ritenuto necessario, le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera a ) c.p.a.;
nonché per ordinare
ai Ministeri resistenti che all'uopo constatino l'illegittimità degli atti adottati dal Consorzio “ Ecopolietilene ” inerenti la determinazione del contributo ambientale, sia perché adottati in patente contrasto con il decreto di riconoscimento n. 26 del 19/06/2020 (cosi come annullato in parte qua con la sentenza di Codesto TAR Lazio n. 8985/2021) sia perché in contrasto con la disciplina di cui all'art. 35 della L. 164/2016 (tutti di data e tenore sconosciuti e di cui si è venuti a conoscenza mediante lettera trasmessa a mezzo pec in data 2 dicembre 2022), consequenzialmente ottenendone da “ Ecopolietilene ” la revoca e comunque dichiarandoli privi di qualsiasi inefficacia ai fini dell'esercizio dell'attività ambientale di cui all'autorizzazione ministeriale ottenuta dal Consorzio “ Ecopolietilene ” come soggetto di cui all'art. 234 del TUA;
in caso contrario – cioè nell'eventualità in cui “ Ecopolietilene ” non intenda revocare e comunque non revochi gli atti adottati inerenti la determinazione del contributo ambientale in patente contrasto sia con il decreto di riconoscimento n. 26 del 19/06/2020 (cosi come annullato in parte qua con la sentenza di Codesto TAR Lazio n. 8985/2021) sia in contrasto con la disciplina di cui all'art. 35 della L. 164/2016 – di sospendere l'autorizzazione amministrativa concessa allo stesso ad operare nell'ambito dell'art. 234 del TUA perché fuori dai confini giuridici della previsione normativa all'interno della quale il sistema alternativo in parola pretenderebbe di operare (senza presupposto normativo);
nonché per la nomina,
in caso di perdurante inerzia da parte dell'Amministrazione resistente, di un Commissario Ad acta ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni evocate e del Consorzio “ Ecopolietilene ”;
Visti gli artt. 34, comma 5 e 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 il dott. G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che :
- con ricorso promosso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., il consorzio ricorrente agiva per conseguire l’esatta ottemperanza della pronuncia passata in giudicato, meglio identificata in epigrafe, con cui questo Tribunale annullava il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 0000026 del 19.6.2020, avente ad oggetto il riconoscimento del sistema alternativo “ Ecopolietilene ” ai sensi dell'art. 234, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, nella parte in cui non prevedeva l’applicazione, a carico dei partecipanti al detto sistema alternativo, di un contributo ambientale per le annualità successive alla prima definito secondo le medesime modalità di calcolo del contributo applicate da “ PolieCo ” e, dunque, secondo l’art. 35, comma 13, d.l. 12.9.2014 n. 133, conv. in l. 11.11.2014 n. 164;
- esponeva egli di essere il Consorzio ex lege responsabile del riciclaggio di rifiuti derivati da beni a base di polietilene, istituito ai sensi dell’art. 234, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 e che, in questa veste, aveva agito dinanzi a questo Tribunale impugnando il decreto ministeriale di riconoscimento del sistema alternativo di gestione dei rifiuti di beni in polietilene “ Ecopolietilene ”, ritenendo lo stesso illegittimo in quanto, tra l’altro, recante, per le annualità successive alla prima posteriore al riconoscimento, una modalità di calcolo del contributo dovuto dai partecipanti al detto sistema alternativo divergente da quella prevista dalla disposizione contenuta nell’art. 35, comma 13, d.l. 12 settembre 2014 n. 133, conv. dalla l. 11.11.2014 n. 164 (contenente una misura di definizione dei contributi provvisoriamente da applicarsi sino all’emanazione del provvedimento attuativo delle disposizioni contenute all’art. 234, comma 13 del d.lgs. n. 152/2006) e, segnatamente, rimettendo la determinazione del contributo ad una deliberazione dell’assemblea del consorzio controinteressato;
- viceversa, con la sentenza azionata in ottemperanza, questo Tribunale riconosceva l’obbligo, anche per il Consorzio “ Ecopolietilene ”, di definire il contributo in parola, anche per le annualità successive alla prima, conformemente a quanto disposto dall’art. 35, comma 13, d.l. 12.9.2014 n. 133, conv. dalla l. 11.11.2014 n. 164;
-con il presente gravame, ritenendo rimasta la citata sentenza priva di esecuzione, il Consorzio “ PolieCo ” chiedeva ordinarsi ai Ministeri resistenti di conformarsi al giudicato azionato dandovi esecuzione mediante la predisposizione di un nuovo decreto ministeriale coerente col contenuto dell’azionata pronuncia e mediante l’annullamento degli atti assunti dal Consorzio controinteressato in difformità alla disciplina contenuta nell’art. 35 della l. n. 164/2014;
- il Dicastero resistente si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso proposto (nella parte in cui veniva lamentata l’inerzia del Ministero dell’ambiente rispetto alla vigilanza dell’obbligo di “ Ecopolietilene ” di applicare, anche per gli anni successivi al primo, modalità di calcolo del contributo dovuto dagli aderenti analoghe a quelle sviluppate dal Consorzio ricorrente) e, comunque, l’infondatezza del medesimo, avendo esso prestato pienamente ottemperanza al giudicato con l’adozione del decreto direttoriale prot. R. 000052 del 21.6.2023 con cui, al decreto direttoriale prot. 26/2020 del 19.6.2020, veniva aggiunta una lettera o ), mediante la quale veniva disposto che anche per gli anni successivi all’approvazione dello Statuto del Consorzio “ Ecopolietilene ” gli operatori economici che scelgono di avvalersi di quest’ultimo ai fini dello smaltimento dei beni (prodotti o immessi in commercio) a base di polietilene divenuti rifiuti sono tenuti a corrispondere contributo ambientale determinato in conformità al disposto dell’art.35, comma 13, del d.l. 133/2014 convertito dalla l. n.164/2014;
- anche il Consorzio “ Ecopolietilene ” si costituiva in giudizio eccependo, in via principale, l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del gravame proposto e, subordinatamente, la dichiarazione di cessata materia del contendere;
- con memoria ex art. 73, c.p.a., parte ricorrente, in considerazione dell’emanazione del decreto ministeriale n. 52 del 21.6.2023, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite;
- replicavano il Ministero resistente ed il controinteressato insistendo per la declaratoria di, quantomeno, parziale inammissibilità del ricorso (in quanto volto a stimolare l’assunzione d’iniziative tutt’affatto diverse dall’adozione del D.M. cui si è poi ricollegata l’intervenuta cessazione della materia del contendere), ponendo le spese del giudizio a carico della ricorrente;
- all’udienza camerale del 18.10.2023, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Ritenuto di dover dichiarare cessata la materia del contendere, conformemente al disposto dell’art. 34, comma 5, c.p.a., e al consolidato insegnamento pretorio secondo cui il presupposto per dichiarare la cessazione della materia del contendere è che parte ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, sez. III, n. 1915 del 19.7.2023, nonché il precedente conforme di questa Sezione n. 12064 del 17.7.2023).
Infatti, il decreto ministeriale n. 52/2023, introducendo nel corpo del decreto n. 26/2020 di riconoscimento del sistema alternativo di gestione dei rifiuti in polietilene “ Ecopolietilene ” una lettera o ) riproduttiva del medesimo tenore letterale del disposto recato dalla sent. n. 8985/2021 di questa Sezione, ha assicurato alla ricorrente la piena soddisfazione dell’interesse sotteso alla presente domanda di giustizia, sicché non vi è più spazio per una ulteriore disamina delle domande formulate in ricorso.
Infine, quanto alle spese di lite, il Collegio prende atto della significativa divergenza tra le parti ma nondimeno, auspicando una definizione per quanto possibile concordata delle vicende intercorrenti tra i due Consorzi, ritiene sussistenti giuste ragioni per compensare le stesse.