TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-10-10, n. 202417388
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Testo completo
Pubblicato il 10/10/2024
N. 17388/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02828/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2828 del 2024, proposto da
CO RI, rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Visone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
nei confronti
- LO NA;
- Di LE OR;
- AS GI;
- SI RInna;
- De AR EF;
non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) del provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura di cui alla delibera del 13 dicembre 2023 pubblicato in data 18 gennaio 2024 di approvazione della graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quarantacinque posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Roma - pratica n. 76/CV/2023 (Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023);
2) del provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura di cui alla delibera del 13 dicembre 2023 pubblicato in data 18 gennaio 2024 di approvazione della graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario per la copertura di diciotto posti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma - Pratica num. 166/CV/2023 (Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023), oggetto di rettifica con delibera del 14 febbraio 2024 di correzione di errore materiale del Consiglio Superiore della Magistratura, pubblicata in data 21 gennaio 2024;
3) del provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura di cui alla delibera del 13 dicembre 2023 pubblicato in data 18 gennaio 2024 di approvazione della graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di GA (circondario di Cassino) - Pratica num. 170/CV/2023 (Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023);
4) nonché ed in via consequenziale degli atti presupposti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la ricorrente di aver partecipato alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a Giudice Onorario di Pace per la copertura:
- di quarantacinque posti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma;
- di diciotto posti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma;
- in via ulteriore, di un posto presso l'Ufficio del Giudice di Pace di GA.
Nel soggiungere di aver svolto, al momento della presentazione della domanda, dal 15 dicembre 2022 all’11 maggio 2023 l’incarico di G.O.P. presso il Tribunale di Milano, la ricorrente evidenzia che la motivazione dell’avversato provvedimento di esclusione si fonda, unicamente, sulla circostanza relativa allo svolgimento delle funzioni di giudice onorario di pace all'atto di presentazione della domanda.
2. A sostegno della proposta impugnativa, ha dedotto i seguenti argomenti di censura:
2.1) Violazione di legge/falsa applicazione dell’art. 4, commi 2 e 3, del D.Lgs. 116/2017. Difetto di motivazione. Violazione art. 3 della l. 241/90. Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti. Travisamento dei fatti. Illogicità manifesta. Violazione del principio di legalità ex art. 1 della l. 241/1990. Violazione del principio di tassatività.
Nell’escludere che la propria posizione rientri nell’ambito delle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 4 del D.Lgs. 116 del 2017 (non avendo svolto per più di anni quattro le funzioni giudiziarie onorarie, ma solo per sei mesi), la ricorrente rappresenta che, in difetto di tale circostanza escludente (ovvero l’impiego per più di anni quattro nelle funzioni giudiziarie onorarie), l’aver esercitato per un tempo inferiore tali funzioni giudiziarie onorarie è ex lege (art. 4, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 116 del 2017) considerato un titolo di preferenza ai fini del concorso de quo.
2.2) Violazione