TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2013-10-28, n. 201300680
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Testo completo
N. 00680/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00518/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 518 del 2005, proposto da:
B A, V E, S E, S S, V G, M A, S A, A E, V M R, B A, V E, G R, S M C, F C, C A, M A, C R, , D A, M D N M G, S C, S A M, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti E E S e R U, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Cagliari, via Alghero n.13;
contro
il Comune di Cagliari, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G F, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente in Cagliari, via Roma n. 145;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Cagliari n. 9 del 15 febbraio 2005, con la quale è stato approvato il Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale della Città di Cagliari, limitatamente alle parti e per le motivazioni di cui in prosieguo nel presente ricorso;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso o comunque consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2013 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti affermano di essere tutti titolari di concessioni perpetue su Cappelle di famiglia presso i cimiteri di San Miche e di Bonaria in Cagliari, rilasciate in conformità al R.D. 25 luglio 1892 n. 448 e al R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880.
Con delibera del Consiglio comunale n. 9 del 15 febbraio 2005 è stato approvato il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria della città di Cagliari.
Assumendo che tale nuovo Regolamento sarebbe lesivo dei loro diritti quesiti di concessionari in perpetuo, i ricorrenti l’hanno impugnato deducendo - col ricorso in esame - i seguenti profili di illegittimità:
1) Violazione di legge per contrasto dell’art. 18, ultimo comma, del Regolamento di Polizia Mortuaria della città di Cagliari con l’art. 92, comma 2°, del DPR 10 settembre 1990 n. 285, con riferimento all’art. 4, comma 2, delle disposizioni preliminari del c.c. – Eccesso di potere per illiceità, sviamento, travisamento dei fatti, contraddittorietà, disparità di trattamento, perplessità: in quanto la disposizione impugnata introdurrebbe illegittimamente l’obbligo, per gli odierni ricorrenti, di richiedere una nuova ed autonoma concessione (soggetta al nuovo limite cinquantennale introdotto dalla normativa sopravvenuta ed estesa anche ai loculi già esistenti) per il caso di realizzazione di nuovi loculi all’interno di una cappella in concessione perpetua;
2) Violazione di legge per contrasto dell’art. 18, ultimo comma, del Regolamento di Polizia Mortuaria della città di Cagliari con l’art. 86, comma 1°, del DPR 10 settembre 1990 n. 285, con riferimento all’art. 4, comma 2, delle disposizioni preliminari del c.c.: in quanto le estumulazioni previste non potrebbero comunque riguardare i titolari di concessioni perpetue;
3) Violazione di legge per contrasto dell’art. 89 del Regolamento di Polizia Mortuaria della città di Cagliari con l’art. 92, comma 2°, del DPR 10 settembre 1990 n. 285, con riferimento all’art. 4, comma 2, delle disposizioni preliminari del c.c. ove ritenuto applicabile anche per l’ampliamento di cappelle, edicole e monumenti a terra di proprietà di privati – Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, iniquità ed ingiustizia manifesta: con riguardo all’estensione alle concessioni in perpetuità della disciplina prevista per l’ampliamento dei monumenti a terra di fabbricazione comunale;
4) Violazione di legge per contrasto dell’art. 16, 1° comma, del Regolamento di Polizia Mortuaria della città di Cagliari con l’art.71 del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, con riferimento all’art. 4, comma 2, delle disposizioni preliminari del c.c.: con riguardo alla introdotta limitazione della possibilità di cessione del diritto di sepolcro, laddove la disciplina previgente, applicabile ratione temporis, nulla disponeva al riguardo;
5) Violazione dei principi generali del giusto procedimento e della partecipazione al procedimento sanciti dalla legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per illogicità, contradditorietà, perplessità: con riguardo alla mancata comunicazione ai ricorrenti dell’avviso di inizio del procedimento e delle altre informazioni necessarie a garantire il contraddittorio procedimentale.
Concludevano quindi i ricorrenti chiedendo, per quanto di ragione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Cagliari che, dopo aver eccepito l’inammissibilità dei ricorso in quanto proposto avverso un atto regolamentare non immediatamente lesivo della posizione soggettiva dei ricorrenti, ne ha chiesto comunque nel merito il rigetto, vinte le spese.
In vista della trattazione della causa le controparti hanno integrato le rispettive difese con memorie scritte con le quali hanno insistito nelle loro conclusioni.
Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2013, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione sollevata dalla difesa dell’amministrazione comunale.
E’ pacifico in giurisprudenza il principio generale secondo il quale le norme regolamentari devono essere immediatamente e autonomamente impugnate, in osservanza del termine decadenziale, solo laddove esse siano suscettibili di produrre, in via diretta e immediata, una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica di un determinato soggetto.
Nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione e che esplichino effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, la norma regolamentare non deve invece essere oggetto di autonoma impugnazione − la quale sarebbe pertanto inammissibile per difetto di una lesione attuale e concreta − ma deve essere gravata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l'atto presupposto, in quanto solo quest'ultimo rende concreta la lesione degli interessi di cui sono portatori i destinatari, potendo, quindi, le norme regolamentari formare oggetto di censura in occasione dell'impugnazione dell'atto che ne fa applicazione.
Orbene, con riguardo al caso di specie deve ritenersi che l’impugnato Regolamento di Polizia Mortuaria della città di Cagliari sia immediatamente lesivo e possa quindi formare oggetto di autonoma impugnazione senza necessità di attendere gli atti applicativi.
Ed invero, avuto riguardo all’inequivoca portata precettiva e di dettaglio delle disposizioni oggetto di gravame, involgenti direttamente le posizioni giuridiche dei destinatari, gli atti di concreta attuazione delle stesse non potrebbero avere un contenuto diverso dalla mera e pedissequa applicazione delle norme regolamentari, con conseguente immediato interesse delle ricorrenti alla verifica in sede giurisdizionale della loro legittimità.
Di qui la reiezione dell’eccezione.
Può quindi passarsi all’esame del merito della causa.
In termini generali può osservarsi che nella materia che ci occupa l’art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990 n 285 (recante l’approvazione del regolamento di polizia mortuaria) stabilisce che le concessioni cimiteriali successive al 1990 debbano essere ricondotte a due tipologie (esclusivamente) a tempo determinato;di conseguenza, non possono essere più rilasciate concessioni per l’uso perpetuo di aree cimiteriali.
Nessuna disposizione di tale testo normativo, invece, prevede che le concessioni perpetue preesistenti debbano trasformarsi o essere ricondotte ad una delle tipologie previste dallo stesso decreto presidenziale.
L’art. 92 citato, in particolare, recita:
"1. Le concessioni previste dall’art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.