TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2015-11-11, n. 201501106
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01106/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01283/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1283 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Showlab s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati L Q e L O, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L Q in Cagliari, Via Carrara, n. 18;
contro
l’Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati M B e S P, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, Via Garibaldi n. 105;
per l'annullamento,
con il ricorso introduttivo:
- della determinazione n. 232 del 28.10.2014, emessa dal Commissario Straordinario dell'Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione, avente ad oggetto l'annullamento in autotutela della Determinazione della Direzione centrale dell'Agenzia n. 224 del 23.7.2014 oltre agli atti successivi e conseguenti concernenti la concessione del contributo di scopo destinato alla realizzazione del progetto di produzione e messa in onda televisiva della trasmissione "Sweet Sardinia" relativo alla ricorrente, comunicata con nota prot. 2637 del 3.11.2014 ;- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
con i motivi aggiunti depositati il 14 febbraio 2015:
- della determinazione n. 241 del 4 novembre 2014 del Commissario straordinario dell’Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione avente per oggetto “Rettifica della Determinazione del Commissario straordinario n. 232 del 28/10/2014.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2015 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società Showlab s.r.l. e l’Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione stipulavano, in data 2 settembre 2013, una convenzione con la quale la prima si impegnava a realizzare la produzione del programma televisivo denominato Sweet Sardinia (Tag on Sardinia) , da utilizzare quale iniziativa promozionale per «comunicare attraverso il circuito mediatico nazionale ed internazionale nell’ambito delle opportunità di promozione e comunicazione offerte dallo sviluppo delle tematiche Expo 2015 … le peculiarità della nostra isola in materia di valorizzazione delle eccellenze dell’agroalimentare, educazione ad una sana alimentazione, evocazione di un modello Sardegna “Isola dei centenari”, integrità del paesaggio sardo, promozione strategica del territorio isolano attraverso azioni di destagionalizzazione mediante la conoscenza di itinerari turistico-culturali inediti» . L’Agenzia si impegnava al versamento di un contributo finanziario a favore della Showlab s.r.l. pari a euro 900.000,00.
2. - Con determinazione del 28 ottobre 2014, n. 232, il Commissario Straordinario dell'Agenzia – all’esito di un complessivo esame della legittimità degli atti presupposti alla convenzione citata e dell’adempimento degli obblighi assunti dalla società – ha provveduto all’annullamento in autotutela della determinazione del 24 luglio 2013, n. 224, nonché alla dichiarazione dell’inefficacia «degli atti successivi e conseguenti relativi al contributo di scopo pari a € 900.000,00 … destinato alla realizzazione del progetto di produzione e messa in onda della trasmissione televisiva denominata “Sweet Sardinia” …» . Peraltro, successivamente, con la determinazione 4 novembre 2014, n. 241, il Commissario straordinario dell’Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione ha rettificato la predetta determinazione n. 232/2014 indicando quale oggetto dell’annullamento in autotutela (non la determinazione del 24 luglio 2013, n. 224, ma) la determinazione del direttore centrale dell’Agenzia n. 240 del 9 agosto 2013 con la quale è stato approvato «il progetto di produzione e messa in onda del (…) format televisivo dal titolo Sweet Sardinia di cui è titolare la società Showlab Srl …» .
3. - Secondo quanto emerge dalla motivazione della determinazione impugnata, l’annullamento in autotutela è sorretto, in primo luogo, dalla ritenuta violazione dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990, per la mancata predeterminazione dei criteri di selezione e di attribuzione dei contributi previsti dalla convenzione;in secondo luogo, dalla violazione dell’art. 11, comma 4- bis , della medesima legge n. 241/90, per la mancata adozione della previa determinazione di affidamento della convenzione;infine, l’Agenzia regionale contesta alla Showlab (odierna ricorrente) il mancato raggiungimento degli obiettivi promozionali programmati nella convenzione, che emergerebbe dalla documentazione relativa alla attuazione del progetto presentata dalla società e in particolare dalla qualità del materiale video girato nell’Isola;si tratterebbe – ad avviso dell’Agenzia - di «riprese test che si effettuano per verificare anticipatamente le condizioni tecniche di ripresa, di allestimento del set relativo alla trasmissione» , inidoneo a supportare le finalità promozionali originariamente previste in convenzione (in vista della partecipazione a EXPO 2015). I rilievi concreterebbero gravi inadempimenti alle obbligazioni assunte dalla Showlab con la convenzione del 2 settembre 2013.
4. - Con il ricorso in esame, avviato alla notifica il 2 dicembre 2014 e depositato il successivo 15 dicembre, la società Showlab s.r.l. chiede l’annullamento della predetta determinazione di annullamento in autotutela degli atti presupposti e di inefficacia della convenzione stipulata con l’Agenzia regionale, deducendo articolate censure che saranno esaminate nella parte in diritto.
Con i motivi aggiunti depositati il 14 febbraio 2015, la società estende l’oggetto del contendere chiedendo l’annullamento della determinazione del Commissario straordinario dell’Agenzia, 4 novembre 2014, n. 241, sopra citata.
5. - Con i motivi aggiunti depositati il 15 giugno 2015, la ricorrente deduce ulteriori vizi di legittimità degli atti impugnati, fondati sulla (asserita) sopravvenuta conoscenza del contenuto della determinazione 24 luglio 2013, n. 224 (con la quale il direttore centrale dell’Agenzia regionale aveva approvato l’atto di indirizzo programmatico e le linee di azione «per un programma integrato di promozione e valorizzazione dei prodotti agro-alimentari, della pesca e di tutti i derivati dell’agricoltura nel quadro di una più ampia strategia di comunicazione e promozione del territorio regionale e delle sue eccellenze anche per le esigenze riguardanti la partecipazione della Sardegna all’