TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-11-10, n. 202201521
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 10/11/2022
N. 01521/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00659/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 659 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati R C e G P, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Bari, via G. Amendola, n. 166/5;
contro
Comune di Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P N, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato F S in Bari, via Dante, n. 51;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N C, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Bari, via Melo, n. 120;
per l'annullamento:
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione del Segretario Generale del comune di Monopoli n. 564 del 10 maggio 2021, avente ad oggetto “Procedura selettiva per le progressioni di carriera tra le categorie ai sensi del D. Lgs. 75-2017-Profilo Istruttore Direttivo amministrativo - Approvazione atti”, pubblicata in data 11 maggio 2021, con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito della procedura selettiva suddetta e dichiarato vincitore della stessa il candidato -OMISSIS-, nonché approvato lo schema di contratto individuale di lavoro allegato alla determina stessa;
- di ogni altro atto alla stessa determinazione connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto, se ed in quanto lesivo della posizione della ricorrente, ivi espressamente compresi:
a) il verbale n. 1 del 31 marzo 2021, con cui la Commissione esaminatrice della procedura selettiva in questione ha proceduto alla valutazione dei titoli, relativamente alla posizione del candidato -OMISSIS-;
b) la tabella della valutazione dei titoli, rettificata il 6 aprile 2021, relativamente alla posizione del candidato -OMISSIS-;
c) il verbale n. 4 del 14 aprile 2021 relativamente alla attribuzione del punteggio complessivo ai candidati, con riferimento alla posizione del dott. -OMISSIS- e alla determinazione della graduatoria finale;
- per la declaratoria della dott.ssa -OMISSIS- quale vincitrice della procedura selettiva per la progressione tra categorie “Istruttore direttivo amministrativo” del comune di Monopoli, in luogo del dott. -OMISSIS-;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 27 settembre 2021:
- della determinazione del Dirigente “Affari Generali e Sviluppo Locale” del comune di Monopoli n. 846 del 30 giugno 2021, avente ad oggetto “Procedura selettiva per le progressioni di carriera tra le categorie ai sensi del d.lgs. 75/2017. Presa d'atto della determinazione n. 564 del 10/05/2021 e approvazione atti conseguenti”, pubblicata in data 1° luglio 2021, con cui il Comune di Monopoli, preso atto della determina n. 564/2021 di approvazione della graduatoria finale di merito della suddetta procedura selettiva e di dichiarazione del vincitore nella persona del candidato -OMISSIS-, nonché dell'inquadramento del dott. -OMISSIS- nella categoria giuridica “D1” del C.C.N.L. Funzioni Locali con il profilo di “Istruttore Direttivo Amministrativo” con decorrenza dal 1° luglio 2021, ha nuovamente approvato lo schema di contratto individuale di lavoro allegato alla stessa determina e ha destinato il dott. -OMISSIS- al Servizio “Informazione e Comunicazione” dell'Area Organizzativa I “Affari Generali e Sviluppo Locale”;
- della determinazione del Dirigente “Segreteria Generale” n. 854 del 30 giugno 2021, avente ad oggetto “Assegnazione del sig. -OMISSIS- alla segreteria generale”, pubblicata in data 1° luglio 2021, con cui il comune di Monopoli ha disposto che il dott. -OMISSIS- presti affiancamento all'unità lavorativa in oggetto nella formazione presso l'Ufficio di Segreteria Generale;
- di tutti gli ulteriori atti presupposti e connessi, ancorché non conosciuti, direttamente collegati e/o conseguenti ai provvedimenti impugnati;
- per la declaratoria della dott.ssa -OMISSIS- quale vincitrice della procedura selettiva per la progressione tra categorie “Istruttore direttivo amministrativo” del comune di Monopoli, in luogo del dott. -OMISSIS- -OMISSIS-;
- nonché per la condanna del comune di Monopoli:
- alla ricostruzione della carriera lavorativa della dott.ssa -OMISSIS- agli effetti giuridici e contributivi dalla data del 1° luglio 2021;
- al risarcimento del danno subito dalla dott.ssa -OMISSIS- per le differenze retributive di cui alla categoria “D1” C.C.N.L. Funzioni Locali, non percepite dalla data del 1° luglio 2021 fino alla data di sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro nella categoria superiore;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Monopoli e del dott. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2022 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente espone, in particolare:
- che, con determinazione dirigenziale n. 1299 del 19 novembre 2019, il Comune di Monopoli ha attivato una procedura selettiva per la progressione verticale tra categorie, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75/2017, riservata al personale dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tra l’altro (per quanto di rilievo in questa sede), per la copertura di un posto di “Istruttore direttivo amministrativo” - categoria “D” - posizione economica 1, da destinare all’Area I - “Affari generali e sviluppo locale”;
- che il relativo Avviso ha previsto la selezione mediante la valutazione dei titoli (massimo punti trenta) e delle prove (teorico - pratica e orale, per un massimo di punti settanta) di ciascun candidato;
- che, all’esito dello svolgimento della selezione, primo classificato è risultato il dott. -OMISSIS-, con punti 84 (22 per titoli, 32 per la prova teorico-pratica, 30 per il colloquio), nel mentre la ricorrente si è collocata al secondo posto con punti 83,30 (20 per titoli, 37,3 per la prova teorico-pratica, 26 per il colloquio).
Con il ricorso introduttivo del giudizio, la dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato, domandandone l’annullamento:
- la determinazione del Segretario Generale del comune di Monopoli n. 564 del 10 maggio 2021, avente ad oggetto “Procedura selettiva per le progressioni di carriera tra le categorie ai sensi del D. Lgs. 75-2017-Profilo Istruttore Direttivo amministrativo - Approvazione atti”, pubblicata in data 11 maggio 2021, con cui si è determinato di approvare gli allegati verbali della Commissione esaminatrice e la graduatoria finale di merito della procedura selettiva suddetta, nonché di dichiarare vincitore della stessa il candidato dott. -OMISSIS-;
- gli ulteriori atti in epigrafe indicati.
Ha chiesto, altresì, la declaratoria della dott.ssa -OMISSIS- quale vincitrice della procedura selettiva per la progressione tra categorie “Istruttore direttivo amministrativo” del Comune di Monopoli, in luogo del dott. -OMISSIS-.
A sostegno del gravame ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
1) Violazione di legge. Violazione della lex specialis . Violazione dell’Avviso per procedure selettive per la progressione tra le categorie ai sensi del D.Lgs. 75/2017 riservate al personale del Comune di Monopoli. Violazione dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. 75/2017. Violazione dell’art. 52 del D. lgs. 165/2001. Violazione del Regolamento dei concorsi, delle selezioni e delle altre procedure di assunzione del Comune di Monopoli (artt. 16 e 22). Violazione del Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per la progressione tra categorie ai sensi del D.Lgs. n. 75/2017 riservate al personale del Comune di Monopoli (art. 6). Eccesso di potere. Erronea presupposizione in fatto ed in diritto. Sviamento;
2) Evidente disparità di trattamento. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A.. Eccesso di potere sotto distinti profili. Sviamento.
1.1 - Si è costituito in giudizio il comune di Monopoli, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il civico Ente ha depositato agli atti di causa i prospetti di valutazione dei titoli del dott. -OMISSIS-, inerenti alla procedura selettiva interna per la copertura di un posto di “Istruttore direttivo contabile” - Servizi “Finanziari e demografici” (richiesti in via istruttoria dalla ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio).
1.2 - Si è costituito in giudizio il controinteressato primo graduato dott. -OMISSIS-, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
1.3 - Con motivi aggiunti notificati il 30 agosto 2021 e depositati il 27 settembre 2021, in relazione al ricorso n. 659/2021, la ricorrente ha impugnato, altresì:
- la determinazione del Dirigente “Affari Generali e Sviluppo Locale” del comune di Monopoli n. 846 del 30 giugno 2021, avente ad oggetto “Procedura selettiva per le progressioni di carriera tra le categorie ai sensi del d.lgs. 75/2017. Presa d’atto della determinazione n. 564 del 10/05/2021 e approvazione atti conseguenti”, pubblicata in data 1° luglio 2021, con cui il comune di Monopoli, preso atto della determinazione dirigenziale n. 564/2021 di approvazione della graduatoria finale di merito della suddetta procedura selettiva e di dichiarazione del vincitore nella persona del candidato dott. -OMISSIS-, nonché dell’inquadramento dello stesso nella categoria giuridica “D1” del C.C.N.L. “Funzioni Locali” con il profilo di “Istruttore Direttivo Amministrativo” con decorrenza dal 1° luglio 2021, ha nuovamente approvato lo schema di contratto individuale di lavoro allegato alla stessa determina e ha destinato il dott. -OMISSIS- al Servizio “Informazione e Comunicazione” dell’Area Organizzativa I “Affari Generali e Sviluppo Locale”;
- la determinazione del Dirigente “Segreteria Generale” del comune di Monopoli n. 854 del 30 giugno 2021, avente ad oggetto “Assegnazione del sig. -OMISSIS- alla segreteria generale”, pubblicata in data 1° luglio 2021, con cui il comune di Monopoli ha disposto che il dott. -OMISSIS- presti affiancamento all’unità lavorativa in oggetto nella formazione presso l’Ufficio di Segreteria Generale;
- tutti gli ulteriori atti presupposti e connessi, ancorché non conosciuti, direttamente collegati e/o conseguenti ai provvedimenti impugnati.
Ha chiesto, altresì, la declaratoria della dott.ssa -OMISSIS- quale vincitrice della procedura selettiva per la progressione tra categorie “Istruttore direttivo amministrativo” del Comune di Monopoli, in luogo del dott. -OMISSIS-, nonché la condanna del Comune di Monopoli:
- alla ricostruzione della carriera lavorativa della dott.ssa -OMISSIS- agli effetti giuridici e contributivi dalla data del 1° luglio 2021;
- al risarcimento del danno subito dalla dott.ssa -OMISSIS- per le differenze retributive di cui alla categoria “D1” del C.C.N.L. “Funzioni Locali”, non percepite dalla data del 1° luglio 2021 fino alla data di sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro nella categoria superiore.
A sostegno dei motivi aggiunti ha formulato le seguenti doglianze, così rubricate:
1) Violazione della lex specialis . Violazione di legge. Violazione dell’Avviso per procedure selettive per la progressione tra le categorie ai sensi del D.Lgs. 75/2017 riservate al personale del Comune di Monopoli. Violazione del Regolamento dei concorsi, delle selezioni e delle altre procedure di assunzione del Comune di Monopoli (artt. 11, 16, 21, 22 e Allegato “A”). Violazione del Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per la progressione tra categorie ai sensi del D.Lgs. n. 75/2017 riservate al personale del Comune di Monopoli (artt. 4 e 6). Violazione dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. 75/2017. Violazione dell’art. 52 del D.Lgs. 165/2001. Eccesso di potere. Erronea presupposizione in fatto ed in diritto. Sviamento.
1.4 - Con Memoria difensiva del 17 maggio 2022, il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità e l’irricevibilità per tardività del ricorso per motivi aggiunti.
1.5 - Con Memoria difensiva del 1° giugno 2022, il comune di Monopoli ha eccepito la tardività e l’inammissibilità della censura relativa al prospettato difetto, ai fini dell’accesso alla procedura selettiva in questione, del titolo di studio posseduto dal controinteressato (laurea in economia e commercio anziché laurea in giurisprudenza).
1.6 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
1.7 - All’udienza pubblica del 6 luglio 2022, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso introduttivo è infondato;i motivi aggiunti proposti in corso di causa sono, in parte, irricevibili e inammissibili e, in parte, infondati, nei sensi di seguito illustrati.
3. - Con il ricorso introduttivo, la dott.ssa -OMISSIS- deduce l’errata valutazione dei titoli del dott. -OMISSIS-, primo classificato nella selezione interna in questione, assumendo la violazione dell’Avviso, delle norme e dei regolamenti comunali, come innanzi rubricati.
3.1 - Lamenta, in primo luogo, l’erronea attribuzione dei due punti con riferimento alla voce dell’Avviso relativa agli “Incarichi di responsabilità attinenti al posto messo a bando”.
Assume, in particolare, che non potrebbe essere oggetto di specifica valutazione, in tale voce (incarichi di responsabilità), “l’incarico fiduciario di portavoce-ufficio di Staff del Sindaco, come da lui stesso dichiarato nell’allegato C) e nel curriculum accluso alla domanda di partecipazione”, essendo il titolare dell’incarico in questione, creato ex novo dalla legge n. 150/2000 (art. 7), legato da un <<totale rapporto fiduciario” al soggetto/organo politico ai sensi dell’art. 90 del T.U.E.L. e dell’art. 9 del “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”, adottato dal Comune di Monopoli con delibera di Giunta Comunale n. 314 del 30.10.2001 (e medio tempore modificato)>>;sicchè, a suo dire, “per la natura squisitamente politica, l’incarico in esame non è affatto annoverabile tra gli incarichi di responsabilità previsti dal D.Lgs. n. 165/2001 (T.U. Pubblico Impiego) e/o dal CCNL di riferimento, gli unici - a mente della richiamata normativa - valutabili nell’ambito delle procedure selettive pubbliche”.
Afferma, poi, che l’incarico di portavoce non attribuisce alcuna responsabilità nell’ambito dell’azione amministrativa dell’Ente, non rientrando nelle previsioni di cui all’art. 17, comma 1 bis del decreto legislativo n. 165/2001 (delega temporanea dirigenziale di alcune competenze) e che, riguardo alla contrattazione collettiva di settore, gli incarichi di responsabilità sarebbero esclusivamente le posizioni organizzative e le alte professionalità (art. 8 C.C.N.L. del 31 marzo 1999 e art. 13 del C.C.N.L. del 21 maggio 2018), nonché quegli incarichi per specifiche responsabilità disciplinati dall’art. 70- quinquies del C.C.N.L. 21 maggio 2018, attribuibili mediante atto dirigenziale.
Sotto il profilo dell’attinenza, la ricorrente censura l’estraneità dell’incarico di portavoce del Sindaco rispetto al profilo di “istruttore direttivo amministrativo” messo a concorso, atteso che il portavoce non può avere alcun ruolo nell’azione amministrativa del Comune: invoca in proposito l’art. 9, comma 4 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo cui “Gli Uffici di Servizio o di Staff del Sindaco e del Direttore generale non possono in nessun caso sostituirsi nell’istruttoria e nella definizione dei procedimenti e degli atti amministrativi di competenza delle singole Ripartizioni del Comune”, nonché la circostanza dell’avvenuta sospensione, per l’intera durata dell’incarico fiduciario, dal servizio presso l’Area organizzativa di assegnazione.
3.2 - Asserisce, ancora, l’erronea attribuzione di due punti in relazione al criterio inerente all’“Attività prestata e titoli conseguiti pertinenti al profilo come risultante da curriculum”, con riferimento all’attività di portavoce dell’Ufficio di staff del Sindaco, nel mentre l’attività di istruttore contabile è stata svolta solo nel periodo dal 31 dicembre 2008 all’8 febbraio 2009;sicchè la Commissione esaminatrice “avrebbe dovuto attribuire al dott. -OMISSIS- - al più - soltanto i 4 punti relativi al voto di laurea”.
3.3 - In definitiva, a suo dire, avrebbero dovuto essere attribuiti al controinteressato complessivamente punti 80 e non già 84, residuando soltanto i quattro punti concernenti il titolo di studio (laurea in economia e commercio con punteggio di 105).
3.4 - Deduce, infine, l’asserita disparità di trattamento rispetto ai restanti candidati, non aventi “magari … tale rapporto fiduciario con l’organo politico di vertice”;<<Senza contare il fatto che, probabilmente, il dott. -OMISSIS- continuerà a svolgere l’attività, certamente di spessore, di portavoce del Sindaco, a “discapito” delle nuove mansioni conseguenti al superamento della procedura selettiva per cui è causa. Ciò determinerebbe anche una sorta di “disfunzione” nel funzionamento degli uffici amministrativi della P.A.>>.
4. - Le censure sono infondate.
4.1 - Va premesso che l’Avviso, in parte qua, nell’ambito dei titoli valutabili con riferimento all’ “Attività svolta e precedente servizio prestato”, prevede i criteri relativi all’ “Attività prestata e titoli conseguiti pertinenti al profilo come risultante da curriculum” (massimo punti 6) e agli “Incarichi di responsabilità attinenti al posto messo a bando” (massimo punti 5), senza ulteriori specificazioni e/o prescrizioni e/o richiami normativi o alla contrattazione collettiva di settore.
Il controinteressato ha dichiarato nella domanda di partecipazione lo svolgimento di due incarichi di portavoce del Sindaco (art. 7 della legge n. 150/2000), conseguendo due punti per ciascuno dei suddetti criteri.
4.2 - Ciò posto, nella fattispecie concreta in esame, l’incarico di portavoce del Sindaco (profilo “Istruttore amministrativo”) comprende le seguenti attività, responsabilità e mansioni stabilite dalla deliberazione della Giunta comunale di Monopoli n. 114 del 16 luglio 2013 (e già prima dalla deliberazione giuntale n. 107/2008), istitutiva dell’Ufficio di Segreteria e staff del Sindaco, ai sensi dell’art. 90 del decreto legislativo n. 267/2000, e segnatamente:
“- Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenza è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
- Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale;
- Funge da portavoce del Sindaco, secondo quanto disposto dall’art. 7 della l. 150/2000;
- Svolge i compiti previsti dall’art. 9 della legge 150/2000 per i componenti dell’Ufficio Stampa;
- Cura la raccolta delle informazioni dai vari assessorati al fine di darne pubblica notizia direttamente ovvero attraverso gli strumenti individuati dall’amministrazione.
Esemplificazione del profilo:
- lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente all’unità di appartenenza;
- lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati”.
Anche la successiva deliberazione della Giunta comunale di Monopoli n. 140 del 26 luglio 2018 ha ribadito che “Il profilo è caratterizzato da approfondite conoscenze monospecialistiche ed un grado di esperienza pluriennale nel campo della comunicazione e dell’informazione, relazioni organizzative interne ed esterne di tipo diretto anche complesse, svolge il ruolo di portavoce del Sindaco e dell’Amministrazione, curando la raccolta delle informazioni delle notizie dagli assessorati”.
Tanto è dirimente, ove si consideri:
- per un verso, che detto incarico, inerente all’attività di informazione e comunicazione pubblica istituzionale dell’Amministrazione ex lege n. 150/2000 (“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, in attuazione dei principi di trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa) attiene all’alveo di competenze e funzioni dell’Area organizzativa di destinazione “Affari generali e sviluppo locale”, a carattere amministrativo (e non certo tecnico, contabile o di vigilanza): si vedano la determinazione dirigenziale n. 1569/2015 del comune di Monopoli, includente in detta Area il Servizio “Informazione e comunicazione, Ufficio relazioni con il pubblico URP - Ufficio Stampa” (nello specifico, nella seconda pagina del Funzionigramma di detto Servizio sono enucleate, in particolare, le funzioni di gestione delle relazioni dell’Ente con la stampa e i media in generale, redazione dei comunicati stampa, organizzazione delle conferenze stampa, creazione di flussi informativi), nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 18 aprile 2019 e la determinazione dirigenziale comunale n. 562/2019, che ascrivono alla citata Area organizzativa le funzioni “Urp, rete civica e Accesso civico”;rientrano, quindi, tra le funzioni dell’Area (di destinazione) “Affari generali e sviluppo locale” le attività di cui alla legge n. 150/2000, e cioè proprio quelle svolte dal primo graduato, con la conseguente relativa pertinenza del contestato incarico;
- e, per altro verso, che le attività svolte dal controinteressato nella suddetta qualità, come risultante dalle menzionate deliberazioni giuntali di istituzione dell’Ufficio di staff del Sindaco (e correlati decreti di nomina), connotate da notevole grado di autonomia, coordinamento e professionalità, sono configurabili come incarichi di responsabilità attinenti al posto messo a bando, in conformità all’Avviso di selezione, che - come detto - sul punto è generico e null’altro specifica al riguardo con richiami normativi e/o alla contrattazione collettiva di settore.
D’altro canto, a mera conferma di quanto innanzi esposto, nella fattispecie concreta in esame, risulta pure che il controinteressato ha - comunque - svolto, su individuazione dirigenziale, anche funzioni di responsabile del procedimento attinenti al profilo di istruttore amministrativo (cfr. le determinazioni dirigenziali allegati n. 17 e n. 18 al deposito dello stesso del 1° luglio 2021).
Peraltro, nella diversa procedura selettiva interna per la copertura di un posto di “Istruttore direttivo contabile” (da destinare all’Area “Servizi Finanziari e demografici”), l’esperienza lavorativa de qua è rimasta priva di valutazione (punti zero - cfr. allegato n. 7 al deposito comunale del 2 luglio 2021).
4.3 - Ferme e dirimenti le considerazioni di cui innanzi, si aggiunga, quanto agli incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità, che questi ultimi sono, di norma, attribuibili esclusivamente ai lavoratori di categoria “D” ovvero ai lavoratori di categoria “C” per gli Enti privi di personale inquadrato nella categoria superiore (art. 13 del C.C.N.L. del 2018), nel mentre la procedura concorsuale interna in esame si è svolta tra candidati della categoria “C” per l’inquadramento in un posto della categoria “D”: candidati, pertanto, che, in considerazione della presenza nella dotazione organica comunale di figure di categoria “D”, non potrebbero aver svolto incarichi di posizione organizzativa o di alta professionalità.
Inoltre, in relazione alle invocate specifiche responsabilità di cui all’art. 70 quinquies del C.C.N.L. di settore del 2018, si tratta di norma che regolamenta - solo - la corresponsione di indennità al personale delle categorie “B”, “C” e “D” non incaricato di posizione organizzativa per l’eventuale esercizio di compiti che comportano “specifiche responsabilità”, che non si attaglia alle previsioni dell’Avviso di selezione, come detto, generiche in parte qua.
4.4 - Neanche sono condivisibili le censure proposte in relazione alla natura fiduciaria dell’incarico e alla diretta dipendenza dall’organo di governo (art. 90 del decreto legislativo n. 267/2000), non essendo le stesse idonee a “snaturare”, in difetto di contraria espressa previsione della lex specialis , l’illustrato contenuto sostanziale delle funzioni e dell’attività amministrativa effettivamente svolta dal dipendente (già assunto a tempo indeterminato dall’Ente) e a privarle dei connessi profili di responsabilità.
Peraltro, diversamente argomentando, dovrebbe erroneamente concludersi che non sarebbe da ritenersi incarico inerente allo svolgimento di funzioni amministrative di responsabilità, in ragione del prevalente carattere fiduciario della scelta (nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità - T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Prima, 29 gennaio 2021, n. 189, Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 3 maggio 2019, n. 2867), quello conferito dal Sindaco ai sensi dell’art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000 a un Dirigente esterno all’Ente.
4.5 - Le considerazioni di cui innanzi destituiscono di fondamento anche la seconda censura del ricorso introduttivo, peraltro generica e meramente ipotetica.
5. - I motivi aggiunti sono, in parte, irricevibili per tardività e inammissibili, e, in parte, infondati.
5.1 - Con i motivi aggiunti, come eccepito dal Comune di Monopoli resistente e dal controinteressato, la ricorrente ha impugnato ulteriori atti della procedura, meramente consequenziali e connessi ai precedenti, introducendo una nuova censura, avente a oggetto l’asserito difetto del titolo di studio posseduto dal vincitore (laurea in economia e commercio) in luogo di quello - in tesi - necessario (laurea in giurisprudenza) per la partecipazione alla selezione interna de qua , il che - a suo dire - avrebbe dovuto comportarne l’esclusione dalla stessa: trattasi - però - di vizio inerente non già direttamente ai provvedimenti conseguenti sopravvenuti gravati con i motivi aggiunti (percepito o percepibile solo a seguito dell’adozione di questi ultimi), ma relativo ab imis ai precedenti provvedimenti (determinazione dirigenziale n. 564 del 10 maggio 2021, di approvazione della graduatoria finale) e atti procedimentali (gli allegati verbali della Commissione, di valutazione del curriculum ), originariamente impugnati con il ricorso introduttivo, proponendo per la prima volta, tardivamente e inammissibilmente, nuove ragioni di asserita illegittimità dell’operato della Commissione e della graduatoria definitiva;illegittimità già - però - definitivamente “consumata” - qualora esistente - al momento di approvazione della graduatoria medesima (e, peraltro, la stessa ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio, ha espressamente affermato che al controinteressato residuano soltanto i quattro punti concernenti il titolo di studio - laurea in economia e commercio con punteggio di 105 - cfr. pag. 7).
Sotto questo profilo, la ricorrente si limita (cfr. la Memoria di replica del 15 giugno 2022) a ribadire il “rapporto di consequenzialità con gli atti presupposti oggetto del ricorso principale” e la tempestività dei motivi aggiunti rispetto alla data di pubblicazione degli ulteriori gravati atti (1° luglio 2021), senza addurre, peraltro, alcun ulteriore momento conoscitivo: il che non vale, però, a superare le dirimenti considerazioni di cui innanzi.
Detto motivo è, pertanto, irricevibile e inammissibile.
5.2 - Analoghe considerazioni valgono con riferimento agli altri profili di impugnazione articolati con i motivi aggiunti, con i quali, come eccepito dal controinteressato, la ricorrente non deduce vizi di cui sia venuta a conoscenza a seguito delle determinazioni dirigenziali ivi gravate, ma torna a contestare (“come già censurato nel ricorso principale”), anche con ulteriori argomentazioni (ad esempio, invocando l’istituto delle progressioni economiche orizzontali, ex art. 52, comma 1 bis del decreto legislativo n. 165/2001, ad asserita dimostrazione del mancato svolgimento di attività di servizio, essendo il controinteressato “fermo” alla posizione economica “C1”), tardivamente e inammissibilmente, l’idoneità dell’incarico di istruttore amministrativo dell’Ufficio di staff del Sindaco ai fini dell’attribuzione dei due punti per “attività prestata e titoli conseguiti pertinenti al profilo come risultante da curriculum”, nonché degli ulteriori due punti per “incarichi di responsabilità attinenti al posto messo a bando” (anche con il richiamo alle avverse Memorie difensive e a queste controdeducendo);per il resto, valgono i rilievi di merito sopra esposti, cui si rinvia.
5.3 - Vanno, infine, disattese nel merito le doglianze relative ai contestati aspetti organizzativi (in particolare, la dedotta sospensione dal servizio, in forza del decreto sindacale n. 358/2018), atteso che trattasi di aspetti rientranti nel potere organizzativo ampiamente discrezionale dell’Amministrazione e considerata pure la decorrenza dei gravati atti dal 1° luglio 2021, nonché quelle inerenti all’assegnazione dell’incarico di Responsabile presso l’U.R.P., in quanto generica (il riferimento è unicamente al sito web del comune di Monopoli, in cui comunque compare il profilo di “Istruttore direttivo amministrativo” - Servizio Informazione e Comunicazione), nonché dichiaratamente successiva agli atti impugnati (“all’indomani dell’impugnata determina n. 846 del 30 giugno 2021”).
6. - Per le ragioni di cui innanzi, il ricorso introduttivo è infondato e va respinto;i motivi aggiunti sono, in parte, irricevibili per tardività e inammissibili, e, in parte, sono infondati e vanno respinti.
7. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali.